IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 inerente la «Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione»; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 contenente le «Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966 circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione»; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 circa il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il provvedimento in data 14 novembre 2011, modificato in data 22 marzo 2016, con il quale la societa' «Gold Trust Fiduciaria S.p.a.», ora Gold Group S.r.l., con sede legale in Roma (RM), C.F. e numero di scrizione al Registro delle imprese 11512271005, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati; Visto il decreto direttoriale in data 29 maggio 2018, con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla suddetta societa' e' stata revocata; Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, di dover assoggettare la societa' «Gold Trust Fiduciaria S.p.a.» ora Gold Group S.r.l., con sede in Roma, alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresi' il commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa La societa' «Gold Trust Fiduciaria S.p.a.» (ora Gold Group S.r.l.), con sede legale in Roma (RM), C.F. e numero di scrizione al Registro delle imprese 11512271005, e' assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.