IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  2004  n.  154  recante
Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del  27  febbraio  2013  recante  le   disposizioni   relative   all'
organizzazione del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013 - bis; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del  17  luglio  2017  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29  marzo  2017,  reg./
fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da'  atto
della necessita' di creare un contesto efficace di gestione,  tramite
un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli
Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani  di  gestione  -
articoli 18 e 19; 
  Visto il Reg.  (CE)  n.  1224/2009  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca ed, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1,
che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento
di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate  in
una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo  di
pesca o le zone  di  pesca  in  cui  le  attivita'  sono  autorizzate
rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;  b)  in
un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della  pesca;  d)
nella pesca a fini scientifici;  e)  in  altri  casi  previsti  dalla
normativa comunitaria; 
  Visto il Reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
   Visto il Reg. (CE) n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 15; 
  Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante  «Misure  per
la  pesca  dei  piccoli  pelagici  nel  Mar  Mediterraneo  e   misure
specifiche per il Mare Adriatico»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017 recante «Modifica  del
decreto 25 gennaio 2016 recante "Misure  per  la  pesca  dei  piccoli
pelagici nel  Mar  Mediterraneo  e  misure  specifiche  per  il  Mare
Adriatico"»; 
  Considerata  la  raccomandazione  n.  37/2013/1  della  Commissione
generale della Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa al Piano di
gestione pluriennale per la pesca degli  stock  di  piccoli  pelagici
nella  GSA  17  (Adriatico  settentrionale)   e   sulla   misure   di
conservazione  transitorie  per  la  pesca  degli  stock  di  piccoli
pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); 
  Considerato che al punto 22 della predetta  raccomandazione,  viene
posto a carico delle parti contraenti  l'obbligo  di  procedere  alla
redazione di una lista delle imbarcazioni  autorizzate  alla  cattura
dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; 
  Considerate le istanze per ottenere l'autorizzazione alla pesca dei
piccoli pelagici nella GSA 17 e  GSA  18,  presentate  dalle  imprese
titolari delle imbarcazioni abilitate alla pesca dei piccoli pelagici
attraverso l'impiego dei sistemi a circuizione  e/o  volante,  ovvero
degli attrezzi reti a circuizione meccanica (PS) e/o Reti  da  traino
pelagiche a coppie (PTM), cosi' come  identificati  dall'art.  2  del
decreto ministeriale 26 gennaio 2012; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3  dei decreti  ministeriali 25
gennaio 2016 e 10 agosto 2017, al termine della fase  istruttoria  di
valutazione, sono state identificate le imbarcazioni in possesso  dei
requisiti richiesti ai fini della suddetta autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituito, in attuazione dei decreti ministeriali 25  gennaio
2016 e 10 agosto 2017, l'elenco delle unita' autorizzate  alla  pesca
dei  piccoli  pelagici  nelle  GSA  17  e  GSA  18   (Mar   Adriatico
Centro-Settentrionale   e   Mar   Adriatico   Meridionale)   di   cui
all'allegato A) del presente decreto. 
  2.  La  Direzione  generale   della   pesca   e   dell'acquacoltura
provvedera' a rilasciare la prevista autorizzazione speciale di pesca
dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e GSA 18, con validita' biennale  a
decorrere dalla data di rilascio.