IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio  n.  21939  del  9  dicembre
2015, n. 1191 del 22 gennaio 2016 e n. 8875 del 27 giugno 2017; 
  Visto il provvedimento del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  prot.  n.
2014/17707 del  4  dicembre  2014,  come  rettificato  con  prot.  n.
2017/12976 del 10 novembre 2017, con il quale e' stato trasferito,  a
titolo gratuito, al Comune di Bianze'  della  Provincia  di  Vercelli
(VC), ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del
2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e  denominato
«Unita' immobiliari Condominio Piantale ex eredita' Marazzo Albina»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 del  citato  provvedimento  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Piemonte  e
Valle d'Aosta in cui si espone  che,  alla  data  del  trasferimento,
l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 357 del 12  gennaio
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                        al Comune di Bianze'  
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Bianze'
(VC) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo  comune   dell'immobile   denominato   «Unita'   immobiliari
Condominio Piantale ex eredita' Marazzo Albina»,  meglio  individuato
nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -
Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2014/17707  del
4 dicembre 2014, come rettificato con  prot.  n.  2017/12976  del  10
novembre 2017, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta  riduzione  e'  quantificata  in  €  7.593,84
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bianze'. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad € 30.944,90, sino all'anno 2018 compreso, il  Ministero
dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  n.  3575/02  entro  l'anno  in
corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di € 7.593,84.