IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato
in attuazione dell'art. 3, commi 143-151,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta
del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e  Bolzano  (di  seguito  Conferenza  Stato-Regioni),  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle Regioni e Province autonome; 
  Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in
attuazione dell'art. 1 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  -  che
all'art. 115, comma 1, lettera  a),  dispone  che  il  riparto  delle
risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga
previa intesa della Conferenza Stato-Regioni; 
  Visto il decreto legislativo del 25  luglio  1998,  n.  286,  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, che all'art. 35 assicura ai
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in  regola
con  le  norme  relative  all'ingresso  e  al  soggiorno,   le   cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali,  nonche'
garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del
Fondo sanitario nazionale: 
    a) la tutela della gravidanza e della maternita',  a  parita'  di
trattamento con le cittadine italiane; 
    b) la tutela della salute del minore; 
    c)  le  vaccinazioni  secondo  la  normativa  e  nell'ambito   di
interventi di campagne di prevenzione  collettiva  autorizzati  dalle
regioni; 
    d) gli interventi di profilassi internazionale; 
    e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie  infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 
  Visto il comma 561 dell'art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilita' 2015), il quale dispone, tra l'altro, che  a
decorrere  dall'anno   2015,   l'importo   destinato   all'assistenza
sanitaria per  gli  stranieri  non  iscritti  al  Servizio  sanitario
nazionale, pari a 30,99 milioni di euro, venga ripartito  annualmente
all'atto della ripartizione della  quota  indistinta  del  fabbisogno
sanitario standard regionale; 
  Vista  l'odierna  delibera  di  questo  Comitato   concernente   la
ripartizione  tra  le  Regioni  e   le   Provincie   autonome   delle
disponibilita'  finanziarie  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'anno 2017, che accantona al punto 1. lettera b, numero 5  la  somma
di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria ai cittadini  stranieri
irregolari presenti sul territorio nazionale; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con  nota  n
14101 del 20  dicembre  2017,  concernente  la  ripartizione  tra  le
Regioni a statuto ordinario e la  Regione  Siciliana  del  richiamato
importo di 30.990.000 euro a valere  sulle  disponibilita'  vincolate
del Fondo sanitario nazionale 2017; 
  Vista l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta
del 14 dicembre 2017  (Rep.  atti  n.  227/CSR)  sulla  proposta  del
Ministro della salute concernente il riparto  della  quota  vincolata
per stranieri non regolari, relativa all'anno 2017; 
  Tenuto conto della vigente legislazione che dispone che le  Regioni
e le  Province  autonome  provvedono  al  finanziamento  del  proprio
fabbisogno senza alcun apporto a  carico  del  Bilancio  dello  Stato
(Regione Valle d'Aosta e PPAA di Trento  e  Bolzano  ai  sensi  della
legge 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli  Venezia  Giulia  ai
sensi della legge 662/1996, art. 1, comma 144;  Regione  Sardegna  ai
sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 836),  ad  eccezione  della
Sicilia per la quale ai sensi della legge  296/2006,  art.  1,  comma
830, e' stata applicata l'aliquota di  compartecipazione  alla  spesa
sanitaria del 49,11 per cento; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012,  n.  62,
art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); 
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste
a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle disponibilita' delle quote  vincolate  del  Fondo
sanitario nazionale per l'anno 2017,  e'  assegnata  alle  Regioni  a
statuto ordinario e alla Regione Siciliana la  somma  complessiva  di
30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria  a  favore  dei  cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale, non  in  regola  con  le
norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure
ambulatoriali  ed  ospedaliere  urgenti  o  comunque  essenziali  per
malattia  ed  infortunio  e  programmi  di  medicina   preventiva   a
salvaguardia della salute collettiva ed individuale, con  particolare
riguardo alla tutela della gravidanza e della maternita', alla tutela
della salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente.
agli interventi di'  profilassi  internazionale  alla  profilassi  la
diagnosi e la cura di  malattie  infettive  ed  alla  bonifica  degli
eventuali focolai. 
    2. La predetta somma di  30.990.000  euro  e'  ripartita  tra  le
predette Regioni come da  allegata  tabella,  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera. 
      Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2018 
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