IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato che dagli accertamenti  effettuati,  le cinquantacinque
societa' cooperative  riportate  nell'elenco,  parte  integrante  del
decreto, non depositano  il  bilancio  da  piu'  di  cinque  anni  e,
pertanto,   si   trovano   nelle   condizioni   previste    dall'art.
223-septiesdecies disp. att. del codice civile  il  quale  impone  lo
scioglimento d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita
il bilancio di esercizio da oltre cinque anni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento   senza   nomina   del   liquidatore
di cinquantacinque societa' cooperative aventi  sede  nelle  regioni:
Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,  Liguria,  Puglia,
Sardegna e Veneto, riportate nell'allegato elenco,  parte  integrante
del decreto.