IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la quale la  societa'  Merck  Serono  Europe
Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio  del
medicinale REBIF; 
  Vista la comunicazione  di  avvio  d'ufficio  del  procedimento  di
revisione  delle  condizioni  negoziali  relative  alla   specialita'
medicinale «Rebif» a fronte della  quale  la  societa'  Merck  Serono
Europe Limited ha presentato la relativa domanda; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta dell'8 novembre 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  20
marzo 2018; 
  Vista la deliberazione n. 16 in data 30 aprile 2018  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale REBIF  e'  rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
  Confezioni: 
    «22 microgrammi soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  -
12 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n.  034091037/E  (in  base
10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): €
764,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1261,49; nota AIFA: 65; 
    «44 microgrammi soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  -
12 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n.  034091064/E  (in  base
10), classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): €
1027,75; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1696,20; nota AIFA: 65; 
    «22 microgrammi/0,5 ml soluzione iniettabile in  cartuccia»  -  4
cartucce preriempite da 1,5 ml - A.I.C. n. 034091076/E (in base  10);
classe di rimborsabilita': A; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
764,35; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1261,49; nota AIFA: 65; 
    «44 microgrammi/0,5 ml soluzione iniettabile in  cartuccia»  -  4
cartucce preriempite da 1,5 ml - A.I.C. n. 034091088/E (in base  10);
classe di rimborsabilita': A; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
1027,75; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1696,21; nota AIFA: 65; 
    «22 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» -  12
penne preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n.  034091138/E  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': A; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
764,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1261,49; nota AIFA: 65; 
    «44 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» -  12
penne preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n.  034091165/E  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': A; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
1027,75; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1696,21; nota AIFA: 65; 
    «8,8  microgrammi  +  22  microgrammi  soluzione  iniettabile  in
siringa preriempita» -  confezione  inizio  trattamento:  6  siringhe
preriempite da 0,2 ml + 6 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C.  n.
034091102/E (in base 10); classe di  rimborsabilita':  A;  prezzo  ex
factory (IVA esclusa): € 764,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa):  €
1261,49; nota AIFA: 65; 
    «8,8 microgrammi + 22 microgrammi soluzione iniettabile in  penna
preriempita» - confezione inizio trattamento: 6 penne preriempite  da
0,2 ml + 6 penne preriempite da 0,5 ml - A.I.C.  n.  034091177/E  (in
base 10); classe  di  rimborsabilita':  A;  prezzo  ex  factory  (IVA
esclusa): € 764,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1261,49; nota
AIFA: 65. 
  Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo ex factory da praticarsi
alle  strutture  pubbliche  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi
comprese  le  strutture  private  accreditate   sanitarie   come   da
condizioni negoziali. 
  La  presente  determinazione   deve   intendersi   novativa   delle
condizioni contenute nel decreto del Ministero della sanita'  del  22
dicembre 1998 n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19
gennaio 1999 (A.I.C. n. 034091037/E), nel decreto del Ministero della
sanita' del  29  dicembre  1999  n.  90,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 (A.I.C.  n.  034091064/E),  nelle
determinazioni AIFA del 21 luglio 2009 n. 299 (A.I.C. n. 034091076/E,
A.I.C. n. 034091088/E), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  196
del 25  agosto  2009,  del  14  novembre  2011  n.  2729  (A.I.C.  n.
034091138/E,  A.I.C.  n.  034091165/E),  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2011 e  del  7  gennaio  2013  n.  8
(A.I.C. n. 034091102/E e A.I.C.  n.  034091177/E),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del  16  gennaio  2013,  che,  pertanto,  si
estinguono. 
  Indicazioni   terapeutiche   «Rebif»   22   microgrammi   soluzione
iniettabile   (in   siringa   pre-riempita/in   cartuccia/in    penna
pre-riempita): 
    «Rebif» e' indicato nel trattamento della sclerosi  multipla  con
recidive. Negli studi clinici, cio' veniva caratterizzato  da  due  o
piu' esacerbazioni nei due anni precedenti. 
  Non e' stata  dimostrata  l'efficacia  nei  pazienti  con  sclerosi
multipla secondariamente progressiva in assenza di esacerbazioni. 
  Indicazioni   terapeutiche   «Rebif»   44   microgrammi   soluzione
iniettabile   (in   siringa   pre-riempita/in   cartuccia/in    penna
pre-riempita) e «Rebif» 8,8 mcg + 22 mcg in soluzione iniettabile (in
siringa pre-riempita/in penna pre-riempita): 
    «Rebif» e' indicato nel trattamento di 
      pazienti   che   hanno   manifestato    un    singolo    evento
demielinizzante con processo infiammatorio attivo, se altre  diagnosi
sono state escluse e se sono  considerati  ad  alto  rischio  per  lo
sviluppo di una sclerosi multipla clinicamente definita; 
      pazienti affetti da sclerosi multipla con recidive. Negli studi
clinici, cio' veniva caratterizzato da due o piu'  esacerbazioni  nei
due anni precedenti. 
  Non e' stata  dimostrata  l'efficacia  nei  pazienti  con  sclerosi
multipla secondariamente progressiva in assenza di esacerbazioni. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.