IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo»; 
  Visti in particolare gli articoli 16, 17, comma  1,  18,  19  e  20
della legge n. 220 del 2016; 
  Visto l'art. 21, comma 5 della legge n. 220 del 2016,  che  prevede
che con uno piu' decreti del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
stabiliti, partitamente  per  ciascuna  delle  tipologie  di  credito
d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge
e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i  limiti  di  importo
per opera o beneficiario,  le  aliquote  da  riconoscere  alle  varie
tipologie di opere ovvero alle varie  tipologie  di  impresa  o  alle
varie tipologie di sala cinematografica, la  base  di  commisurazione
del beneficio,  con  la  specificazione  dei  riferimenti  temporali,
nonche'  le  ulteriori  disposizioni  applicative   degli   incentivi
fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e  la  procedura  per  la
richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalita'  atte
a garantire che ciascun beneficio sia  concesso  nel  limite  massimo
dell'importo complessivamente stanziato,  nonche'  le  modalita'  dei
controlli e i casi di revoca e decadenza; 
  Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che  prevede
che le  disposizioni  tecniche  applicative  degli  incentivi  e  dei
contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate,  con
decreti del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  su
proposta del medesimo Ministro, sono  stabilite  nel  rispetto  delle
norme in materia di aiuti di Stato stabilite  dall'Unione  europea  e
che le medesime disposizioni: 
    a) perseguono gli obiettivi  dello  sviluppo,  della  crescita  e
dell'internazionalizzazione delle imprese; 
    b) incentivano la nascita e la crescita  di  nuovi  autori  e  di
nuove imprese; 
    c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; 
    d)  favoriscono  modelli  avanzati  di   gestione   e   politiche
commerciali evolute; 
    e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza; 
  Visto l'art.  12,  comma  4,  della  legge  n.  220  del  2016  che
stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e
dei contributi prevedono: 
    a)  il  riconoscimento  degli  incentivi  e  dei  contributi   e'
subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con  riferimento  ai
soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la
scrittura,  lo  sviluppo,  la  produzione,   la   distribuzione,   la
diffusione, la promozione e la valorizzazione economica  delle  opere
ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche'  alle
specifiche esigenze delle persone con  disabilita',  con  particolare
riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione; 
    b)   in   considerazione   anche   delle   risorse   disponibili,
l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di  uno  o  piu'
degli incentivi e contributi previsti dal  Capo  III  della  medesima
legge  nei  confronti  delle  imprese  non  indipendenti  ovvero  nei
confronti di imprese non europee; 
  Visto l'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016  che  prevede
che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei  decreti  recanti
le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti
dalla medesima  legge,  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro  il
30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale  sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  medesima   legge,   con
particolare  riferimento   all'impatto   economico,   industriale   e
occupazionale  e  all'efficacia  delle  agevolazioni  tributarie  ivi
previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di  sostegno
del  settore  cinematografi  co  e  audiovisivo  mediante   incentivi
tributari; 
  Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016,  che  prevede  che  le
modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei  contributi
sono stabiliti nei relativi decreti  attuativi  e  che,  in  caso  di
dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in  sede  di
istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla  revoca  del
contributo concesso e  alla  sua  intera  restituzione,  e'  disposta
l'esclusione  dai  medesimi  contributi,   per   cinque   anni,   del
beneficiario nonche'  di  ogni  altra  impresa  che  comprenda  soci,
amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi
del medesimo comma; 
  Visto il decreto ministeriale «Disposizioni applicative in  materia
di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica  e
audiovisiva di cui all'art. 15 della legge 14 novembre 2016, n.  220,
recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  e  successive
modificazioni,  recante  il  «Testo  Unico  dei  Servizi   di   Media
Audiovisivi e  radiofonici»  e  successive  modificazioni,  d'ora  in
avanti: «TUSMAR»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e,  in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef  e
istituzione di una addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto  l'art.  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che
disciplina il Registro nazionale degli  aiuti  di  Stato,  prevedendo
che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo  e  degli
obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione  delle  informazioni
relative alla concessione ed erogazione degli incentivi; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  15  novembre
2013 (2013/C 332/01) sugli  aiuti  di  Stato  a  favore  delle  opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive; 
  Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea  del  17
giugno 2014, e in particolare gli  articoli  4  e  54,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce,  ai  sensi  dell'art.  21  della
legge n. 220 del 2016, le disposizioni  applicative  degli  incentivi
fiscali  previsti  dalla  Sezione  II  della  medesima  legge  e,  in
particolare: 
    a) il credito di imposta per le imprese di distribuzione, di  cui
all'art. 16 della medesima legge; 
    b)  il  credito  di  imposta  per   le   imprese   dell'esercizio
cinematografico, di cui all'art. 17, comma 1, della medesima legge; 
    c) il  credito  di  imposta  per  il  potenziamento  dell'offerta
cinematografica, di cui all'art. 18 della medesima legge; 
    d)  il  credito  di  imposta  per  l'attrazione  in   Italia   di
investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all'art. 19  della
medesima legge; 
    e) il credito di imposta  per  le  imprese  non  appartenenti  al
settore cinematografico, di cui all'art. 20 della medesima legge. 
  2. Il presente decreto, per ciascuna  delle  tipologie  di  credito
d'imposta di cui al comma 1, nell'ambito delle percentuali  stabilite
dalla legge n. 220 del 2016, determina i limiti di importo per  opera
o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle  varie  tipologie  di
opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle  varie  tipologie
di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con
la specificazione dei riferimenti  temporali,  nonche'  le  ulteriori
disposizioni applicative, fra cui i requisiti,  le  condizioni  e  la
procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito. 
  3. Il presente decreto prevede altresi' modalita' atte a  garantire
che ciascun beneficio sia concesso nel  limite  massimo  dell'importo
complessivamente stanziato, nonche' le forme di controllo e i casi di
revoca e decadenza dei crediti d'imposta riconosciuti.