IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  del decreto  legislativo n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  del decreto  legislativo n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e s.m.i.; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre
2006, concernente «Manovra per il governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  del  14  dicembre  2010,  n.  1938
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  303,  del  29
dicembre 2010, recante l'Autorizzazione all'immissione  in  commercio
del medicinale per uso umano «Pramipexolo Winthrop»; 
  Vista l'istanza presentata in data 19 gennaio 2018 con la quale  la
Societa'  Zentiva  Italia  S.r.l.  ha  chiesto   la   rimborsabilita'
dell'indicazione terapeutica negli  adulti  «trattamento  sintomatico
della Sindrome delle gambe senza  riposo  idiopatica  da  moderata  a
grave con dosi fino a 0,54 mg di base  (0,75  mg  di  sale)»  per  le
confezioni del medicinale «Pramipexolo  Zentiva»  (gia'  «Pramipexolo
Winthrop»); 
  Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e s.m.i., relativo  alla  redazione  in  doppia  lingua  delle
etichette e del foglio illustrativo dei medicinali; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Rimborsabilita' della nuova indicazione 
 
  L'indicazione  terapeutica  del  medicinale  PRAMIPEXOLO   ZENTIVA:
«trattamento sintomatico della  Sindrome  delle  gambe  senza  riposo
idiopatica da moderata a grave con dosi fino a 0,54 mg di base  (0,75
mg di sale)», per le confezioni, aventi  i  seguenti  numeri  di  AIC
039849031  e  039849070,  e'  rimborsata   dal   Servizio   sanitario
nazionale senza modifica  di  prezzo  e  delle  condizioni  negoziali
attualmente vigenti.