IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995,  n.  194,  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in  data  7  novembre  2017  dal  Centro
«Agrea s.r.l.», con sede legale in Via Garibaldi n.  5  -  37057  San
Giovanni Lupatoto (VR); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 26-27  aprile
2018 presso il Centro «Agrea s.r.l.»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3
aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   uffici
dirigenziali di livello non generale; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla  normativa  vigente,  a  far  data  dal  7
novembre 2017, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Agrea s.r.l.», con sede legale in Via Garibaldi n.  5
-  37057  San  Giovanni  Lupatoto  (VR),  e'  riconosciuto  idoneo  a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti  collaterali
nei  confronti  degli  organismi  utili  dei   biostimolanti,   degli
attivatori, nonche' i trattamenti in post-raccolta e conservazione; 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati ( di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'allegato
II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    studi ecotossicologici relativi agli effetti sugli artropodi  (di
cui all'allegato II, parte  A,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 15 aprile 1996, punto 8.3); 
    studi ecotossicologici (di cui all'allegato  II,  parte  B  punti
8.5-8.10); 
    studi ecotossicologici  relativamente  all'ottenimento  dei  dati
sull'esposizione (di cui all'allegato  III,  punto  7.2  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    studi ecotossicologici relativi agli  effetti  su  organismi  non
bersaglio (di cui all'allegato III cosi' come modificato dal  decreto
ministeriale 15 aprile 1996, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
    aree acquatiche; 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture medicinali ed aromatiche; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    colture tropicali; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    microbiologia agraria; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    zoologia agraria; 
    produzione sementi; 
    vertebrati dannosi. 
  Inoltre il riconoscimento delle prove  di  campo  finalizzate  alla
determinazione dell'entita' dei residui riguarda anche il settore  di
attivita' «Fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti».