IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (il  «decreto-legge»)
recante  «Disposizioni  urgenti  per   assicurare   la   parita'   di
trattamento dei creditori  nel  contesto  di  una  ricapitalizzazione
precauzionale nel settore  creditizio  nonche'  per  la  liquidazione
coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto
Banca S.p.a.», convertito con legge 31 luglio 2017, n. 121; 
  Visti, in particolare, 
    a) l'art. 3, del decreto-legge, che,  tra  l'altro,  prevede  che
«Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art.
2741 del codice civile: a) le passivita' indicate all'art. 52,  comma
1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) del decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle  banche  nei  confronti  dei
propri  azionisti  e  obbligazionisti  subordinati  derivanti   dalle
operazioni  di   commercializzazione   di   azioni   o   obbligazioni
subordinate delle Banche o delle  violazioni  della  normativa  sulla
prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni
o obbligazioni subordinate, ivi compresi i  debiti  in  detti  ambiti
verso i soggetti destinatari di  offerte  di  transazione  presentate
dalle banche stesse; c) le controversie  relative  ad  atti  o  fatti
occorsi prima della cessione, sorte successivamente  ad  essa,  e  le
relative passivita'.»; 
    b) l'art. 4, del decreto-legge,  che,  tra  l'altro,  prevede  al
comma 1 che «Il Ministro dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  e
per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera  d),  anche  in  deroga  alle  norme  di
contabilita' di Stato, con uno o piu' decreti: 
      a)  concede  la  garanzia  dello  Stato,  autonoma  e  a  prima
richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: 
        i. degli obblighi derivanti  dal  finanziamento  erogato  dal
cessionario  o  da  societa'  che,  al   momento   dell'avvio   della
liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo  bancario
di una  delle  Banche,  a  copertura  dello  sbilancio  di  cessione,
definito in esito alla due  diligence  di  cui  al  comma  4  e  alle
retrocessioni di cui al comma 5, lettera a);  la  garanzia  non  puo'
essere  concessa  per  un  importo  massimo  di  euro  5.351  milioni
elevabile fino a euro 6.351 milioni  a  seguito  della  predetta  due
diligence; 
        ii. degli obblighi di riacquisto  dei  crediti  indicati  dal
comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni; 
      b) fornisce un  supporto  finanziario  al  cessionario  di  cui
all'art.  3,  a  fronte   del   fabbisogno   di   capitale   generato
dall'operazione di cessione,  per  un  importo  massimo  di  €  3.500
milioni; 
      c)  concede  la  garanzia  dello  Stato,  autonoma  e  a  prima
richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del  soggetto  in
liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie  concesse
dal soggetto in  liquidazione  nel  contratto  di  cessione,  per  un
importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato
della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti
in liquidazione, come indicato negli atti di  causa,  e  il  relativo
accantonamento a fondo rischi,  per  un  importo  massimo  di  €  491
milioni; 
      d) dispone l'erogazione al cessionario di  cui  all'art.  3  di
risorse  a  sostegno  di  misure  di  ristrutturazione  aziendale  in
conformita' agli impegni assunti dal cessionario  necessari  ai  fini
del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di  Stato,  per  un
importo massimo di € 1.285 milioni.»; 
    c) l'art. 5, del decreto-legge che, tra l'altro, dispone: 
      al comma 1, che «il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, prevede che i commissari liquidatori procedano  alla
cessione alla Societa' per la Gestione di Attivita' -  S.G.A.  S.p.a.
(di seguito "SGA" di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai
sensi dell'art. 3 o retrocessi ai sensi  dell'art.  4,  unitamente  a
eventuali altri beni, contratti  e  rapporti  giuridici  accessori  o
connessi ai crediti ceduti alla SGA»; 
      al comma 3, che «la SGA amministra i crediti e gli altri beni e
rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di
massimizzarne il valore»; 
      ai commi 4 e 5, che «la SGA puo' costituire, con  deliberazione
dell'organo  di  amministrazione,  uno  o  piu'  patrimoni  destinati
esclusivamente all'esercizio dell'attivita' indicata al comma  3»,  e
che «la costituzione di patrimoni destinati di cui al  comma  4  puo'
essere predisposta anche, con decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze»; 
      al comma 6, che «Alla societa' S.G.A. S.p.a.  si  applicano  le
disposizioni di cui agli ultimi due periodi  dell'art.  23-quinquies,
comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 135.»; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119  con  il  quale
sono  interamente  trasferite  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale  della
SGA, e l'art. 23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.
135, ai sensi del quale, il «Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i
nuovi consigli, prevedendo  la  composizione  degli  stessi  con  tre
membri,    di     cui     due     dipendenti     dell'amministrazione
economico-finanziaria e  il  terzo  con  funzioni  di  amministratore
delegato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
giugno 2017, n. 185, con il quale, su proposta della Banca  d'Italia,
Banca Popolare di Vicenza S.p.a.,  e'  stata  posta  in  liquidazione
coatta  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  80,  comma  1,  TUB,  e
dell'art. 2, comma 1, lettera  a)  del  decreto-legge,  ed  e'  stata
disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa  per  il  tempo
tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal  decreto-legge
medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
giugno 2017, n. 186, con il quale, su proposta della Banca  d'Italia,
Veneto  Banca  S.p.a.,  e'  stata  posta   in   liquidazione   coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, TUB,  e  dell'art.  2,
comma 1, lettera a)  del  decreto-legge,  ed  e'  stata  disposta  la
continuazione  dell'esercizio  dell'impresa  per  il  tempo   tecnico
necessario  ad  attuare  le  cessioni  previste   dal   decreto-legge
medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
giugno 2017, n. 187, con il quale si e'  disposto  che  i  commissari
liquidatori  di  Veneto   Banca   S.p.a.   in   liquidazione   coatta
amministrativa e Banca Popolare di  Vicenza  S.p.a.  in  liquidazione
coatta  amministrativa  procedessero  alla   cessione   di   diritti,
attivita' e passivita' facenti capo alle  banche  in  liquidazione  a
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. in conformita'  dell'offerta  presentata
da quest'ultima; 
  Visto  il  contratto  di  cessione  concluso   tra   i   commissari
liquidatori di Banca  Popolare  di  Vicenza  S.p.a.  in  liquidazione
coatta amministrativa e Veneto Banca S.p.a.  in  liquidazione  coatta
amministrativa e Intesa Sanpaolo S.p.a. il 26 giugno 2017; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2017) 4501 final del
25 giugno 2017, che,  nel  considerare  compatibili  con  il  mercato
interno le misure di supporto pubblico  previste  dal  decreto-legge,
autorizza il trasferimento  alla  SGA  del  portafoglio  dei  crediti
deteriorati facenti capo a Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa e Banca Popolare di  Vicenza  S.p.a.  in  liquidazione
coatta amministrativa e vieta alla SGA lo svolgimento  dell'attivita'
bancaria, limitando la conclusione di nuovi contratti con i  debitori
ceduti a quanto necessario alla ristrutturazione dei crediti  vantati
nei loro confronti; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del  decreto-legge,
la SGA deve perseguire, nella gestione dei crediti, beni e  contratti
e rapporti giuridici ceduti, l'obiettivo della  rnassimizzazione  del
valore degli stessi, e che, pertanto, in sede  di  cessione,  occorre
disciplinare modalita' di  gestione  rispondenti  a  tale  finalita',
anche in considerazione degli impegni di garanzia assunti dallo Stato
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge; 
  Considerato che la realizzazione dell'obiettivo di  massimizzazione
del valore dei crediti, beni e contratti e rapporti giuridici ceduti,
stabilito dall'art. 5,  comma  3,  del  decreto-legge,  richiede  una
gestione attiva dei medesimi da parte della  SGA  e  il  reperimento,
secondo criteri di efficienza, di adeguate fonti di finanziamento; 
  Considerato  che  SGA  e'  iscritta  all'albo  degli   intermediari
finanziari  di  cui  all'art.  106,  TUB,  e   non   e'   munita   di
autorizzazione all'attivita' bancaria; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere  a),  b)  e
c), del decreto-legge, le passivita' ivi indicate non sono oggetto di
cessione alla SGA, tenuto conto  di  quanto  previsto  dall'art.  83,
comma 3-bis, TUB; 
  Considerata la connessione tra le passivita' menzionate all'art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto-legge e  i  crediti  deteriorati  ad
esse funzionalmente collegati; 
  Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art.  5,  comma  3,
del decreto-legge, gli obblighi di garanzia verso terzi,  connessi  a
crediti deteriorati ceduti a SGA, assunti  dalla  Banca  Popolare  di
Vicenza S.p.a. in liquidazione  coatta  amministrativa  e  da  Veneto
Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, sono trasferiti a
SGA in quanto concorrano a migliorare le prospettive di recupero e la
massimizzazione del valore di realizzo dei crediti; 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  commi  2   e   3,   del
decreto-legge , la SGA  agisce  ai  fini  della  massimizzazione  del
valore  dei   crediti,   beni,   contratti   e   rapporti   giuridici
nell'interesse della gestione liquidatoria alla quale sono attribuiti
tutti gli effetti economici  derivanti  dalla  gestione,  recupero  e
realizzo del compendio ceduto; 
  Ritenuto necessario al fine di  realizzare  la  segregazione  delle
attivita' e passivita' relative  alla  gestione  dei  crediti,  beni,
contratti e rapporti giuridici ceduti dal patrimonio  generale  della
SGA che siano costituiti in SGA due patrimoni destinati, a  cui  sono
rispettivamente  imputati  i  crediti,  beni,  contratti  e  rapporti
giuridici trasferiti da Veneto Banca S.p.a.  in  liquidazione  coatta
amministrativa e Banca Popolare di  Vicenza  S.p.a.  in  liquidazione
coatta amministrativa e ritenuto pertanto  opportuno  procedere  alla
costituzione dei patrimoni destinati con decreto ministeriale al fine
di consentire il trasferimento direttamente al rispettivo  patrimonio
destinato dei crediti, beni, contratti e rapporti  giuridici  oggetto
di cessione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Cessione di crediti, beni e rapporti giuridici 
 
  1. A norma dell'art. 5 del decreto-legge, i commissari  liquidatori
di Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e  Banca
Popolare di Vicenza S.p.a.  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
procedono, in una o piu'  soluzioni,  alla  cessione  in  favore  del
rispettivo patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2,  dei
crediti classificati  come  deteriorati  alla  data  di  avvio  della
liquidazione coatta amministrativa, non ceduti ai sensi  dell'art.  3
del  decreto-legge  o   retrocessi   ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge, unitamente a  beni,  contratti  e  rapporti  giuridici
accessori o connessi ai creduti ceduti alla SGA. 
  2. Non sono oggetto della cessione di cui al comma l le  passivita'
indicate dall'art. 3, comma 1, lettere a) e  b),  del  decreto-legge,
nonche'  le  passivita'  di  cui  alla  lettera  c)  della   medesima
disposizione salvo ove rispetto ad esse la compensazione sia prevista
da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170, da  un  accordo  di  netting,  come  definito
dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180 o da un accordo di compensazione ai sensi dell'art. 1252
del codice civile. 
  3. Sono altresi' esclusi dalla cessione di cui al comma 1: 
    a)   i   rapporti   di   finanziamento,   a   qualunque   titolo,
funzionalmente collegati alle operazioni  di  commercializzazione  di
azioni o obbligazioni subordinate dei soggetti in liquidazione coatta
amministrativa,  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge, inclusi i crediti o debiti da essi derivanti; 
    b) le obbligazioni derivanti da fideiussioni o impegni  di  firma
verso terzi nell'interesse di debitori ceduti al patrimonio destinato
e classificati come «in sofferenza»  alla  data  di  efficacia  della
cessione,  non  escussi  o  che  non  abbiano  comportato   pagamenti
anteriormente alla cessione. 
  4. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione alla SGA i contratti
con i  debitori  ceduti  che  implicano  attivita'  di  raccolta  del
risparmio e i relativi servizi.