IL DIRETTORE GENERALE per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»; Visto in particolare l'art. 1, comma 6 del citato decreto legislativo n. 55 del 2011 che integra il decreto legislativo n. 66 del 2005 mediante l'introduzione dell'art. 7-bis (Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra) ai sensi del quale i fornitori di combustibili nel settore trasporti devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia, per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto ad un valore di riferimento stabilito a livello comunitario; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 51 del 2017 che modifica e integra l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 66 del 2005 estendendo anche ai fornitori di energia elettrica l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e, al comma 6, prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico siano definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i criteri di calcolo della quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali nonche' i criteri di calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra conseguenti alla produzione e all'utilizzo di detta elettricita', ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, comma 6.