IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 12, comma 1, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le regioni e le province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi; Visto l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualita' 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n 238/CSR; Considerata la necessita' di valorizzare la cooperazione tra servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, anche al fine di rafforzare le capacita' di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonche' l'esigenza di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilita' dei servizi di politica attiva del lavoro; Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 2. I regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro adottati dall'Anpal, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono finalizzati a garantire servizi di qualita' agli utenti.