IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014,
n. 19890 del 22 luglio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n.  21939
del 9 dicembre 2015, n. 1186 del 22 gennaio 2016 e n.  12384  del  26
settembre 2017; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Marche riguardanti il trasferimento  di
immobili statali ai comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (PU): 
    prot. n. 2014/8154 del 13 novembre 2014, con il  quale  e'  stato
trasferito, a  titolo  gratuito,  al  Comune  di  Urbania,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
poligono tiro a segno nazionale di Urbania»; 
    prot. n. 2014/7945 del 6  novembre  2014  (con  provvedimento  di
rettifica prot. n. 2015/2014 del 18 marzo  2015),  con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Gabicce  Mare,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «Aree
in localita' Lungomare Cristoforo Colombo»; 
    prot. n. 2014/6713 del 16 settembre 2014, con il quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Fano, ai sensi  dell'art.
56-bis, comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  l'immobile
appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «Area  marginale
all'aeroporto di Fano»; 
    prot. n. 2014/6192 del 22 agosto 2014,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo  gratuito,  al  Comune  di  Auditore,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Terreni  espropriati  per   la   costruzione   della   ferrovia   S.
Arcangelo-Urbino in Comune di Auditore localita' Casinina»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Marche  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  15075  del  21
novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Urbania 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Urbania
(PU) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo Comune dell'immobile denominato «Ex poligono  tiro  a  segno
nazionale di  Urbania»,  meglio  individuato  nel  provvedimento  del
direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -  Direzione  regionale
Marche prot. n. 2014/8154 del 13 novembre  2014,  a  decorrere  dalla
data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.353,73
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Urbania. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  5.595,42,  sino  all'anno  2018  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.353,73.