IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:  «Disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante: «Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre
2006, concernente «Manovra per il governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione n. 205  del  3  febbraio  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017; 
  Vista la determinazione n. 278 del 13 marzo 2015, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2015; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Pfizer S.r.l. ha  chiesto
la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nelle sedute del 13 marzo 2017, 10 marzo 2017 e 12 luglio 2017; 
  Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle  sedute  del  4
ottobre 2017 e 21 novembre 2017; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche del medicinale XALKORI: 
    «Xalkori» e' indicato  per  il  trattamento  di  prima  linea  di
pazienti  adulti  con  carcinoma  polmonare  non  a  piccole  cellule
(Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo  per  ALK  (chinasi  del
linfoma anaplastico) in stadio avanzato; 
    il trattamento  di  pazienti  adulti  pretrattati  per  carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung  Cancer,  NSCLC)
positivo  per  ALK  (chinasi  del  linfoma  anaplastico)  in   stadio
avanzato; 
    il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare  non  a
piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1
in stadio avanzato. 
  Le  nuove  indicazioni  terapeutiche  del   medicinale   «Xalkori»:
«Xalkori» e' indicato per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma polmonare  non  a  piccole  cellule  (Non-small  Cell  Lung
Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato  sono  rimborsate
come segue: 
    confezioni: 
      «250 mg - capsula rigida» - uso orale -  flacone  (HDPE)  -  60
capsule;  A.I.C.   n.   042549042/E   (in   base   10).   Classe   di
rimborsabilita': H. Prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  €  6.537,40.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.789,32; 
      «200 mg - capsula rigida» - uso orale - blister (PVC/ALU) -  60
capsule;  A.I.C.   n.   042549016/E   (in   base   10).   Classe   di
rimborsabilita': H. Prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  €  6.537,40.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.789,32; 
      «200 mg - capsula rigida» - uso orale -  flacone  (HDPE)  -  60
capsule;  A.I.C.   n.   042549028/E   (in   base   10).   Classe   di
rimborsabilita': H. Prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  €  6.537,40.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.789,32; 
      «250 mg - capsula rigida» - uso orale - blister (PVC/ALU) -  60
capsule;  A.I.C.   n.   042549030/E   (in   base   10).   Classe   di
rimborsabilita': H. Prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  €  6.537,40.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.789,32. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio su ex  factory  alle  strutture  pubbliche  ivi
comprese  le  strutture  private  accreditate   sanitarie   come   da
condizioni negoziali. 
  Eliminazione dei MEas attualmente vigenti a partire dalla  data  di
efficacia della determinazione. 
  L'accordo deve  intendersi  novativo  di  quello  recepito  con  la
determinazione n. 205 del 3 febbraio 2017, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017 e con la determinazione  n.  278
del 13 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72  del  27
marzo 2015, che, pertanto, si estinguono. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal Servizio sanitario nazionale  attraverso  la  presente
determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai  criteri  di
eleggibilita'   e   appropriatezza   prescrittiva   riportati   nella
documentazione consultabile sul portale  istituzionale  dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio