IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014,
n. 19890 del 22 luglio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n.  21939
del 9 dicembre 2015, n. 1186 del 22 gennaio 2016,  n.  10311  del  27
luglio 2017 e n. 12384 del 26 settembre 2017; 
  Visti i provvedimenti  del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Marche riguardanti il trasferimento  di
immobili statali ai Comuni della provincia di Fermo (FM): 
    protocollo n. 2014/8189, protocollo n. 2014/8195,  protocollo  n.
2014/8201,  protocollo  n.  2014/8194,   protocollo   n.   2014/8199,
protocollo n. 2014/8200, protocollo  n.  2014/8197  del  14  novembre
2014; protocollo n.  2014/6911  e  protocollo  n.  2014/6912  del  26
settembre 2014; protocollo n.  2014/3778,  protocollo  n.  2014/3777,
protocollo n.  2014/3774,  protocollo  n.  2014/3779,  protocollo  n.
2014/3781 e protocollo n. 2014/3780 del 16 maggio 2014; protocollo n.
2014/6894 del 25 settembre 2014, come rettificato con  protocollo  n.
2374 del 12 aprile 2016; protocollo  n.  2014/8520  del  27  novembre
2014; protocollo n. 2014/8575 del 28 novembre 2014, con i quali  sono
stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Porto Sant'Elpidio,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente, «Lotto 13», «Arenile in Sant'Elpidio  a  Mare  Porto
Sant'Elpidio»,   «Arenile   San   Filippo»,   «Arenile    in    Porto
Sant'Elpidio», «Arenile in S. Elpidio  a  Mare  Porto  Sant'Elpidio»,
«Arenile in S. Elpidio a Mare Porto  Sant'Elpidio»,  «Arenile  in  S.
Elpidio a Mare Porto Sant'Elpidio», «Arenile in Porto  Sant'Elpidio»,
«Arenile in S. Elpidio a Mare»,  «Arenile  in  S.  Elpidio  a  Mare»,
«Arenile in S. Elpidio a Mare»,  «Arenile  in  S.  Elpidio  a  Mare»,
«Arenile in S. Elpidio a Mare Porto  Sant'Elpidio»,  «Arenile  in  S.
Elpidio a Mare Porto Sant'Elpidio», «Arenile in  S.  Elpidio  a  Mare
Porto Sant'Elpidio», «Arenile in S.  Elpidio  a  Mare»,  «Arenile  in
Porto S. Elpidio», «Arenile in Porto S. Elpidio»; 
    protocollo n. 2014/8394 del 20  novembre  2014  e  protocollo  n.
2014/8190 del 14 novembre 2014, con i quali sono stati trasferiti,  a
titolo gratuito, al Comune di  Pedaso,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al  patrimonio  dello  Stato  e  denominati,  rispettivamente,  «Area
Urbana», «Area Urbana ex Casa del Fascio Centro Abitato di Pedaso»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Marche  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 15075  del  21
novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                    al Comune di Porto S. Elpidio 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Porto  S.
Elpidio (FM) sono ridotte annualmente in misura pari  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati  «Lotto  13»,  «Arenile  in
Sant'Elpidio a  Mare  Porto  Sant'Elpidio»,  «Arenile  San  Filippo»,
«Arenile in Porto Sant'Elpidio», «Arenile in S. Elpidio a Mare  Porto
Sant'Elpidio», «Arenile in S. Elpidio  a  Mare  Porto  Sant'Elpidio»,
«Arenile in S. Elpidio a Mare Porto Sant'Elpidio», «Arenile in  Porto
Sant'Elpidio», «Arenile in S. Elpidio a Mare», «Arenile in S. Elpidio
a Mare», «Arenile in S. Elpidio a Mare», «Arenile  in  S.  Elpidio  a
Mare», «Arenile in S. Elpidio a Mare Porto Sant'Elpidio», «Arenile in
S. Elpidio a Mare Porto Sant'Elpidio», «Arenile in S. Elpidio a  Mare
Porto Sant'Elpidio», «Arenile in S.  Elpidio  a  Mare»,  «Arenile  in
Porto S. Elpidio», «Arenile in Porto S. Elpidio», meglio  individuati
nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -
Direzione regionale Marche, rispettivamente, protocollo n. 2014/8189,
protocollo n.  2014/8195,  protocollo  n.  2014/8201,  protocollo  n.
2014/8194,  protocollo  n.  2014/8199,   protocollo   n.   2014/8200,
protocollo n. 2014/8197 del 14 novembre 2014; protocollo n. 2014/6911
e protocollo n.  2014/6912  del  26  settembre  2014;  protocollo  n.
2014/3778,  protocollo  n.  2014/3777,   protocollo   n.   2014/3774,
protocollo n. 2014/3779, protocollo  n.  2014/3781  e  protocollo  n.
2014/3780  del  16  maggio  2014;  protocollo  n.  2014/6894  del  25
settembre 2014 come rettificato con protocollo n. 2374 del 12  aprile
2016; protocollo n. 2014/8520 del 27  novembre  2014;  protocollo  n.
2014/8575  del  28  novembre  2014,  a  decorrere  dalla   data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  52.644,46
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Porto S.
Elpidio. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  224.374,23,  sino  all'anno  2018  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 52.644,46.