IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Societa'  cooperativa  Garanzia
Fidi Credito e Sviluppo», con sede in  Ortona  (CH),  codice  fiscale
01633550684 - conclusa in  data  28  luglio  2017  e  del  successivo
accertamento ispettivo, concluso in  data  30  ottobre  2017  con  la
proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale  cui
all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a  sanare  nel  termine  di  sessanta
giorni, successivamente prorogato di trenta giorni, le  irregolarita'
riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento non tutte
le irregolarita' contestate risultavano sanate e cioe':  il  bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2015 non era  stato  redatto  secondo  le
disposizioni della  Banca  d'Italia,  emanate  con  provvedimento  31
luglio 1992 e nel rispetto delle  disposizioni  dettate  dal  decreto
legislativo n. 87 del 27 gennaio 1992; la nota integrativa era  priva
delle disposizioni previste dall'art. 2513 e 2545 del codice  civile;
non era stata fornita documentazione attestante l'effettiva  presenza
e partecipazione dei soci  alle  assemblee;  non  era  stata  fornita
documentazione probante le modalita' di convocazione  dei  soci  alle
assemblee, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  15,  comma  4
dello statuto; non risultava versato il contributo di  revisione  per
gli anni 2015/2016 e 2017/2018 comprensivo di interessi  e  sanzioni;
non era stata esibita la ricevuta  dei  versamenti  effettuati  negli
ultimi  cinque  anni,  dello  0,5   per   mille   dei   finanziamenti
complessivamente garantiti su base  annua,  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 23, della legge n. 326/200;  non  risultavano  esclusi  i  soci
privi dei requisiti previsti dall'art. 9 dello  statuto  e  dall'art.
2533 del codice  civile;  non  risultava  esibita  la  documentazione
attestante il possesso dei citati requisiti da  parte  dei  soci  che
rivestivano la carica di consiglieri  di  amministrazione;  il  libro
delle delibere del C.d.A. non risultava aggiornato; 
  Vista la nota n. 72511 del 22 febbraio 2018 con la quale  e'  stato
comunicato alla cooperativa, ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, nota che e' risultata non consegnata nella casella  di
posta certificata della cooperativa con  la  seguente  dicitura  «Pec
inibita a ricezione.»; 
  Vista la nota n. 86862 del 6 marzo 2018 con la quale la  menzionata
comunicazione  di  avvio  del  procedimento,   e'   stata   trasmessa
nuovamente al destinatario, a mezzo di raccomandata A/R, ed e'  stata
restituita al mittente con la dicitura «compiuta giacenza.»; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in  merito  all'adozione
del provvedimento gestione commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies
del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Leonzio Elena; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Societa' cooperativa Garanzia fidi credito e sviluppo», con sede  in
Ortona (CH) codice fiscale 01633550684, costituita in data 6 dicembre
2005, e' revocato.