IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio  n.  21939  del  9  dicembre
2015, n. 1191 del 22 gennaio 2016 e n. 8875 del 27 giugno 2017; 
  Visti i provvedimenti  del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta riguardanti il
trasferimento di immobili statali ai Comuni della Provincia di  Cuneo
(CN): 
    prot. n. 2014/17798 e prot. n. 2014/17800 del  5  dicembre  2014,
con i quali e' stato trasferito, a  titolo  gratuito,  al  Comune  di
Dogliani, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69
del  2013,  l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominato «Ex Poligono di Tiro a  segno  nazionale  strada  comunale
Tiro a segno»; 
    prot. n. 2014/18627 e prot. n. 2014/18637 del 19  dicembre  2014,
con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito,  al  Comune  di
Boves, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  69
del 2013, gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominati, rispettivamente, «Magazzini Genio Regione -  Tetto  Marun
(Ex immobile militare)» e «Caserma  settoriale  e  Palazzina  alloggi
ufficiali e sottufficiali Fornace (Ex immobile militare)»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Piemonte  e
Valle d'Aosta, in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 357 del 12  gennaio
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                        al Comune di Dogliani 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Dogliani
(CN) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Poligono di Tiro a segno
nazionale strada comunale  Tiro  a  segno»,  meglio  individuato  nei
provvedimenti del Direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio  -
Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente,  prot.
n. 2014/17798 e prot. n. 2014/17800 del 5 dicembre 2014, a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta  riduzione  e'  quantificata  in  €  2.594,08
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Dogliani. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad € 10.563,67, sino all'anno 2018 compreso, il  Ministero
dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  n.  3575/02  entro  l'anno  in
corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di € 2.594,08.