IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  ottobre  2009,  n.   149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
ottobre  2009,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2008/62/CE
concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate
di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e
di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Visto il proprio  decreto  con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel
relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n.  1096/71,  la
varieta' da conservazione di  frumento  duro  indicata  nel  presente
dispositivo, per la quale e' stato indicato a suo tempo  il  relativo
nominativo del responsabile  della  conservazione  in  purezza  e  la
relativa zona di origine; 
  Viste le note della Regione Sicilia con le quali e' stato  espresso
parere favorevole in merito alla richiesta degli interessati volta  a
ottenere   la   variazione   di   detta    responsabilita'    nonche'
all'estensione della zona di origine all'intero territorio regionale; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La responsabilita' della conservazione in purezza della varieta' da
conservazione sotto indicata,  gia'  assegnate  ad  altra  ditta  con
precedente  decreto,  nonche'  la  zona  di  origine,  la  superficie
destinata alla coltivazione, la superficie destinata alla  produzione
della semente e i limiti quantitativi annuali per  la  produzione  di
semente vengono modificati come di seguito riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 marzo 2018 
 
                                         Il direttore generale: Gatto