IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018; Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le amministrazioni, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui «Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita'»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'art. 20, comma 1, 2 e 3, concernente il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni; Vista la circolare del 23 novembre 2017, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»; Vista la circolare del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto «Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3»; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018; Ritenuta la necessita' di autorizzare, per le amministrazioni di cui all'art. 3, comma l, del decreto-legge n. 90 del 2014, le assunzioni di cui al succitato art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 con le modalita' dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto, altresi', l'art. 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti; Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma l, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art. 1, comma 1148, lett. a) con il quale si dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art. 1, comma 1148, lett. d) che ha modificato l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'art. 3, commi l e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione»; Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie; Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, con il quale e' stata disposta la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015 n. 208; Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate»; Ritenuto, in assenza della comunicazione dell'elenco di cui al predetto art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il suddetto personale; Visto l'art. 1, comma 302, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui «Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalita' acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno e' autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per cento del totale delle unita' in servizio per ciascuna annualita' 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facolta' assunzionali dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente»; Preso atto delle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni finalizzate alla deroga di cui all'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi devono garantire il rispetto dei punti a) e b) dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha modificato l'art. 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole «secondo periodo» con le parole «terzo periodo»; Considerato che, in virtu' della modifica al citato art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, apportata dal predetto decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della CRI, collocato in mobilita', ai sensi del l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di destinazione, come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi; Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento; Considerato che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non dirigente del comparto Funzioni centrali, trovano copertura ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e che conseguentemente i budgets assunzionali riferiti al citato personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo il valore finanziario delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall'anno 2018 a parita' di inquadramento al fine di non alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente; Tenuto conto, con riferimento alle facolta' di assunzione per gli anni 2015 e 2016, derivanti dalle cessazioni rispettivamente degli anni 2014 e 2015, dello stato di avanzamento delle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del fatto che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno garantire la copertura degli oneri connessi con la predetta mobilita' a valere, ove necessario, anche su budget di anni successivi; Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione onorevole dott.ssa Maria Anna Madia; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Presidenza del Consiglio dei ministri 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella l allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.