L'ISTITUTO 
                PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576,   e   le   successive
modificazioni ed integrazioni, recante  la  riforma  della  vigilanza
sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  le
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  15  dicembre  2016,   n.   229   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016», ed in particolare l'art. 48, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici  del  2016»  abrogato  dall'art.  1,
comma 2,  della  legge  15  dicembre  2016,  n.  229  riguardante  la
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore  delle  popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga  e
definizione dei termini» convertito con modificazioni dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del  2017»,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, ed  in  particolare  l'art.  18-undecies,
commi 1 e 2; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  4  dicembre   2017,   n.   172   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili. Modifica della disciplina  dell'estinzione  del  reato
per condotte riparatorie», ed in particolare l'art. 2 bis, commi 24 e
25; 
  Visto il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Differimento della sospensione 
               dei termini per il pagamento dei premi 
 
  1. Fino alla data del 31 maggio 2018 alle imprese di cui all'art. 1
del Provvedimento IVASS n. 56  del  9  febbraio  2017  continuano  ad
applicarsi le disposizioni dell'art. 2  dello  stesso  Provvedimento,
limitatamente  ai  soggetti  danneggiati   che   abbiano   dichiarato
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda, ai sensi del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti. 
  2. I beni di cui al comma 1 hanno sede nei Comuni  riportati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito  dalla
legge 229/2016. 
  3. Le somme gia' versate al 6 dicembre 2017,  data  di  entrata  in
vigore della legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  non  possono  essere
oggetto di rimborso o di restituzione.