IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data  di  presentazione  alla  Commissione  U.E.  della  domanda   di
protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento  (CE)  n.
479/2008  (attualmente  sostituito  dall'art.  96,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della  relativa  denominazione
di origine o indicazione geografica  possono  essere  etichettati  in
conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento  (CE)
n. 607/2009,  fatte  salve  le  condizioni  di  cui  al  paragrafo  2
dell'art. 72 del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative  del  citato  reg.  (CE)  n.
607/2009,  in  particolare  per  quanto  concerne  talune   modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e  dall'art.  110  del  citato  reg.  (UE)  n.
1308/2013, nell'ambito dei quali sono da  riprendere,  opportunamente
aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente  reg.
(CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3,  e  del  citato  reg.
(CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura  preliminare  nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012,  applicativo  della  citata  preesistente  normativa
dell'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto che, nelle  more  dell'adozione  da  parte  della
Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente dei predetti decreti ministeriali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con
il quale e' stata riconosciuta la DOC «Romagna» Albana; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con
il quale e' stata riconosciuta la DOCG «Romagna» Albana e s.m.i.; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet  del  Ministero  -  sezione  qualita'  -  vini  DOP  e  IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOCG «Romagna» Albana; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero, con il  quale  e'  stato  aggiornato  il
disciplinare della predetta DOCG; 
  Visto il decreto 31 maggio  2016  concernente  l'autorizzazione  al
Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza  (RA),  per  consentire
l'etichettatura transitoria dei vini  a  DOCG  «Romagna»  Albana,  ai
sensi dell'art. 72 del reg. CE n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni  ottenute
in conformita' alle modifiche inserite nella proposta di modifica del
relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale  22  marzo
2016; 
  Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 10660  -  14/12/2018,
con la quale e' stata trasmessa la  domanda  del  Consorzio  Vini  di
Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della regione medesima  dell'avviso  relativo  all'avvenuta
presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Vini  di
Romagna, con sede in Faenza (RA),  intesa  ad  ottenere  la  modifica
dell'art. 7, 8 e 10 del disciplinare  di  produzione  dei  vini  DOCG
«Romagna» Albana, concernente una modifica minore, che  non  comporta
alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art.  94,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013,  relative
alle modalita' di confezionamento per tutte le tipologie con tutti  i
dispositivi consentiti dalla normativa  vigente  e  all'aggiornamento
della normativa di riferimento, legge 12 dicembre 2016, n. 238; 
  Considerato che per la citata modifica minore di cui agli  articoli
7, 8 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le  disposizioni
procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma  8,  del
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto della citata modifica minore agli articoli 7,  8  e  10  del
disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione  e'
risultata conforme alle disposizioni previste  dal  citato  art.  10,
comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in  particolare,
per la medesima richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della competente Regione Emilia Romagna; 
    ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione; 
    sono state  ritenute  valide  le  motivazioni  tecnico-giuridiche
relative alla modifica minore proposta di cui agli articoli 7, 8 e 10
del disciplinare di produzione che risultano conformi alle rispettive
vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare,  non
comportano misure restrittive alla commercializzazione  dei  vini  in
questione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale la citata  richiesta  di  modifica  degli
articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione  dei  vini  a  DOCG
«Romagna»   Albana,   in   particolare   nel    rispetto    dell'art.
118-octodecies, par. 3, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Gli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a
DOCG  «Romagna»  Albana,  cosi'  come  approvato  con   provvedimento
ministeriale 31 maggio 2016 concernente la proposta di  modifica  del
disciplinare di produzione, resa applicabile dal decreto ministeriale
22  marzo  2016  concernente   le   disposizioni   di   etichettatura
transitoria richiamata  in  premessa,  sono  apportate  le  modifiche
evidenziate nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica al disciplinare della DOCG «Romagna» Albana  di  cui
al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero -  sezione
qualita' - vini DOP e IGP - e comunicata alla  Commissione  U.E.,  ai
fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso
alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi   dell'art.   118-vicies,
paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto
delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 marzo 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi