Estratto determina n. 663/2018 del 2 maggio 2018 
 
    Medicinale: MIGLUSTAT ACCORD. 
    Titolare A.I.C.: 
      Accord Healthcare Limited 
      Sage House, 319, Pinner Road, 
      North Harrow, Middlesex HA1 4HF, 
      Londra, Regno Unito. 
    Confezioni: 
      «100  mg  capsule   rigide»   -   14x1   capsule   in   blister
Pvc/Pe/Pctfe-Al - A.I.C. n. 045685017 (in base 10); 
      «100 mg capsule rigide» 84x1 capsule in blister Pvc/Pe/Pctfe-Al
- A.I.C. n. 045685029 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsula rigida. 
    Validita' prodotto integro: quattro anni. 
    Composizione: ciascuna capsula contiene 100 mg di miglustat. 
    Principio attivo: miglustat. 
    Eccipienti: 
      Granulato contenuto nella capsula 
      Sodio amido glicolato (Tipo A), 
      Povidone K30, 
      Stearato di magnesio. 
    Rivestimento esterno della capsula 
    Corpo della capsula 
    Gelatina, 
    Biossido di titanio (E171). 
    Testa della capsula 
    Gelatina, 
    Biossido di titanio (E171). 
    Produzione del principio attivo: 
      Johnson Matthey Pharma Services 
      25 Patton Road 
      Devens - MA 01434 
      Stati Uniti 
    Produzione del prodotto finito: 
      Rilascio dei lotti 
      G.L. Pharma GmbH 
      Schlossplatz 1 
      Lannach - 8502 
      Austria 
    Produzione,  confezionamento  primario  e  secondario,  controllo
qualita' 
    G.L. Pharma GmbH 
    Industriestrasse 1 
    Lannach - 8502 
    Austria 
    Controllo qualita', confezionamento secondario 
    G.L. Pharma GmbH 
    Arnethgasse 3 
    Vienna - 1160 
    Austria 
    confezionamento secondario 
    Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH 
    Lindigstrasse 6 
    Kleinostheim - 63801 
    Germania 
    Indicazioni terapeutiche: «Miglustat Accord» e' indicato  per  il
trattamento orale della malattia di Gaucher di  tipo  1  di  pazienti
adulti con sintomatologia da lieve  a  moderata.  «Miglustat  Accord»
puo' solo essere utilizzato per il  trattamento  di  pazienti  per  i
quali la terapia di sostituzione enzimatica non e' appropriata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Miglustat Accord» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, vendibile al pubblico su  prescrizione  di  centri
ospedalieri o di specialisti dei centri  regionali  per  le  malattie
rare (RRL) 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.