IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «3  R  Global  Service  Societa'
cooperativa» con sede in Verona, (c.f. n.  04066300239)  conclusa  in
data 5 dicembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso
in data 14 marzo 2017 con la proposta di adozione  del  provvedimento
di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 60 giorni  le
irregolarita'  riscontrate  in  sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento tali  irregolarita'  non  risultavano  ancora  sanate  e
precisamente: mancato versamento del contributo di  revisione  per  i
bienni 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di  sanzioni  ed
interessi; mancato versamento del contributo  previsto  dall'art.  11
della legge n. 59/92 per gli utili conseguiti  negli  esercizi  2012,
2013, 2014 e 2015; mancata istituzione del libro delle  deliberazioni
dell'organo  amministrativo;  scorretta  redazione  dei  bilanci  per
mancata imputazione a riserva legale del  30%  degli  utili;  mancata
predisposizione, approvazione  e  deposito  del  regolamento  interno
previsto dalla legge n. 142/2001; 
  Considerato, inoltre, che  dall'istruttoria  effettuata  da  questa
Autorita' di vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non  si  e'
adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b) della legge
27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che  l'amministrazione  della
societa' sia affidata ad un organo collegiale formato da  almeno  tre
soggetti; 
  Vista la nota n. 86876 trasmessa con raccomandata  a/r  in  data  6
marzo 2018 - atteso che la cooperativa non risultava  dotata  di  una
casella di posta certificata - con la quale e' stato comunicato  alla
cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto della ricevuta  attestante  la  ricezione  della  citata
raccomandata pervenuta alla scrivente  debitamente  sottoscritta  dal
destinatario; 
  Preso atto, altresi', che entro il termine di 15  giorni  stabilito
nella citata  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  non  sono
pervenute osservazioni e controdeduzioni; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative nella riunione del 10 maggio 2018 in merito  all'adozione
del provvedimento gestione commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies
del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Erik Rambadini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Amministratore  unico  della  societa'  cooperativa  «3R   Global
Service  Societa'  cooperativa»  con  sede  in   Verona,   (c.f.   n.
04066300239), costituita in data 25 novembre 2011 e' revocato.