IL DIRIGENTE 
                          della divisione 3 
                autotrasporto internazionale di merci 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'istituzione   dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011,
n. 277; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  9  luglio  2013,
recante «Disposizioni di  applicazione  del  decreto  ministeriale  2
agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni  internazionali  al
trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva  modifica
(decreto  11  settembre  2015,  n.  149,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015); 
  Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari
e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale; 
  Visto  il  documento   ITF/TMB/TR(2017)12,   trasmesso   con   nota
SA/2017.172 del 30 novembre 2017 dall'International Transport  Forum,
contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2018 fra
i vari Paesi aderenti; 
  Viste le disposizioni generali di  utilizzazione  pubblicate  sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; 
  Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT  per
l'anno  2018  e'  stato  fissato   a   268   autorizzazioni   annuali
utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO IV; 
  Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide  per  la
Grecia e alcune non sono valide per la Grecia, per l'Austria e per la
Fed. Russa; 
  Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di
categoria EURO IV o superiore, sono cosi' strutturate: 
    60 senza limitazioni; 
    4 non valide per la Grecia; 
    204 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa; 
  Considerato che, sulla base del decreto del Capo  del  Dipartimento
del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione  del  decreto
ministeriale 2 agosto 2005, n.  198,  in  materia  di  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su  strada»,  e  sua  successiva
modifica  (decreto  11  settembre  2015,  n.  149,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25  settembre  2015)
sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto  n.  90
autorizzazioni (43 senza limitazioni e 47 non valide per  la  Grecia,
per l'Austria e per la Fed. Russa), restano disponibili da attribuire
con la presente graduatoria n. 178 autorizzazioni multilaterali  CEMT
annuali, ripartite come segue: 
    17 senza limitazioni territoriali  utilizzabili  con  veicoli  di
categoria EURO IV o superiore; 
    4 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di  categoria
EURO IV o superiore; 
    157 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la  Fed.  Russa
utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto del Capo del Dipartimento del 9  luglio  2013,  per  ottenere
l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere  in
disponibilita' veicoli idonei di tipo EURO IV o superiore, in  numero
almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto  del
Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto
del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le  autorizzazioni
CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio
di  cui  all'introdotto  allegato  9  del  decreto   del   Capo   del
Dipartimento  del  9  luglio  2013,  alle  imprese  classificate   in
graduatoria; 
  Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del  9  luglio
2013 come modificato dal decreto del Capo  del  Dipartimento  dell'11
settembre  2015,  sulla  ripartizione   delle   autorizzazioni   CEMT
disponibili; 
  Esaminate le 36 domande pervenute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata la graduatoria  di  merito  di  cui  all'elenco  n.  1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2018 per  il  rilascio
delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di  merci  su  strada
della ITF-Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT).