Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per assicurare il  completamento  della  procedura  di
  cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. 
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «sino  al  30  aprile  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»; 
    b) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «ed  e'  restituito
entro il termine dell'esercizio» sono soppresse; 
    c) al comma 2, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'intero finanziamento e' restituito entro il 15 dicembre 2018.». 
  (( 1-bis. I commissari della  societa'  Alitalia -  Societa'  Aerea
Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria  trasmettono  alle
Camere  una  relazione  concernente   la   situazione   economica   e
finanziaria dell'impresa nell'ambito  della  procedura  di  cessione,
evidenziando, in particolare, i dati riferiti: 
    a) ai contratti aziendali in corso di  fornitura  carburante,  di
leasing e di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  ai
contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti; 
    b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre  attivita'
finanziarie,  sia  antecedenti  che  successivi   all'amministrazione
straordinaria, dando altresi' conto degli  eventuali  contenziosi  in
essere e delle operazioni di  recupero  dei  crediti  e  delle  altre
attivita' patrimoniali, finalizzate alla  salvaguardia  del  capitale
d'impresa; 
    c) alla consistenza della forza lavoro  impiegata,  suddivisa  in
base alla tipologia contrattuale, e al numero di unita' di  personale
dipendente in cassa integrazione guadagni; 
    d) al raggiungimento degli  obiettivi  previsti  nell'ambito  del
programma di cessione di cui all'articolo 27, comma  2,  lettera  a),
del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  con  particolare
riferimento alle modalita' di rimborso  del  finanziamento  a  titolo
oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato  di
ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo  12,  comma  2,
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. 
  1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis e' trasmessa entro il  1°
agosto 2018 e nella medesima relazione i commissari danno conto anche
delle attivita' compiute nel periodo intercorrente  tra  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in  vigore
della  relativa  legge  di  conversione.  I  commissari   trasmettono
altresi' una relazione conclusiva alle Camere  entro  il  31  ottobre
2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 16
          ottobre 2017,  n.  148  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria e per esigenze indifferibili)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          16 ottobre 2017, n. 148, recante  disposizioni  urgenti  in
          materia finanziaria e per esigenze indifferibili.  Modifica
          alla disciplina  dell'estinzione  del  reato  per  condotte
          riparatorie), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Procedura di  cessione  Alitalia).  -  1.  Il
          termine per l'espletamento delle procedure di cui  all'art.
          50, comma 2, del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, e' esteso sino  al  31  ottobre  2018,  al  fine  di
          consentire il completamento della procedura di cessione dei
          complessi aziendali facenti capo  ad  Alitalia  -  Societa'
          Aerea italiana S.p.A. e dalle altre societa'  del  medesimo
          gruppo  in  amministrazione  straordinaria  in   corso   di
          svolgimento. 
              2.  Allo  scopo  di   garantire   l'adempimento   delle
          obbligazioni di  trasporto  assunte  dalla  amministrazione
          straordinaria fino alla  data  di  cessione  del  complesso
          aziendale senza soluzione di continuita'  del  servizio  di
          trasporto aereo e assicurare la regolare  prosecuzione  dei
          servizi di collegamento aereo nel  territorio  nazionale  e
          per il territorio nazionale esercitati  dalle  societa'  di
          cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione  della
          procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo
          scopo di consentire la definizione ed il perseguimento  del
          programma  della  relativa  procedura  di   amministrazione
          straordinaria,  l'ammontare  del  finanziamento  a   titolo
          oneroso di cui all'art. 50, comma 1  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni
          di euro, da erogarsi  nell'anno  2018.  Tale  importo  puo'
          essere erogato anche mediante anticipazioni  di  tesoreria.
          L'intero finanziamento e' restituito entro il  15  dicembre
          2018. L'organo  commissariale  provvede  al  pagamento  dei
          debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di
          amministrazione   straordinaria   per   far   fronte   alle
          indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa'
          e per il perseguimento delle finalita' di cui al  programma
          dell'amministrazione  straordinaria,  anche  in  deroga  al
          disposto dell'art. 111-bis, ultimo comma, del regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267. 
              2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla  mobilita'
          e gli obiettivi di continuita' territoriale,  i  cessionari
          che subentrano nella gestione delle rotte gravate da  oneri
          di  servizio  pubblico  sono   tenuti   a   garantirne   la
          prosecuzione, alle medesime condizioni,  nelle  more  della
          conclusione della gara. 
              3. A  seguito  dell'autorizzazione  all'esecuzione  del
          programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia -
          Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre  societa'  del
          medesimo gruppo in amministrazione straordinaria,  l'organo
          commissariale delle predette societa'  puo'  esercitare  la
          facolta'  di  cui  all'art.  50,  comma   1   del   decreto
          legislativo 8  luglio  1999,  n.  270  sino  alla  data  di
          efficacia della cessione dei predetti complessi  aziendali;
          sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal
          comma 3 della medesima  disposizione.  Resta  fermo  quanto
          disposto dall'art. 50, comma 2 del  decreto  legislativo  8
          luglio  1999,  n.  270.  Nell'ambito  delle  procedure   di
          cessione dei complessi aziendali delle societa' di  cui  al
          primo periodo del presente comma, trovano  applicazione  le
          disposizioni dettate per le  imprese  di  cui  all'art.  2,
          comma 2, secondo periodo,  del  decreto-legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          febbraio 2004, n. 39.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  del   decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274): 
              «Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla  procedura).
          - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma  dell'art.  3
          sono   ammesse   alla    procedura    di    amministrazione
          straordinaria qualora presentino  concrete  prospettive  di
          recupero   dell'equilibrio   economico   delle    attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
                a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
          base  di  un  programma  di   prosecuzione   dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma
          di cessione dei complessi aziendali»); 
                b)   tramite   la   ristrutturazione   economica    e
          finanziaria dell'impresa, sulla base  di  un  programma  di
          risanamento di durata non superiore a due anni  («programma
          di ristrutturazione»); 
                b-bis) per  le  societa'  operanti  nel  settore  dei
          servizi pubblici essenziali anche tramite  la  cessione  di
          complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno («programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti»). 
              2-bis. Per le imprese di cui all'art. 2, comma  2,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  la
          durata dei  programmi  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo  puo'  essere  autorizzata  dal   Ministro   dello
          sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni». 
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24
          aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art. 50 (Misure urgenti per assicurare la  continuita'
          del servizio svolto dall'Alitalia S.p.a.). - 1. Al fine  di
          evitare l'interruzione del servizio svolto  dalla  societa'
          Alitalia - Societa' Aerea italiana - Spa in amministrazione
          straordinaria, per  i  collegamenti  aerei  nel  territorio
          nazionale e  con  il  territorio  nazionale,  ivi  compresi
          quelli con  oneri  di  servizio  pubblico  ai  sensi  della
          vigente  normativa  europea,  tenuto  conto   delle   gravi
          difficolta' di ordine sociale e dei gravi  disagi  per  gli
          utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un
          finanziamento a titolo oneroso  di  600  milioni  di  euro,
          della durata di  sei  mesi,  da  erogare  con  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque  giorni
          dall'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria  a  favore  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
          italiana  -  Spa  in  amministrazione   straordinaria,   da
          utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
          societa'  stessa  e  delle  altre   societa'   del   gruppo
          sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
          anche relative alla continuita' dei sistemi di  regolazione
          internazionale dei rapporti economici con i vettori,  nelle
          more dell'esecuzione di un programma predisposto  ai  sensi
          degli articoli 27 e 54 del  decreto  legislativo  8  luglio
          1999,  n.  270,  e  conforme  alla  normativa  europea.  Il
          relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
          del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
          concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
          data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base,  ed  e'
          restituito   entro   sei   mesi   dalla   erogazione,    in
          prededuzione, con priorita' rispetto a  ogni  altro  debito
          della procedura. Le somme corrisposte in  restituzione  del
          finanziamento per capitale e interessi  sono  versate,  nel
          2017, all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro,  al
          fondo di cui all'art. 37, comma  6,  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo  eccedente  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato  di  cui  alla
          legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
              2. Le procedure conseguenti all'invito per la  raccolta
          di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione
          della   procedura   di    amministrazione    straordinaria,
          pubblicato dai Commissari straordinari ai  sensi  dell'art.
          1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017,  n.  55,  sono
          svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza,
          parita' di  trattamento  e  non  discriminazione  e  devono
          essere espletate nel termine di sei mesi dalla  concessione
          del  finanziamento  di  cui  al  comma   1   del   presente
          articolo.».