IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966  inerente  la  «Disciplina
delle societa' fiduciarie e di revisione»; 
  Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 contenente le  «Norme
per l'attuazione della legge 23  novembre  1939,  n.  1966  circa  la
disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione»; 
  Visto il regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  concernente  la
«Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa»; 
  Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 recante «Norme urgenti
sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie  e
delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di
gestione fiduciaria e convertito in  legge,  con  modificazioni,  con
legge 1° agosto 1986, n. 430»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
361 circa il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di
autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'   fiduciaria   e   di
revisione»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  concernente  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il provvedimento in data 14 novembre 2011, modificato in data
22 marzo 2016, con  il  quale  la  societa'  «Gold  Trust  Fiduciaria
S.p.a.», ora Gold Group S.r.l., con sede legale in Roma (RM), C.F.  e
numero di scrizione al Registro delle imprese 11512271005,  e'  stata
autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'    fiduciaria    e    di
organizzazione e revisione contabile di  aziende  disciplinata  dalla
legge e dal regolamento citati; 
  Visto il decreto direttoriale in data 29 maggio 2018, con il  quale
l'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  fiduciaria  e   di
organizzazione e  revisione  contabile  di  aziende  rilasciata  alla
suddetta societa' e' stata revocata; 
  Considerato che il citato decreto-legge  5  giugno  1986,  n.  233,
dispone che le societa' fiduciarie e  le  societa'  fiduciarie  e  di
revisione nei confronti  delle  quali  venga  pronunciata  la  revoca
dell'autorizzazione ai sensi dell'art.  2  della  legge  23  novembre
1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa,  con
esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art.  1  decreto-legge  5  giugno
1986,  n.  233,  di  dover  assoggettare  la  societa'  «Gold   Trust
Fiduciaria S.p.a.» ora Gold Group S.r.l.,  con  sede  in  Roma,  alla
liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai
sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, nominando altresi' il commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Assoggettamento alla liquidazione 
                        coatta amministrativa 
 
  La societa' «Gold Trust Fiduciaria S.p.a.» (ora Gold Group S.r.l.),
con sede legale in Roma (RM), C.F. e numero di scrizione al  Registro
delle imprese 11512271005, e' assoggettata alla  liquidazione  coatta
amministrativa.