IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014,
n. 19890 del 22 luglio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n.  21939
del 9 dicembre 2015, n. 1186 del 22 gennaio 2016,  n.  10311  del  27
luglio 2017 e n. 12384 del 26 settembre 2017; 
  Visti i provvedimenti  del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Marche riguardanti il trasferimento  di
immobili statali ai Comuni della provincia di Ancona (AN): 
    protocollo n. 2014/8726, protocollo n. 2014/8725,  protocollo  n.
2014/8724 del 3 dicembre 2014; protocollo n. 2014/8326, protocollo n.
2014/8332 e protocollo n. 2014/8330 del 19 novembre 2014, con i quali
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Polverigi,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente, «Cantina Nappi Richiesta dal Comune di Polverigi  ex
legge n. 61/1998», «Magazzino Nappi Richiesto dal Comune di Polverigi
ex legge n. 61/1998», «Casa di Abitazione Nappi  con  aree  annesse»,
«Eredita' Nappi - Podere Morro e Podere Quercia», «Eredita'  Nappi  -
Podere Fonte Ciuccia porzione del mappale n. 254 richiesto dal comune
ex legge n. 61/1998», «Eredita' Nappi - Podere Costa»; 
    protocollo n. 2014/8317 del 19 novembre 2014,  con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Chiaravalle,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
Campo di T.S.N.»; 
    protocollo n. 2014/5211 del 14 luglio 2014, con il quale e' stato
trasferito, a titolo  gratuito,  al  Comune  di  Camerano,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «Area
Urbana a verde pubblico»; 
    protocollo n. 2014/8810 del 5 dicembre 2014 (con provvedimento di
rettifica protocollo n. 2014/9082 del 16 dicembre  2014),  protocollo
n. 2014/9080 del 16 dicembre 2014, come rettificato con protocollo n.
2379 del 12 aprile  2016;  protocollo  n.  2014/9078,  protocollo  n.
2014/9079 del 16 dicembre 2014, come rettificato  con  protocollo  n.
8383 del 21 novembre 2016; protocollo n. 2014/8975  dell'11  dicembre
2014; protocollo n. 2014/8818, prot  n.  2014/8817  e  protocollo  n.
2014/8812 del  5  dicembre  2014;  protocollo  n.  2014/9081  del  16
dicembre 2014, come rettificato con protocollo n. 2377 del 12  aprile
2016; protocollo n. 2014/8952 del1'11 dicembre 2014, come rettificato
con protocollo n. 2378 del 12 aprile 2016, con  i  quali  sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito, al  Comune  di  Senigallia,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Arenile  tra  Fosso  Mugnano  2  e  Strada  Casello
Ferroviario», «Arenili tra Tombino II e Tombino  III»,  «Arenile  tra
Fosso Mugnano I e Fosso Mugnano II», «Arenili Casello Ferroviario  Km
183», «Arenile tra Tombino III ed ex scheda 199», «Arenile tra  Fosso
Mugnano I e Fosso Mugnano II», «Arenile tra Fosso Mugnano I  e  Fosso
Mugnano II», «Area antistante Colonia Marina ex "Gil U. di  Savoia"»,
«Arenile tra Strada Casello Ferroviario e Tombino I», «Sede  stradale
Prolungamento Viale Adriatico»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Marche  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 15075  del  21
novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                       al Comune di Polverigi 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Polverigi
(AN) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati  «Cantina  Nappi  richiesta
dal Comune di  Polverigi  ex  legge  n.  61/1998»,  «Magazzino  Nappi
richiesto dal Comune di Polverigi ex  legge  n.  61/1998»,  «Casa  di
abitazione Nappi con aree annesse», «Eredita' Nappi - Podere Morro  e
Podere Quercia», «Eredita' Nappi - Podere Fonte Ciuccia porzione  del
mappale n. 254 richiesto dal comune ex legge n.  61/1998»,  «Eredita'
Nappi - Podere  Costa»,  meglio  individuati  nei  provvedimenti  del
Direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -  Direzione  regionale
Marche,  rispettivamente,  protocollo  n.  2014/8726,  protocollo  n.
2014/8725, protocollo n. 2014/8724 del 3 dicembre 2014; protocollo n.
2014/8326, protocollo n. 2014/8332 e protocollo n. 2014/8330  del  19
novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  44.288,86
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Polverigi. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  181.136,36,  sino  all'anno  2018  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 44.288,86.