IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 124 del regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie», che prevede che  il  Ministero  dell'interno  (oggi
Ministero della salute)  ogni  cinque  anni  riveda  e  pubblichi  la
farmacopea ufficiale, alla quale sono allegati: 
    l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere  se  non
in seguito a presentazione di  ricetta  medica,  anche  quando  detti
prodotti  fanno  parte  di  medicamenti  composti  o  di  specialita'
medicinali; 
    l'elenco  dei  prodotti  la  cui   vendita   e'   subordinata   a
presentazione di ricetta medica  rinnovata  volta  per  volta,  e  da
trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti  fanno  parte
di medicamenti composti o di specialita' medicinali; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Vista la legge 9 novembre  1961,  n.  1242,  recante  «Revisione  e
pubblicazione della Farmacopea Ufficiale»; 
  Vista la legge 22  ottobre  1973,  n.  752,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione  europea  per  la  elaborazione  di  una
farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»
e, in particolare, l'art. 29, comma 2, lettera h),  che  prevede  che
con legge dello Stato sono  dettate  norme  per  la  revisione  e  la
pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale  della  Repubblica
italiana, in armonia con le norme previste dalla  farmacopea  europea
di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto l'art. 26  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  recante
«Disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede  che  le
edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata
a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi  della  legge  22
ottobre 1973, n. 752,  e  i  relativi  aggiornamenti  e  supplementi,
entrano in vigore nel territorio nazionale  a  decorrere  dalla  data
stabilita con decreto del Ministro della sanita', da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  in  conformita'  alle
decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi  della  Farmacopea
europea sono  posti  a  disposizione  di  qualunque  interessato  per
consultazione  e  chiarimenti  presso  la  segreteria  tecnica  della
Commissione permanente per la  revisione  e  la  pubblicazione  della
Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto  2013,  n.  135  e  dell'art.  2,  comma  7  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  133  dell'11  giugno  2015  e
successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  recante
«Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della  salute,  a
norma dell'art. 2  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183»  e,  in
particolare il Capo I (Riordino dell'Istituto superiore di sanita'); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  24  ottobre  2014,  recante
«Approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore  di  sanita',  ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno  2012,  n.  106»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2  marzo  2016,  recante
«Approvazione  del  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento
dell'Istituto superiore di sanita'», ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 15 aprile 2016, n. 88; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e'  stata  istituita
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20  settembre  2004,  n.
245, recante «Regolamento recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del  farmaco»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28  settembre  2004,
n. 228; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo  2012,  n.  53,
recante  «Modifica  al  regolamento  e   funzionamento   dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  3  dicembre  2008  (del
quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale  n.  304  del  31
dicembre 2008), con il quale e' stato approvato il  testo  della  XII
edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26  febbraio  2010  (del
quale e' stato dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2
aprile  2010),  con  il   quale   e'   stato   approvato   l'allegato
«Integrazioni  e  correzioni  alla  XII  edizione  della   Farmacopea
Ufficiale della Repubblica italiana»; 
  Vista la Farmacopea Europea 9ª edizione, aggiornata ed integrata in
base alle risoluzioni del Consiglio d'Europa, European  Committee  on
Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), adottata a seguito
delle decisioni prese dalla  Commissione  europea  di  Farmacopea  in
applicazione  delle   disposizioni   dell'art.   6   della   predetta
Convenzione europea; 
  Visto il decreto ministeriale 28 novembre  2017  con  il  quale  e'
stato istituito il Tavolo  di  lavoro  tecnico  di  supporto  per  la
revisione e aggiornamento della Farmacopea Ufficiale della Repubblica
italiana e, in particolare, l'art. 3, comma  2,  che  prevede  che  a
conclusione dei propri lavori, il Tavolo di lavoro tecnico redige una
proposta di revisione  e  aggiornamento  della  Farmacopea  ufficiale
della Repubblica italiana che viene  trasmessa  al  Ministro  per  il
tramite  della  Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del
servizio farmaceutico; 
  Visto il decreto ministeriale  22  dicembre  2017  di  integrazione
della composizione del Tavolo di lavoro tecnico di  supporto  per  la
revisione e aggiornamento della Farmacopea Ufficiale della Repubblica
italiana; 
  Dato atto che il predetto Tavolo di lavoro tecnico nella seduta del
3 maggio 2018 ha approvato i nuovi testi delle Tabelle 2, 4, 5, 6,  7
e 8, dei sottocapitoli concernenti il «controllo delle  impurezze»  e
le  «impurezze  elementali»  e  delle   monografie   concernenti   le
«preparazioni farmaceutiche» e le «sostanze per uso farmaceutico»; 
  Vista la nota, prot. n. 26979  del  14  maggio  2018,  con  cui  la
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
ha trasmesso al Ministro la proposta  di  revisione  e  aggiornamento
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; 
  Ritenuto di procedere all'approvazione del  testo  di  revisione  e
aggiornamento ad alcuni testi della  XII  edizione  della  Farmacopea
Ufficiale della Repubblica  italiana,  come  approvati  dal  predetto
Tavolo tecnico di lavoro, anche sulla base delle  decisioni  adottate
dalla Commissione europea di Farmacopea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana XII edizione
di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 e all'Allegato «Integrazioni
e correzioni alla  XII  edizione  della  Farmacopea  Ufficiale  della
Repubblica italiana» di cui al citato decreto 26 febbraio  2010  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a)  il  sottocapitolo  «5.10  Controllo  delle  Impurezze   nelle
sostanze per uso farmaceutico» del capitolo 5.  «Argomenti  generali»
e' sostituito con il sottocapitolo «5.10  Controllo  delle  Impurezze
nelle sostanze per  uso  farmaceutico»  di  cui  all'allegato  1  del
presente decreto; 
    b)  al  capitolo  5.  «Argomenti   generali»   e'   aggiunto   il
sottocapitolo «5.20 Impurezze Elementali» di cui all'allegato  2  del
presente decreto; 
    c) la monografia generale «Sostanze per uso farmaceutico  (2034)»
e'  sostituita  con  la  monografia  generale   «Sostanze   per   uso
farmaceutico (2034)», di cui all'allegato 3 del presente decreto; 
    d) alla voce «Monografie  generali»  e'  aggiunta  la  monografia
generale «Preparazioni farmaceutiche (2619)», di cui  all'allegato  4
al presente decreto; 
    e) la Tabella n.  2  «Sostanze  medicinali  di  cui  le  farmacie
debbono essere provviste  obbligatoriamente»  e'  sostituita  con  la
Tabella n. 2 di cui all'allegato 5 al presente decreto; 
    f) la Tabella n. 4 «Elenco dei prodotti  che  il  farmacista  non
puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica»  e'
sostituita con la Tabella n. 4 di cui  all'allegato  6  del  presente
decreto; 
    g) la Tabella n.  5  «Elenco  dei  prodotti  la  cui  vendita  e'
subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta  per
volta e da ritirare dal farmacista» e' sostituita con la Tabella n. 5
di cui all'allegato 7 del presente decreto; 
    h) la  Tabella  n.  6  «Apparecchi  ed  utensili  obbligatori  in
farmacia» e' sostituita con la Tabella n. 6 di cui all'allegato 8 del
presente decreto; 
    i)  la  Tabella  n.  7  «Elenco  delle  sostanze,  loro  sali   e
preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa» e'  sostituita  con
la Tabella n. 7 di cui all'allegato 9 del presente decreto; 
    l) la Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per  l'adulto,  oltre  le
quali il farmacista non puo' fare la spedizione,  salvo  il  caso  di
dichiarazione speciale del medico» e' sostituita con la Tabella n.  8
di cui all'allegato 10 del presente decreto.