IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in
particolare, l'art. 106, paragrafo 5; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento, ed in  particolare  l'art.  7  riguardante  le  pratiche
locali tradizionali svolte  nelle  superfici  assimilabili  ai  prati
permanenti; 
  Visto l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n.  808/2014
della  Commissione  del  17  luglio  2014,  relativo  ai   tassi   di
conversione in unita' di bestiame adulto (UBA); 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e  l'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/99; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Vista la legge 24 dicembre  2012,  n.  234  «Norme  generali  sulla
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e delle politiche dell'Unione  europea»  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza  e  pubblicita',  previsti  dalla  normativa  europea   e
nazionale in materia d'aiuti di Stato, obbliga i soggetti pubblici  e
privati,  che  concedono  ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti,   a
trasmettere le relative informazioni alla banca dati istituita presso
il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2
, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che  assume  la  denominazione  di
«Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,  recante  «Misure
finanziarie urgenti  per  gli  enti  territoriali  e  il  territorio»
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  della  legge  7
agosto 2016, n. 160; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016»; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45,  recante:  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018/2020» ed, in particolare, il comma 130 dell'art. 1, che
prevede l'estensione al settore zootecnico dei  finanziamenti  recati
dal Fondo di cui all'art. 23-bis, comma 1 del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, incrementando detto Fondo di 10 milioni,  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020, da destinare a  interventi  in  favore  della
zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente  ai
comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20  dicembre  2014,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale  -  n.  59  del  12  marzo  2015
recante semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale -  n.  81  dell'8  aprile  2015,
recante  «Disposizioni  modificative  ed  integrative   del   decreto
ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 20 marzo 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 112  del  16  maggio  2015,
recante «Ulteriori disposizioni relative alla  semplificazione  della
gestione della PAC 2014-2020»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n.  115
concernente  il   «Regolamento   recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del  28
luglio 2017; 
  Considerato che l'aiuto ha la finalita' di sostenere  la  zootecnia
estensiva nelle zone montane e nei comuni colpiti dal sisma del  2016
e 2017 anche nelle zone svantaggiate, sulla base di criteri oggettivi
e non discriminatori; 
  Considerata  l'esigenza  di  garantire  la  priorita',  nell'ambito
dell'assegnazione degli aiuti, alle  aziende  che  si  trovano  nelle
Regioni i cui territori montani  costituiscono  piu'  dell'80%  della
loro superficie agricola, nonche' alle aziende che si trovano in zone
montane e svantaggiate dei comuni colpiti dal sisma del  2016  e  del
2017; 
  Considerata l'esigenza di utilizzare, al  fine  di  determinare  il
criterio di accesso delle aziende agli  aiuti,  il  requisito  di  un
carico di bestiame proporzionato alla superficie  aziendale  a  prato
permanente; 
  Ritenuto  opportuno  prendere  a  riferimento,  quale  criterio  di
accesso all'aiuto e di riferimento per la determinazione dell'importo
dello  stesso  aiuto,  il  valore  unitario  dei  diritti   all'aiuto
assegnati a tali aziende nell'anno 2015 rispetto al  valore  unitario
medio nazionale fissato al medesimo anno, con circolare Agea n. 47589
del 5 giugno 2017, in applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
  Ritenuto  necessario  stabilire,  con   decreto   di   natura   non
regolamentare, le condizioni e i criteri per l'accesso agli aiuti  di
cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 130; 
  Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo,  per  l'erogazione
degli aiuti di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma
130, le superfici prato permanente destinate alla zootecnia estensiva
praticata nelle zone montane e nei comuni terremotati situati in zone
svantaggiate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Zone montane: superfici individuate ai sensi dell'art. 32, comma
1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  2. Zone svantaggiate: superfici individuate ai sensi dell'art.  32,
comma 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  3. Comuni terremotati: i comuni individuati  dal  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e dal decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; 
  4. BDN: Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal
Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G.  Caporale»  di
Teramo; 
  5. SIPA: sistema d'identificazione delle parcelle agricole; 
  6. UBA: unita' di bestiame adulto determinate applicando i tassi di
conversione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE)
n. 808/2014; 
  7. Prato permanente: le superfici  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera d) del decreto  18  novembre  2014,  citato  nelle  premesse,
comprese le superfici sulle quali  sono  svolte  le  pratiche  locali
tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 e che
sono individuate nel SIPA; 
  8.  Piano  di  coltivazione:  documento  univocamente  identificato
all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di  cui  all'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e
all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  contenente
la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e
sottoscritto dall'agricoltore, predisposto in ottemperanza all'art. 9
del decreto 12 gennaio 2015, citato nelle premesse; 
  9. Diritti PAC: diritti all'aiuto assegnati ai sensi  dell'art.  24
del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
  10. Registro nazionale aiuti: il Registro nazionale degli aiuti  di
Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234.