Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  in
particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di cui al titolo ii,  capo  i  del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando
sulla fase attuativa degli stessi; 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  il  quale  prevede  che   il
commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione di opere pubbliche di  cui  al  titolo  II,  capo  I  del
medesimo decreto, ai sensi dell'art. 14; 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  f),  il  quale  prevede  che   il
commissario straordinario sovraintende sull'attuazione  delle  misure
di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero  del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 14, comma 1, secondo cui «con  provvedimenti  adottati  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, e'  disciplinato  il  finanziamento,  nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la
riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di
cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono
prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei Comuni di cui all'art. 1...»; 
    l'art. 14, comma 4,  secondo  cui  «sulla  base  delle  priorita'
stabilite  dal  commissario  straordinario  d'intesa   con   i   vice
commissari nel cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,  e
in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il  piano  dei  beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b),  i  soggetti  attuatori
oppure i Comuni, le  unioni  dei  Comuni,  le  unioni  montane  e  le
Province interessati provvedono a predisporre ed inviare  i  progetti
degli interventi al commissario straordinario»; 
    l'art. 14, comma 5, secondo cui  «il  commissario  straordinario,
previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e
verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito il parere
della Conferenza permanente ovvero della  Conferenza  regionale,  nei
casi previsti dal comma 4 dell'art.  16,  approva  definitivamente  i
progetti  esecutivi  ed  adotta  il  decreto   di   concessione   del
contributo»; 
    l'art. 15, comma 1, secondo «per la  riparazione,  il  ripristino
con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche  e
dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori
degli interventi sono: 
      a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso
gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
      b) il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo; 
      c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
      d) l'Agenzia del demanio; 
      e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili  in
loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.  14
e di importo inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  europea  di  cui
all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50»; 
    l'art. 16, comma,  1,  che  prevede,  al  fine  di  potenziare  e
accelerare  la  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  e  di  garantire
unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella  pianificazione
e nella gestione degli interventi, la direzione, il  coordinamento  e
il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonche' la  decisione
in  ordine  agli  atti  di  programmazione,  di  pianificazione,   di
attuazione ed esecuzione  degli  interventi  e  di  approvazione  dei
progetti,  l'istituzione   di   un   organo   unico   di   direzione,
coordinamento e decisione  a  competenza  intersettoriale  denominato
«Conferenza permanente», presieduto dal commissario  straordinario  o
da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  regione,
dell'Ente parco e del comune territorialmente competenti; 
    l'art. 16, comma 3, lettera a bis), introdotto dal  decreto-legge
n. 148 del 2017, secondo cui la Conferenza  permanente  «approva,  ai
sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art.  14,
comma 4, e all'art. 15, comma 1, del presente decreto»; 
    l'art. 16, comma 4, come modificato dal decreto-legge n. 148  del
2017, a tenore del quale secondo cui «per gli  interventi  privati  e
per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1,  lettere
a)  ed  e),  e  comma  2,  che  necessitano  di  pareri   ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree  dei
parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  sono  costituite
apposite  Conferenze  regionali,  presiedute  dal  Vice   commissario
competente o da un suo delegato e composte da  un  rappresentante  di
ciascuno degli  enti  o  amministrazioni  presenti  nella  Conferenza
permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi
della ricostruzione privata la  Conferenza  regionale  opera,  per  i
progetti di competenza, con le stesse modalita',  poteri  ed  effetti
stabiliti al comma 2 per  la  Conferenza  permanente  ed  esprime  il
proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite  ordinanze  di
cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»; 
    l'art. 16, comma 6, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge
n. 8 del 2017, in base al quale, con provvedimenti adottati ai  sensi
dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
commissario straordinario provvede a disciplinare le modalita', anche
telematiche, di funzionamento  e  di  convocazione  della  Conferenza
permanente e delle conferenze regionali previste  dal  medesimo  art.
16; 
    l'art. 24, comma 1, secondo cui «Per sostenere il  ripristino  ed
il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei
Comuni di cui all'art. 1, sono concessi  a  micro,  piccole  e  medie
imprese,  danneggiate  dagli  eventi  sismici  di  cui  all'art.   1,
finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per  cento
degli investimenti fino a € 30.000. I  finanziamenti  agevolati  sono
rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento»; 
    l'art. 24, comma 2,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  744,
lettera a), della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  secondo  cui  «i
finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni
2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di  10  milioni  di
euro, a tal fine utilizzando  le  risorse  disponibili  sull'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile,  di  cui
all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; 
    l'art. 24, comma 3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  744,
lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  che  prevede  che,
con apposita ordinanza commissariale adottata  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
sentito il Ministero dello  Sviluppo,  vengano,  nel  rispetto  della
normativa  europea  e  nazionale  in  materia  di  aiuti  di   Stato,
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita'  di  concessione
delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 24; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante «Norme
per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi,
in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n.  124»  e,  in
particolare, l'art. 1, mediante il  quale  sono  state  integralmente
riformulate  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  da  14   a
14-quinquies della legge n. 241 del 1990; 
  Visto l'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 16 del  3  marzo
2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  60  del  13  marzo  2017
disciplinante le modalita' di funzionamento e di  convocazione  della
Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art.
16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come  convertito  dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.; 
  Vista l'ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  42  del  14
novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  30
novembre 2017, recante la disciplina degli interventi a favore  delle
micro, piccole e  medie  imprese  nelle  zone  colpite  dagli  eventi
sismici, ai sensi dell'art. 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Vista l'ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  46  del  10
gennaio 2018, recante modifiche alle ordinanze commissariali n. 4 del
2016, n. 8 del 2016, n. 9 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19  del  2017,
n. 32 del 2017, n. 33 del 2017, n. 37 del 2017, n. 38 del 2017  e  n.
39 del 2017; 
  Rilevato che, a seguito delle modifiche  apportate  alla  normativa
primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione  del
decreto-legge n. 148 del 2017, si rende  necessario  provvedere  alla
revisione e integrazione delle suindicate ordinanze n. 16 del 2017  e
n. 42 del 2017,  al  fine  di  adeguarne  la  disciplina  alle  nuove
disposizioni entrate in vigore; 
  Ritenuto altresi' che occorre correggere  alcuni  refusi  contenuti
nell'ordinanza n. 46 del 2017; 
  Vista la nota del 1° febbraio 2018,  prot.  n.  1378,  con  cui  il
commissario straordinario del Governo ha tramesso al Ministero  dello
sviluppo economico lo schema di ordinanza; 
  Vista la nota del 13 febbraio 2018,  prot.  n.  3586,  con  cui  il
Ministero dello sviluppo  economico  ha  comunicato,  per  quanto  di
competenza, il proprio nulla - osta all'approvazione dello schema  di
ordinanza trasmesso; 
  Vista   l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni -
Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  13
febbraio 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 
                          del 3 marzo 2017 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 il richiamo all'art. 14, comma 1, del decreto-legge
n. 189 del 2016 e' sostituito dal richiamo all'art. 16, comma 1,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b) al comma 2 la lettera b) e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)
approva, ai sensi dell'art. 27  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 i progetti esecutivi delle opere  pubbliche,  dei  lavori
relativi a beni culturali di competenza del Commissario e  di  quelli
predisposti dai soggetti indicati dall'art. 14, comma 4  e  dall'art.
15, comma 1, lettera b) e c) del decreto-legge n.  189  del  2016  ed
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; 
  2. All'art. 4 comma 3 dell'ordinanza n. 16  del  3  marzo  2017  e'
aggiunta in fine la frase: «Della eventuale variante  urbanistica  e'
data specifica  evidenza  nella  determinazione  conclusiva  ai  fini
dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da  parte
dell'amministrazione competente.» 
  3. All'art. 5 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 il richiamo all'art. 14, comma 4, del decreto-legge
n. 189 del 2016 e' sostituito dal richiamo all'art. 16, comma 4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b) la lettera a) del comma 2 e  sostituita  dalla  seguente:  «a)
esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi  privati
concernenti edifici sottoposti a vincoli  ambientali,  paesaggistici,
di tutela  dei  beni  culturali  o  ricompresi  in  aree  dei  parchi
nazionali o delle aree protette regionali, su  richiesta  del  Comune
competente al rilascio  del  titolo  abilitativo.  Nell'ambito  della
conferenza e' inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora  ne
ricorrano le condizioni»; 
    c) al comma 2, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis)  approva  i  progetti  definitivi  relativi  agli  interventi
attuati dai soggetti indicati nell'art. 15, comma 1,  lettere  a)  ed
e), e comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;». 
  4. All'art. 6 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, in fine sono aggiunte le seguenti parole  «nonche'
il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente  o
un suo delegato»; 
    b) al comma 8 la parola «permanente» e' soppressa. 
  5. All'art. 7 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 la parola «permanente e' soppressa; 
    b) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «I  lavori  della
conferenza si concludono in quindici giorni,  decorrenti  dalla  data
della riunione di cui alla lettera  c)  del  comma  4.  Qualora  alla
conferenza   partecipino   amministrazioni   preposte   alla   tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della
salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo'  superare
i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il
termine finale di conclusione del procedimento.» 
  6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  appartate
le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente  comma:  «2-bis:  La
determinazione  conclusiva  ha  altresi'  effetto  di  variante  agli
strumenti  urbanistici  vigenti  e  comporta   l'applicazione   della
disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».