IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare,  l'art.  12,
comma 1, che demanda a un decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le regioni  e  le
province autonome definiscono i propri regimi di  accreditamento  dei
servizi per il lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e, in  particolare,
gli articoli 4, 6 e 7; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 20 marzo  2008  tra  il  Ministero  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  il  Ministero  della  pubblica
istruzione e  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  le
Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi; 
  Visto l'Accordo quadro tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il
lavoro del 30 luglio 2015, rep. n.  141/CSR  e  il  suo  rinnovo  per
l'annualita' 2017, intervenuto in  data  22  dicembre  2016,  rep.  n
238/CSR; 
  Considerata  la  necessita'  di  valorizzare  la  cooperazione  tra
servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro,  anche
al fine di rafforzare le capacita' di incontro tra domanda e  offerta
di lavoro, nonche' l'esigenza di garantire una maggiore trasparenza e
tracciabilita' dei servizi di politica attiva del lavoro; 
  Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi  dell'art.  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei
servizi per il lavoro, secondo i principi individuati  dall'art.  12,
comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e  dall'art.  7  del
decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  2. I regimi di accreditamento dei servizi per  il  lavoro  adottati
dall'Anpal, dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano sono finalizzati a garantire servizi di qualita' agli utenti.