IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze  dell'ispezione  straordinaria  effettuata  dal
revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui  si
intendono richiamate; 
  Considerato, come emerge dal verbale della predetta ispezione,  che
la cooperativa non persegue lo scopo sociale e  mutualistico,  avendo
integrato  il  proprio  oggetto  sociale  originario  di  cooperativa
edilizia con lo svolgimento  di  un'attivita'  commerciale  lucrativa
consistente nella costruzione e vendita di  impianti  fotovoltaici  e
successivamente avendo provveduto  alla  costruzione  e  gestione  in
proprio di un impianto  fotovoltaico,  vendendo  l'energia  elettrica
prodotta a terzi distributori e percependo i relativi  contributi  in
conto esercizio; 
  Considerato  altresi'  che  l'attivita'  sopra  descritta   risulta
sconosciuta alla gran parte dei soci e che i  soci  stessi  non  sono
adeguatamente coinvolti nella vita  sociale  dell'ente  e  non  hanno
ricevuto alcun vantaggio mutualistico dalle nuove attivita'; 
  Tenuto conto, inoltre, come  rilevato  nel  verbale  di  ispezione,
delle  gravi  irregolarita'  riscontrate  nella  convocazione   delle
assemblee dei soci e della condizione di conflitto  di  interesse  da
parte del legale  rappresentante,  riscontrata  in  molte  operazioni
condotte dalla cooperativa; 
  Considerato che in data 8 agosto 2016 e' stato assolto l'obbligo di
cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando  comunicazione
dell'avvio del procedimento; 
  Viste  le  controdeduzioni  presentate  dal  legale  rappresentate,
acquisite in data 22 agosto 2016, dalle quali risulta,  tra  l'altro,
che la cooperativa ha ritenuto di non modificare lo  statuto  sociale
con  la  previsione  di  un  nuovo  scambio   mutualistico   riferito
all'attivita' di costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e  di
produzione e vendita di energia elettrica, ne' ad oggi la cooperativa
ha provveduto ad adottare iniziative atte a regolarizzare la  propria
situazione; 
  Ritenuto, pertanto, che gli elementi forniti dalla cooperativa  non
siano utili per non disporre lo scioglimento dell'ente; 
  Vista la nota del 21 novembre 2017 con la quale  l'Associazione  di
rappresentanza, Legacoop - Lega Nazionale  Cooperative  e  Mutue,  e'
stata sollecitata a comunicare i  nominativi  di  tre  professionisti
disposti ad assumere  l'incarico  di  commissario  liquidatore  della
societa'  cooperativa  -  gia'  peraltro  richiesti  con  la   citata
comunicazione di avvio del procedimento - assegnando  il  termine  di
quindici giorni per provvedere in tal senso; 
  Vista la nota di questa amministrazione del 14  febbraio  2018  con
cui   e'   stata   sollecitata   ulteriormente   l'Associazione    di
rappresentanza   a   fornire   la   terna   di   professionisti   per
l'attribuzione   dell'incarico   di   commissario   liquidatore,   in
ottemperanza a quanto previsto dall'art.  9  della  legge  17  luglio
1975,  n.  400,  stante  il   mancato   riscontro   alle   precedenti
comunicazioni in tal senso ed e' stato  comunicato  alla  cooperativa
che questa Autorita' di  vigilanza  avrebbe  comunque  provveduto  ad
adottare il decreto di scioglimento per atto d'autorita'; 
  Vista la nota acquisita agli atti in data 28 febbraio 2018 con  cui
il legale rappresentante  della  cooperativa  e  il  legale  da  essa
incaricato contestano il contenuto della sopra richiamata nota del 14
febbraio  2018,  deducendo,  in  particolare,  che  l'Amministrazione
procedente avrebbe «esaurito il proprio potere  provvedimentale»  per
il decorso del termine; 
  Ritenute non meritevoli di  accoglimento  le  menzionate  ulteriori
argomentazioni prodotte  dalla  cooperativa,  in  quanto  secondo  il
principio  generale   di   necessita'   dell'azione   amministrativa,
funzionale alla cura dell'interesse pubblico individuato dalla legge,
la  pubblica  amministrazione  non  consuma  mai  il  proprio  potere
pubblicistico e  deve  pertanto  essere  esclusa  l'illegittimita'  o
invalidita' del provvedimento emesso oltre il termine di  conclusione
del procedimento, a maggior ragione nel caso di  specie,  considerata
anche la mancata designazione, piu' volte richiesta alla Associazione
di rappresentanza, ex art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Ritenuto altresi' che non puo' ritenersi leso  l'affidamento  della
cooperativa, posto che quest'ultima,  come  argomentato,  continua  a
porre in essere una  immutata  condizione  di  mancato  perseguimento
dello scopo mutualistico; 
  Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del  Comitato  centrale
per le cooperative  di  cui  all'art  4,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  78,  in  conseguenza
della recente ricostituzione, con decreto ministeriale  del  9  marzo
2018, della commissione centrale per  le  cooperative,  disporre  con
urgenza il provvedimento di scioglimento per atto  di  autorita'  con
nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del
tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il  concreto  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2545-septiesdecies; 
  Tenuto  conto  che  l'Associazione  di  rappresentanza  non  ha   a
tutt'oggi  fornito  i  nominativi  dei  professionisti  disposti   ad
assumere  l'incarico  di  commissario  liquidatore   della   societa'
cooperativa  in  questione,  il  nominativo  del  professionista  cui
affidare tale  incarico  e'  stato  estratto  attraverso  un  sistema
informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco
selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni
di  disponibilita'  all'assunzione   dell'incarico   presentate   dai
professionisti interessati, ai sensi della nota  in  data  25  giugno
2015, contenente «Aggiornamento della banca dati  dei  professionisti
interessati   alla   attribuzione   di    incarichi    ex    articoli
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies codice civile» pubblicata  sul  sito  internet  del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Edilcoop Salentina - societa'  cooperativa
edilizia  per  azioni»  con  sede  in  Lecce,  (codice   fiscale   n.
00560800757), e' sciolta per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile.