IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014,
n. 19890 del 22 luglio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n.  21939
del 9 dicembre 2015, n. 1186 del 22 gennaio 2016 e n.  12384  del  26
settembre 2017; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Marche riguardanti il trasferimento  di
immobili statali ai comuni della Provincia di Ascoli Piceno (AP): 
    prot. n. 2014/6891 del 25 settembre  2014;  prot.  n.  2014/3854,
prot. n. 2014/3855 e prot. n. 2014/3856 del 20 maggio 2014; prot.  n.
2014/8402 del 21 novembre 2014; prot. n. 2014/4989 del 4 luglio 2014;
prot. n. 2014/8230 del 14 novembre  2014,  con  i  quali  sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito, al  Comune  di  Grottammare  (AP),  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente, «Porzione Terreno Lungomare De  Gasperi»,  «Porzione
di Terreno - Loc. Ischia Marina», «Arenile Contrada  Ischia  Marina»,
«Arenile Contrada  Ischia  Marina»,  «Area  Sita  a  Grottammare  nel
Lungomare De Gasperi»,  «Area  Demaniale  Localita'  Ischia  Marina»,
«Campo di Tiro a Segno di Grottammare»; 
    prot. n. 2014/6893 del 25 settembre 2014, con il quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Castignano,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
Poligono di Tiro a Segno di Castignano»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Marche  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  15075  del  21
novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                      al Comune di Grottammare 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Grottammare
(AP) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati «Porzione Terreno Lungomare
De Gasperi», «Porzione di Terreno -  Loc.  Ischia  Marina»,  «Arenile
Contrada Ischia Marina», «Arenile Contrada Ischia Marina», «Area Sita
a Grottammare nel Lungomare De Gasperi»,  «Area  Demaniale  Localita'
Ischia Marina», «Campo  di  Tiro  a  Segno  di  Grottammare»,  meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Marche, rispettivamente,  prot.  n.
2014/6891 del  25  settembre  2014;  prot.  n.  2014/3854,  prot.  n.
2014/3855 e prot. n. 2014/3856 del 20 maggio 2014; prot. n. 2014/8402
del 21 novembre 2014; prot. n. 2014/4989 del 4 luglio 2014; prot.  n.
2014/8230  del  14  novembre  2014,  a  decorrere  dalla   data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  6.701,79
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Grottammare. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  28.415,25,  sino  all'anno  2018  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 6.701,79.