IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile  come  modificato
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto  2002,  n.  220  e
s.m.i.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  dell'ispezione  straordinaria  disposta  nei
confronti della societa' cooperativa «Lucerna - Societa'  cooperativa
edilizia» con sede in Monza - codice fiscale 02099630960 conclusa  in
data  3  settembre  2016  nonche'  del   supplemento   di   ispezione
straordinaria, concluso 25 gennaio 2018 con la proposta  di  gestione
commissariale, di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato  che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa ha posto in essere talune gravi irregolarita', espressive
di  un  non  corretto  funzionamento  dell'ente,  rilevante  ai  fini
dell'adozione del provvedimento di gestione  commissariale  ai  sensi
dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; in particolare  si  e'
riscontrato che: non sono state prodotte le domande di ammissione dei
soci  e  domande  di   prenotazione   degli   immobili;   il   legale
rappresentante dell'ente ha dichiarato di non avere nessun  documento
sociale relativo alle persone che hanno  inoltrato  esposto  al  MISE
lamentando la mancata restituzione delle quote versate; non e'  stata
fornita alcuna relazione sottoscritta dal legale rappresentante sullo
stato degli attuali contenziosi in ambito civile e penale;  non  sono
stati depositati i bilanci relativi agli esercizi degli anni  2016  e
2016; 
  Considerato   che   le   predette   irregolarita'   sono   altresi'
sintomatiche di una possibile violazione del principio di parita'  di
trattamento tra soci di cui all'art. 2516 del codice civile,  nonche'
del principio di correttezza nell'amministrazione dell'ente,  sancito
in materia dagli articoli 2475-ter, 2391 e 2391-bis del codice civile
e, in generale,  riconducibile  al  canone  generale  di  buona  fede
nell'attuazione dei rapporti negoziali, sancito dagli articoli 1175 e
1375 del codice civile ed  avente  rilievo  costituzionale  ai  sensi
dell'art. 2 della Costituzione; 
  Vista la nota 83864, trasmessa in data 8 marzo 2017, con  la  quale
e' stato comunicato  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, risultata correttamente consegnata  nella  casella  di
posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla  cooperativa  in
data 20 marzo 2017,  nei  termini  indicati  nella  comunicazione  di
avvio; 
  Vista la nota n. 108068 del 27 marzo 2017 con cui,  in  esito  alle
predette controdeduzioni,  era  stata  disposta  la  sospensione  del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale,  fino   all'esito   del   supplemento   di   ispezione
straordinaria; 
  Viste le citate risultanze del supplemento ispettivo,  concluso  in
data 25 gennaio 2018, con la conferma  della  proposta  dell'adozione
del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ai  sensi  dell'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del Comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Federico Vismara; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Lucerna
-  Societa'  cooperativa  edilizia»  con   sede   in   Monza,   (C.F.
02099630960), costituita in data 6 novembre 1990, e' revocato.