IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, che ha abrogato e sostituito  il  decreto  legislativo
del 12 aprile 2006, n. 163 e successive  modificazioni,  e  visti  in
particolare: 
  a) l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
  b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
  c) l'art. 214, comma 2, lettere d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
  d) l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
  e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata  in  vigore,  che  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le
infrastrutture  strategiche  gia'   inseriti   negli   strumenti   di
programmazione approvati, e per i quali la procedura  di  valutazione
di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata  in
vigore del suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono
approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per  la
valutazione di impatto ambientale delle  grandi  opere  avviate  alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 di cui al decreto  legislativo  n.  163/2006,  sono  concluse  in
conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di  competenza
vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure  trovano
applicazione anche per le varianti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  12  aprile  2006,  n.  163  e
successive  modificazioni,  concernente  il  «Codice  dei   contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e, in  particolare,  l'art.  169,
che prevede  che,  qualora  le  varianti  da  apportare  al  progetto
definitivo  approvato  dal  CIPE  assumano  rilievo  sotto  l'aspetto
localizzativo, sono approvate dal CIPE; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni e in particolare di quanto previsto dall'art. 216, commi
1,  1-bis  e  27,  del  decreto  legislativo  n.   50/2016,   risulta
ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa  sono  applicabili
pertanto  le  disposizioni  del  previgente  decreto  legislativo  n.
163/2006; 
  Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n.  121  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002,  supplemento  ordinario),  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato   il   «1°   Programma   delle
infrastrutture strategiche», che  include,  nell'allegato  4,  tra  i
collegamenti per potenziare  il  sistema  di  trasmissione  nazionale
elettrica,  la  «Linea  380  kV  S.  Barbara  (Arezzo)  -  Tavarnuzze
(Firenze) - Casellina (Firenze)»; 
  Vista la delibera del 25  luglio  2003,  n.  63  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato  ha
formulato, tra l'altro, indicazioni di  ordine  procedurale  riguardo
alle attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  e'  chiamato  a  svolgere  ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello stesso  Ministro  del
10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e i  compiti  di
cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto  sono  stati  trasferiti
alle direzioni  generali  competenti  del  Ministero  alle  quali  e'
demandata  la  responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra   i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Visti gli articoli 7 e seguenti della legge del 7 agosto  1990,  n.
241 e il decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
  a) la legge del  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
  b) la legge del  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge del 17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  c) le delibere del 27  dicembre  2002,  n.  143  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003) e del 29 settembre  2004,  n.  24
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004), con  le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  dicembre  2011,  n.  229,
concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f)  e  g),
della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure  di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e visti in particolare: 
  a)  l'art.  36  del  decreto-legge  del  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114,  che  regolamenta
il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma
6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto  legislativo  n.
163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2,  del  citato
decreto legislativo n. 50/2016; 
  b) la delibera di questo  Comitato  del  28  gennaio  2015,  n.  15
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015), che aggiorna -
ai sensi del comma 3 del menzionato  art.  36  del  decreto-legge  n.
90/2014 - le modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011, errata  corrige  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011); 
  Vista la delibera dell'8  agosto  2015,  n.  62  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015), con la quale questo Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato  nella  seduta  del  13  aprile  2015  dal   Comitato   di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  (CCASGO),
costituito  con  decreto  14  marzo  2003,   emanato   dal   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 che, istituendo
il  Comitato  di  coordinamento   per   l'alta   sorveglianza   delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la delibera del  3  agosto  2007,  n.  73  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2008) con la quale  questo  Comitato  ha
approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo
per la realizzazione e l'esercizio  degli  «Elettrodotti  380  kV  S.
Barbara - Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse»; 
  Vista la proposta del 25 ottobre 2017, n. 40677, con  la  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   ha   richiesto
l'iscrizione all'ordine del  giorno  di  questo  Comitato  dell'esame
dell'argomento   «Variante   alla   linea   elettrica   a   132    kV
Figline-Pirelli. Interramento linea nel comune di  Figline  e  Incisa
Valdarno (Firenze). Lotto 4 parziale elettrodotti 380 kV  S.  Barbara
Tavarnuzze-Casellina ed opere  connesse»,  trasmettendo  la  relativa
documentazione istruttoria, e la nota del 5 dicembre 2017, n.  27556,
con  la  quale  il  Ministero  medesimo  ha  integrato  la   suddetta
documentazione; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  a) con nota del 9 settembre 2011, n. 3351, Terna Rete Italia S.p.A.
informava    questo    Comitato    e    i    Ministeri     competenti
dell'impossibilita' di realizzare il progetto approvato per i  pareri
negativi di Regione Toscana di cui alla nota del 12 agosto  2011,  n.
207486 e della Provincia di Firenze di cui alla nota  del  1°  luglio
2011, n. 265578 e contestualmente informava che  avrebbe  individuato
soluzioni alternative da sottoporre a nuovo iter approvativo; 
  b) la soluzione alternativa e' stata proposta da Terna Rete  Italia
S.p.A. con nota del 3 maggio 2016, n. 2006, con la quale ha richiesto
al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  l'approvazione
della variante avente rilievo localizzativo con contestuale richiesta
di dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  apposizione  del  vincolo
preordinato all'imposizione di servitu' inamovibile; 
  c) con nota del 10 ottobre 2016, n. 4827, Terna Rete Italia  S.p.A.
ha trasmesso la suddetta proposta, con la documentazione progettuale,
a tutte le amministrazioni, enti e societa' interessati e  competenti
a rilasciare permessi e autorizzazioni  necessari  all'intervento  di
cui trattasi; 
  d) con nota del 28  ottobre  2016,  n.  9781,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha convocato per il 6  dicembre  2016,
la Conferenza dei servizi ai sensi  degli  articoli  169  e  179  del
suddetto decreto legislativo n. 163/2006; 
  e) in data del  2  novembre  2016,  Terna  Rete  Italia  S.p.A.  ha
proceduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del  procedimento
con nel Bollettino della Regione Toscana n. 44 - Parte II,  sull'albo
pretorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno e sui quotidiani «Il
Sole 24 ore», «La Nazione» e il «Corriere della Sera»; 
  f) con nota del 5 dicembre 2016, n. 23058, il Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggi per la Citta' metropolitana  di  Firenze  e  le
Province di Pistoia e Prato, ha espresso il proprio parere favorevole
con prescrizioni; 
  g) nell'ambito della Conferenza dei servizi sono  stati  acquisiti,
tra gli altri, i seguenti pareri: 
  1) il nulla osta ai soli fini militari del Ministero  della  difesa
di cui alla nota dell'8 novembre 2016, n. 34932; 
  2) il parere favorevole con  raccomandazioni  del  Ministero  della
salute, di cui alla nota del 18 novembre 2016, n. 32297; 
  3) il  parere  favorevole  con  prescrizioni  del  Ministero  dello
sviluppo economico, di cui alla nota del 7 novembre 2016, n. 72250; 
  4) il parere favorevole alla realizzazione dell'opera espresso  nel
corso della Conferenza da parte  del  rappresentante  del  Comune  di
Figline e Incisa Valdarno; 
  h) con delibera del 15 maggio 2017, n.  498,  la  giunta  regionale
della Toscana ha espresso parere positivo con prescrizioni all'intesa
di cui al comma 5 dell'art. 179 del suddetto decreto  legislativo  n.
163/2006; 
  i)  in  merito  all'assoggettabilita'  a  valutazione  di   impatto
ambientale, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
fatto presente che, ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
(Codice dell'ambiente),  tale  parere  non  e'  richiesto  in  quanto
l'opera e' inferiore ai 150 kv ed il cavo interrato e'  di  lunghezza
inferiore a 40 km; 
  j) con dichiarazione allegata alla nota  del  10  luglio  2017,  n.
3355, il procuratore legale della societa' Terna Rete  Italia  S.p.A.
ha attestato che i lavori relativi alla variante in  esame  non  sono
stati ancora iniziati; 
sotto l'aspetto attuativo: 
    a) le opere autorizzate dalla delibera n. 73/2007  e  riguardanti
un generale riassetto della rete elettrica tra Firenze e Arezzo, sono
state tutte realizzate, ad esclusione della sola «Variante alla linea
elettrica  a  132  kV   Figline-Pirelli»   ed   alla   corrispondente
demolizione dell'attuale  linea  aerea  a  132  kV.  La  somma  delle
lunghezze dei nuovi tratti modificati e' di 1,5 km  ed  il  tracciato
originale autorizzato per effetto delle varianti passa da 4 km a  3,9
km. L'intervento di  cui  trattasi  prevede  la  realizzazione  delle
seguenti modifiche: 
  1) tratto A: vista l'impossibilita' di utilizzare  l'attuale  ponte
sul  Borro  di  Ponterosso  si  e'  optato  per  un   attraversamento
sotterraneo mediante Trivellazione orizzontale controllata (TOC).  Il
nuovo tracciato, dopo un breve tratto su via Pistelli  attraversa  il
Borro di Ponterosso diagonalmente in TOC verso  nord-est  uscendo  in
prossimita'  del  Santuario  di  Ponterosso,  per   ricollegarsi   al
tracciato esistente in prossimita' dell'incrocio tra via V. Veneto  e
via Galilei; 
  2) tratto B: vista la presenza di altri sottoservizi, il  tracciato
subisce una leggera traslazione in via Galilei e via  del  Puglia  in
prossimita' della loro intersezione; 
  3) tratto C: dovendo realizzare una giunzione su via di S.  Romolo,
e'  stata  individuata  un'area  adiacente   alla   carreggiata   che
consentira' di minimizzare l'impatto  sulla  viabilita'  in  fase  di
cantiere, il nuovo tracciato e'  stato  traslato  verso  le  mura  in
prossimita' dell'intersezione con via Volta su un brevissimo  tratto,
prevedendo lo spostamento della carreggiata della sola buca giunti; 
  4) tratto D: in ottemperanza alle prescrizioni della  Provincia  di
Firenze e della Regione Toscana - Ufficio tecnico del  genio  civile,
e' stato individuato un tracciato alternativo che consente l'ingresso
nella cabina primaria Pirelli  garantendo  la  distanza  di  rispetto
dall'argine del Borro del Cesto. La variante inizia  all'intersezione
di via della Resistenza con  via  Da  Verrazzano,  sviluppandosi  per
circa 500 m, curvando verso sud-est arriva in prossimita'  del  Borro
del Cesto e  parallelamente  a  quest'ultimo  prosegue  in  direzione
nord-est fino alla cabina primaria di via Pirelli; 
  b) il soggetto che  realizzera'  l'intervento  sara'  Terna  Italia
S.p.A.; 
  c) la durata dell'intervento e' stimata in 48 mesi a decorrere  dal
ricevimento dell'autorizzazione dell'intervento stesso; 
  d) come si evince dalla relazione tecnica, all'interno dell'area di
prima approssimazione (DpA), non ricadono aree gioco per  l'infanzia,
ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore giornaliere; 
  e) che il CUP assegnato all'opera e' G99E05000030007; 
sotto l'aspetto finanziario: 
  a) il costo del progetto di  variante  ammonta  a  4.300.000  euro,
finanziato da  Terna  Rete  Italia  S.p.A.  con  mezzi  autonomamente
reperiti,  sulla  base  della  remunerazione  mediante   la   tariffa
elettrica sulla rete di trasporto dell'energia elettrica; 
  b) il costo del progetto e' comprensivo degli oneri derivanti dalle
prescrizioni a carico di Terna Rete  Italia  S.p.A,  come  si  evince
dalla  relazione  sulla   valorizzazione   delle   prescrizioni.   La
prescrizione in materia di assistenza archeologica, ammontante a euro
9.500, e' anch'essa inclusa nel suddetto costo; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del  30  aprile
2012, n. 62); 
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta e entrambe poste a
base dell'esame della proposta nell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione variante. 
  1.1. Ai sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  dell'art.
216, commi 1, 1-bis e 27 del decreto legislativo  n.  50/2016  e  del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive  modificazioni,  da  cui
deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina,  di
cui al decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,
anche  autorizzative,  avviate  prima  del  19  aprile  2016,  e   in
particolare dell'art. 169  del  decreto  legislativo  n.  163/2006  e
successive modificazioni, e degli articoli 10 e 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327/2001 e  successive  modificazioni,
e' approvato il progetto di variante localizzativa: elettrodotti  380
kV «S. Barbara Tavarnuzze-Casellina» ed opere connesse «Variante alla
linea elettrica a 132  kV  Figline-Pirelli.  Interramento  linea  nel
comune di Figline e Incisa Valdarno» anche ai fini della attestazione
della localizzazione urbanistica, della imposizione  di  servitu'  di
elettrodotto, dell'apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio
e della dichiarazione di pubblica utilita' con le prescrizioni di cui
all'allegato che forma parte integrante della presente delibera. 
  1.2.   La   suddetta   approvazione    sostituisce    ogni    altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato. E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni
fine   urbanistico   e   edilizio,   l'intesa   Stato-regione   sulla
localizzazione dell'opera. 
  1.3. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, la  prescrizione
nel Foglio condizioni dovra' essere  cosi'  modificata:  «per  quanto
concerne gli aspetti archeologici e' richiesto che i lavori di  scavo
siano assistiti a cura di un professionista archeologo a carico della
societa' Terna che dovra' provvedere  all'invio  del  curriculum  del
professionista  da  sottoporre  all'approvazione   della   competente
Sovrintendenza. Quest'ultima si riserva una supervisione  scientifica
con l'eventuale decisione di  approfondire  con  scavo  stratigrafico
quelle zone che riterra' necessarie all'acquisizione  di  dati  utili
alla conoscenza storico archeologica del territorio Valdarnese». 
  1.4. L'eventuale rinvenimento di emergenze  archeologiche  potrebbe
comportare l'applicazione degli interventi  di  tutela  a  norma  del
decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42. 
  1.5.  La  copertura  finanziaria  dell'intero  intervento,  importo
comprensivo  della  ulteriore  prescrizione  relativa  agli   aspetti
archeologici, e' a carico di Terna  Rete  Italia  S.p.A.,  con  mezzi
autonomamente reperiti. 
2. Disposizioni finali. 
  2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti la variante di cui al precedente punto 1.1. 
  2.2. Il  soggetto  attuatore  provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto  Ministero  sull'avvenuto  recepimento  delle   prescrizioni
riportate nel menzionato allegato. 
  2.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  2.4. Ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
attuatore dell'opera, dovra'  assicurare  a  questo  Comitato  flussi
costanti di informazioni, coerenti per contenuti con  il  Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici  di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999. A regime, tracciato e  modalita'  di  scambio  dei
dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria  generale
dello Stato e  DIPE  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso  decreto
legislativo, articoli 6 e 7. 
  2.5. Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  2.6. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
222