IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della Qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del  21  novembre  2012  sui  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il regolamento (CE) n. 510/2006; 
   Visto  l'art.  16,  comma  1  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7,  paragrafo  6  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritti nel registro di cui all'art.  11  del  sopra
citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
   Visti i regolamenti (CE) con i quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
   Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a  D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
   Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
   Visto  il  decreto  29  aprile  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n.  121  del  27
maggio 2014 con  il  quale  al  laboratorio  CEM -  Centro  enologico
meridionale S.r.l. unipersonale, ubicato in Ortona (Chieti), s.p. 538
km 7,400 - Caldari Stazione, e' stata rinnovata  l'autorizzazione  al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; 
   Vista  la  domanda  di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 marzo 2018; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 febbraio  2018
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
   Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
   Ritenuti sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  laboratorio  CEM  -   Centro   enologico   meridionale   S.r.l.
unipersonale, ubicato in Ortona (Chieti), sp 538 km 7,400  -  Caldari
Stazione, e' autorizzato al rilascio dei certificati di  analisi  nel
settore oleicolo limitatamente alle prove  elencate  in  allegato  al
presente decreto.