IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e visti in particolare: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e, in particolare, l'art. 169, che prevede che, qualora le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono approvate dal CIPE; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni e in particolare di quanto previsto dall'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili pertanto le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il «1° Programma delle infrastrutture strategiche», che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale elettrica, la «Linea 380 kV S. Barbara (Arezzo) - Tavarnuzze (Firenze) - Casellina (Firenze)»; Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Visti gli articoli 7 e seguenti della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a) la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; b) la legge del 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; c) le delibere del 27 dicembre 2002, n. 143 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003) e del 29 settembre 2004, n. 24 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016; b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015), che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011, errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011); Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; Vista la delibera del 3 agosto 2007, n. 73 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2008) con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo per la realizzazione e l'esercizio degli «Elettrodotti 380 kV S. Barbara - Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse»; Vista la proposta del 25 ottobre 2017, n. 40677, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento «Variante alla linea elettrica a 132 kV Figline-Pirelli. Interramento linea nel comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze). Lotto 4 parziale elettrodotti 380 kV S. Barbara Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, e la nota del 5 dicembre 2017, n. 27556, con la quale il Ministero medesimo ha integrato la suddetta documentazione; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: a) con nota del 9 settembre 2011, n. 3351, Terna Rete Italia S.p.A. informava questo Comitato e i Ministeri competenti dell'impossibilita' di realizzare il progetto approvato per i pareri negativi di Regione Toscana di cui alla nota del 12 agosto 2011, n. 207486 e della Provincia di Firenze di cui alla nota del 1° luglio 2011, n. 265578 e contestualmente informava che avrebbe individuato soluzioni alternative da sottoporre a nuovo iter approvativo; b) la soluzione alternativa e' stata proposta da Terna Rete Italia S.p.A. con nota del 3 maggio 2016, n. 2006, con la quale ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione della variante avente rilievo localizzativo con contestuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' e apposizione del vincolo preordinato all'imposizione di servitu' inamovibile; c) con nota del 10 ottobre 2016, n. 4827, Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso la suddetta proposta, con la documentazione progettuale, a tutte le amministrazioni, enti e societa' interessati e competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari all'intervento di cui trattasi; d) con nota del 28 ottobre 2016, n. 9781, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato per il 6 dicembre 2016, la Conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 169 e 179 del suddetto decreto legislativo n. 163/2006; e) in data del 2 novembre 2016, Terna Rete Italia S.p.A. ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento con nel Bollettino della Regione Toscana n. 44 - Parte II, sull'albo pretorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno e sui quotidiani «Il Sole 24 ore», «La Nazione» e il «Corriere della Sera»; f) con nota del 5 dicembre 2016, n. 23058, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggi per la Citta' metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni; g) nell'ambito della Conferenza dei servizi sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti pareri: 1) il nulla osta ai soli fini militari del Ministero della difesa di cui alla nota dell'8 novembre 2016, n. 34932; 2) il parere favorevole con raccomandazioni del Ministero della salute, di cui alla nota del 18 novembre 2016, n. 32297; 3) il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla nota del 7 novembre 2016, n. 72250; 4) il parere favorevole alla realizzazione dell'opera espresso nel corso della Conferenza da parte del rappresentante del Comune di Figline e Incisa Valdarno; h) con delibera del 15 maggio 2017, n. 498, la giunta regionale della Toscana ha espresso parere positivo con prescrizioni all'intesa di cui al comma 5 dell'art. 179 del suddetto decreto legislativo n. 163/2006; i) in merito all'assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto presente che, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), tale parere non e' richiesto in quanto l'opera e' inferiore ai 150 kv ed il cavo interrato e' di lunghezza inferiore a 40 km; j) con dichiarazione allegata alla nota del 10 luglio 2017, n. 3355, il procuratore legale della societa' Terna Rete Italia S.p.A. ha attestato che i lavori relativi alla variante in esame non sono stati ancora iniziati; sotto l'aspetto attuativo: a) le opere autorizzate dalla delibera n. 73/2007 e riguardanti un generale riassetto della rete elettrica tra Firenze e Arezzo, sono state tutte realizzate, ad esclusione della sola «Variante alla linea elettrica a 132 kV Figline-Pirelli» ed alla corrispondente demolizione dell'attuale linea aerea a 132 kV. La somma delle lunghezze dei nuovi tratti modificati e' di 1,5 km ed il tracciato originale autorizzato per effetto delle varianti passa da 4 km a 3,9 km. L'intervento di cui trattasi prevede la realizzazione delle seguenti modifiche: 1) tratto A: vista l'impossibilita' di utilizzare l'attuale ponte sul Borro di Ponterosso si e' optato per un attraversamento sotterraneo mediante Trivellazione orizzontale controllata (TOC). Il nuovo tracciato, dopo un breve tratto su via Pistelli attraversa il Borro di Ponterosso diagonalmente in TOC verso nord-est uscendo in prossimita' del Santuario di Ponterosso, per ricollegarsi al tracciato esistente in prossimita' dell'incrocio tra via V. Veneto e via Galilei; 2) tratto B: vista la presenza di altri sottoservizi, il tracciato subisce una leggera traslazione in via Galilei e via del Puglia in prossimita' della loro intersezione; 3) tratto C: dovendo realizzare una giunzione su via di S. Romolo, e' stata individuata un'area adiacente alla carreggiata che consentira' di minimizzare l'impatto sulla viabilita' in fase di cantiere, il nuovo tracciato e' stato traslato verso le mura in prossimita' dell'intersezione con via Volta su un brevissimo tratto, prevedendo lo spostamento della carreggiata della sola buca giunti; 4) tratto D: in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia di Firenze e della Regione Toscana - Ufficio tecnico del genio civile, e' stato individuato un tracciato alternativo che consente l'ingresso nella cabina primaria Pirelli garantendo la distanza di rispetto dall'argine del Borro del Cesto. La variante inizia all'intersezione di via della Resistenza con via Da Verrazzano, sviluppandosi per circa 500 m, curvando verso sud-est arriva in prossimita' del Borro del Cesto e parallelamente a quest'ultimo prosegue in direzione nord-est fino alla cabina primaria di via Pirelli; b) il soggetto che realizzera' l'intervento sara' Terna Italia S.p.A.; c) la durata dell'intervento e' stimata in 48 mesi a decorrere dal ricevimento dell'autorizzazione dell'intervento stesso; d) come si evince dalla relazione tecnica, all'interno dell'area di prima approssimazione (DpA), non ricadono aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere; e) che il CUP assegnato all'opera e' G99E05000030007; sotto l'aspetto finanziario: a) il costo del progetto di variante ammonta a 4.300.000 euro, finanziato da Terna Rete Italia S.p.A. con mezzi autonomamente reperiti, sulla base della remunerazione mediante la tariffa elettrica sulla rete di trasporto dell'energia elettrica; b) il costo del progetto e' comprensivo degli oneri derivanti dalle prescrizioni a carico di Terna Rete Italia S.p.A, come si evince dalla relazione sulla valorizzazione delle prescrizioni. La prescrizione in materia di assistenza archeologica, ammontante a euro 9.500, e' anch'essa inclusa nel suddetto costo; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta e entrambe poste a base dell'esame della proposta nell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: 1. Approvazione variante. 1.1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1, 1-bis e 27 del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni, e' approvato il progetto di variante localizzativa: elettrodotti 380 kV «S. Barbara Tavarnuzze-Casellina» ed opere connesse «Variante alla linea elettrica a 132 kV Figline-Pirelli. Interramento linea nel comune di Figline e Incisa Valdarno» anche ai fini della attestazione della localizzazione urbanistica, della imposizione di servitu' di elettrodotto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita' con le prescrizioni di cui all'allegato che forma parte integrante della presente delibera. 1.2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera. 1.3. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, la prescrizione nel Foglio condizioni dovra' essere cosi' modificata: «per quanto concerne gli aspetti archeologici e' richiesto che i lavori di scavo siano assistiti a cura di un professionista archeologo a carico della societa' Terna che dovra' provvedere all'invio del curriculum del professionista da sottoporre all'approvazione della competente Sovrintendenza. Quest'ultima si riserva una supervisione scientifica con l'eventuale decisione di approfondire con scavo stratigrafico quelle zone che riterra' necessarie all'acquisizione di dati utili alla conoscenza storico archeologica del territorio Valdarnese». 1.4. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'applicazione degli interventi di tutela a norma del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42. 1.5. La copertura finanziaria dell'intero intervento, importo comprensivo della ulteriore prescrizione relativa agli aspetti archeologici, e' a carico di Terna Rete Italia S.p.A., con mezzi autonomamente reperiti. 2. Disposizioni finali. 2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti la variante di cui al precedente punto 1.1. 2.2. Il soggetto attuatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato. 2.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 2.4. Ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto attuatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 2.5. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 2.6. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 22 dicembre 2017 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 222