IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze dei verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Societa'  Cooperativa  Agrisil»
con sede in  Cosenza,  conclusa  in  data  28  novembre  2017  e  del
successivo accertamento ispettivo concluso in data  31  gennaio  2018
con  la  proposta  di  adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento tali  irregolarita'  non  risultavano  ancora  sanate  e
precisamente: mancato versamento del contributo di revisione  per  il
biennio 2017/2018, comprensivo  di  sanzioni  ed  interessi;  mancato
versamento del contributo ai  sensi  dell'art.  11,  della  legge  n.
59/1992, per l'utile conseguito nell'esercizio 2015; scorretta tenuta
e mancato aggiornamento dei libri fiscali; mancata  esibizione  delle
dichiarazioni fiscali relative agli esercizi 2015 e 2016; 
  Considerato che dall'istruttoria effettuata da questa Autorita'  di
vigilanza si e' rilevato che l'art. 32 dello statuto sociale  prevede
che l'organo amministrativo sia nominato a tempo indeterminato o fino
a revoca, in contrasto con quanto previsto dall'art.  1,  comma  936,
lettera b, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  stabilisce  che
«l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale
formato da almeno tre soggetti.  Alle  cooperative  di  cui  all'art.
2519, secondo comma, si applica la  disposizione  prevista  dall'art.
2383, secondo comma»; 
  Considerato, inoltre, che la  cooperativa  risulta  gestita  da  un
organo amministrativo monocratico nominato a tempo  indeterminato  in
contrasto con la citata legge 2015/2017; 
  Considerato, altresi', che dalla consultazione del  registro  delle
imprese si e' riscontrato il mancato deposito del bilancio 2016; 
  Vista la nota n. 102050 trasmessa in data 14  aprile  2018  con  la
quale e' stato comunicato alla cooperativa,  ai  sensi  dell'art.  7,
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies; 
  Preso atto  che  la  citata  nota,  regolarmente  consegnata  nella
casella di posta certificata  dell'ente,  non  e'  stata  riscontrata
tramite l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni da  parte
della cooperativa; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative nella riunione del 10 maggio 2018 in merito  all'adozione
del provvedimento gestione commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies
del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Emanuela Iaccino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore  unico  della   societa'   cooperativa   «Societa'
Cooperativa  Agrisil»  con   sede   in   Cosenza,   (codice   fiscale
02684550789), costituita in data 14 gennaio 2005 e' revocato.