Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta «Riso  Nano  Vialone
Veronese» registrata con reg. (CE) n. 1263/1996 della Commissione del
1° luglio 1996. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la tutela dell'IGP Riso Nano Vialone Veronese, via Vittorio Veneto n.
4, casella postale n. 69, cap. 37063 Isola della Scala (VR), e che il
predetto consorzio  e'  l'unico  soggetto  legittimato  a  presentare
l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa  la  richiesta
di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del
disciplinare di produzione della I.G.P. «Riso Nano Vialone  Veronese»
cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   Dipartimento   delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca,  Direzione  generale  per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, PQAI IV, via XX Settembre n. 20,  00187
Roma, entro 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  della  presente  proposta,  dai
soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da parte del  predetto  Ministero,  prima  della  trasmissione  della
suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.