IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista  la  delibera  30  aprile  2012,  n.   62,   concernente   il
«regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», che modifica la delibera CIPE  n.  58  del
2010; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del
2001, e che e' stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 marzo 2001; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  Supplemento  Ordinario,  con  la
quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre
2001, n. 443, ha  approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del  «Corridoio
plurimodale  padano»,   nei   sistemi   stradali   ed   autostradali,
l'infrastruttura  «Accessibilita'  Malpensa»   e,   nell'allegato   2
«Interventi strategici di preminente interesse  nazionale  articolati
per regioni e per macro tipologie, include, nell'ambito dei  corridoi
autostradali   e   stradali   della    Lombardia,    l'infrastruttura
«Accessibilita' Malpensa» comprendente l'intervento «collegamento  A8
e A4»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e  che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, Supplemento Ordinario, con la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  allegato  infrastrutture  al
Documento di economia e  finanza  -  DEF  2013,  che  include,  nella
tabella  0  -  avanzamento  Programma  infrastrutture  strategiche  -
nell'ambito del «Corridoio  plurimodale  padano»  nell'infrastruttura
«Accessibilita' stradale Malpensa»; l'intervento «Collegamento  A8  e
A4 Variante SS 341 Gallaratese»; 
  Considerato che l'infrastruttura e' altresi' inserita  nell'Accordo
di  programma  quadro  «realizzazione  di  un  sistema  integrato  di
accessibilita'  ferroviaria  e  stradale  all'aeroporto  di  Malpensa
2000», sottoscritto il 1° settembre 1999 da Stato,  regione  e  altri
soggetti concessionari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Considerato  che  l'infrastruttura  di  cui  sopra  e'   ricompresa
nell'Intesa  generale  quadro  tra  Governo   e   Regione   Lombardia
sottoscritta l'11 aprile 2003; 
  Considerato che l'infrastruttura  e'  inserita  nel  Protocollo  di
intesa  «Accessibilita'  Malpensa»,  stipulato  tra  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  Regione  Lombardia,  Provincia  di
Varese, Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. (ANAS)  il  26
marzo 2007; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto -
CUP e, in particolare: 
    a) la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del  2003,  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera  29  settembre  2004,  n.  24,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    b)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    c)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e, in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) la delibera di questo Comitato del 28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  «Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a   lavori,   servizi   e   forniture»
(cosiddetto  «nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici»)  e   seguenti
modificazioni  che  ha  abrogato  e  sostituito  il  citato   decreto
legislativo n. 163 del 2006,  regolando  anche  il  relativo  periodo
transitorio; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  -   CCASIIP,   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, che sopprime la Struttura tecnica di  missione
di cui al decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n.  356,  e
successive modificazioni, e trasferisce i compiti di cui  all'art.  3
del citato decreto alle direzioni generali  competenti  del  medesimo
Dicastero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50, e successive modificazioni: 
    a) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    b) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    d) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    e) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono,
rispettivamente, che: 
      1) il medesimo decreto legislativo n. 50 del  2016  si  applica
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore; 
      2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA) sia gia' stata  avviata  alla  data  di  entrata  in
vigore del suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono
approvati secondo la disciplina previgente; 
      3) le procedure per la VIA delle grandi opere avviate alla data
di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del  2016
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163  del  2006,  sono
concluse in conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto  avvio  e  le  medesime
procedure trovano applicazione anche per le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216,
commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 114, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 2006, con la quale questo Comitato ha  formulato
valutazione  positiva,  sotto   l'aspetto   tecnico,   sul   progetto
preliminare relativo al «Collegamento alla SS  341  Gallaratese,  tra
Samarate ed il confine con la Provincia di  Novara:  tratto  compreso
tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune  di
Vanzaghello»; 
  Vista la delibera 1° agosto 2008, n. 79, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2009, con la quale questo Comitato  ha  approvato
il progetto preliminare del «Collegamento stradale variante alla S.S.
"Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara:
tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e  la  SS
527 in Comune di Vanzaghello» con contestuale apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, ed ha disposto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 167, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 163 del
2006,  varianti  alla  localizzazione  dell'opera,  descritte   negli
elaborati grafici contenenti le indicazioni progettuali definite  dal
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa  con  il
soggetto aggiudicatore ANAS; 
  Vista la nota 6 febbraio  2018,  n.  4480,  a  firma  del  Capo  di
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  la
quale e' stato chiesto  l'inserimento  all'ordine  del  giorno  della
prima  riunione  utile  del   Comitato   dell'argomento   concernente
l'intervento  denominato  «Lavori  di  costruzione  del  collegamento
stradale tra Samarate e il confine con la Provincia di Novara. SS  n.
341 Gallaratese - Tratto compreso tra l'Autostrada  A8  (bretella  di
Gallarate) e la  SS  527  nel  Comune  di  Vanzaghello.  1°  stralcio
funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336 Nord) al km 8+844  (Svincolo
Autostrada A8)», ed e' stata  trasmessa  la  relativa  documentazione
istruttoria; 
  Viste le note 20 febbraio 2018, n. 1767, 20 marzo 2018, n. 2832,  e
21  marzo  2018,  n.  2912,  con  le   quali   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le  strade  e
le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle  infrastrutture
stradali ha trasmesso integrazioni istruttorie; 
  Vista la nota 23 febbraio 2018, n. 1132, con la quale la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e  il
coordinamento della politica economica (DIPE) ha acquisito il  parere
favorevole  della  Regione  Lombardia  sull'intervento   «Lavori   di
costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il  confine  con
la Provincia di Novara. SS 341  Gallaratese  -  Tratto  compreso  tra
l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS n. 527 nel Comune  di
Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km  6+500  (svincolo  SS  336
Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8)»; 
  Preso atto sotto l'aspetto tecnico-procedurale che: 
    a) il progetto definitivo in esame si inserisce nella piu'  ampia
progettazione  riguardante  il  nuovo   itinerario   della   SS   341
Gallaratese  per  il  tratto  ricadente  nella   Regione   Lombardia,
compreso, da sud verso nord, tra l'attraversamento del fiume Ticino e
il raccordo con la SS 336 dell'Aeroporto di Malpensa e da qui, con la
denominazione «Bretella di Gallarate», fino all'Autostrada A8  Milano
- Varese (Milano-Laghi); 
    b) l'intervento e' contemplato nel citato  Accordo  di  programma
Stato-Regione Lombardia; 
    c) nel suo complesso il tracciato del nuovo itinerario  della  SS
341 Gallaratese per il tratto  compreso  tra  la  SS  527  Bustese  e
l'Autostrada A8 Milano - Varese si articola in due tratti distinti: 
      1) «Tratto nord», che, a partire dalla bretella di Vanzaghello,
con origine dalla  strada  «Buffalora  -  Malpensa»,  fiancheggia  il
centro abitato di Vanzaghello per  poi  proseguire  fino  alla  nuova
rotatoria con la strada provinciale (SP) 14  e  quindi  prosegue,  in
variante  all'altezza  dell'abitato   di   Samarate,   per   portarsi
parallelamente all'attuale sede della  SS  336  dell'Aeroporto  della
Malpensa, con uno sviluppo complessivo di 6 km circa; 
      2) «Bretella di Gallarate»,  anche  primo  stralcio  funzionale
dell'opera  completa,  oggetto   della   proposta   di   approvazione
all'esame, che proseguendo dal suddetto «Tratto nord», collega la  SS
341 alla citata SS 336 e all'Autostrada A8 nell'ambito dello svincolo
di Busto Arsizio,  in  corrispondenza  con  l'interconnessione  della
Autostrada A36 Pedemontana lombarda sulla medesima Autostrada A8, con
uno sviluppo complessivo di 2,34 km; 
    d) il progetto definitivo dell'intervento e' stato sviluppato  in
coerenza con il progetto preliminare approvato con la delibera n.  79
del 2008, con modifiche ed integrazioni connesse allo sviluppo  della
successiva fase progettuale  ed  al  recepimento  delle  prescrizioni
disposte da questo Comitato con la suddetta delibera; 
    e) il tracciato del suddetto stralcio funzionale ha  inizio  alla
progressiva  chilometrica  6+500  del  nuovo  tratto  della  SS   341
Gallaratese descritto sopra, in corrispondenza dello svincolo con  la
SS 336, si  estende  per  2,34  km  in  direzione  ovest/sud-ovest  -
est/nord-est, e termina, dopo aver superato un  terminal  intermodale
della  societa'  Hupac,  in  corrispondenza  dello   svincolo   sulla
Autostrada A8, in corrispondenza con l'interconnessione tra la stessa
Autostrada A8 e l'Autostrada 36 Pedemontana lombarda; 
    f) il  progetto  dello  stralcio  funzionale,  seppure  di  breve
estensione chilometrica, e'  collocato  in  una  posizione  complessa
rispetto al  territorio  circostante,  sia  per  quanto  attiene  gli
aspetti antropici che riguardano il rapporto  con  le  infrastrutture
stradali  e  ferroviarie  esistenti,  con   le   interferenze   e   i
sotto-servizi a rete, con le aree per le  attivita'  produttive  e  i
loro collegamenti, sia per quanto attiene gli aspetti naturali  e  in
particolare modo quelli idrogeologici e ambientali; 
    g) l'opera e' il risultato degli esiti  di  una  lunga  serie  di
incontri promossi con tutti gli  enti  coinvolti  territorialmente  e
tutti i portatori di interessi; 
    h) il progetto  prevede  una  sezione  stradale  di  categoria  B
«strada extraurbana principale» (doppia carreggiata con due corsie di
3,75 metri ciascuna, banchina di 1,75 metri per  senso  di  marcia  e
spartitraffico di 3,5 m)  di  cui  al  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  5  novembre  2001,  n.  6792  «Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e successive
modificazioni»; 
    i) lungo il tracciato sono presenti: 
      1) lo svincolo «SS 336  nord»,  alla  progressiva  chilometrica
6+400, da realizzare a raso in quanto svincolo terminale che consente
la percorrenza da e per l'Aeroporto  di  Malpensa  e  la  Pedemontana
lombarda; 
      2) una galleria artificiale di sviluppo pari a 80 m,  a  doppia
canna - costituita da due gallerie separate una  per  ogni  senso  di
marcia, sulla quale  e'  prevista  la  sistemazione  della  rotatoria
esistente con le viabilita' interferenti; 
      3) un sottovia in corrispondenza di Corso Sempione; 
      4) lo svincolo «SS 336 sud»; 
      5) il viadotto di 556 metri lungo l'asse principale  denominato
«Bretella SS 336 - A8»; 
      6) lo svincolo  di  Sciare',  richiesto  dagli  enti  locali  -
nonostante la prescrizione prevista dalla delibera n. 79 del  2008  -
per soddisfare le mutate esigenze di mobilita' non  solo  locali,  e'
situato alla  progressiva  chilometrica  7+800,  e  consente  le  due
manovre di collegamento tra viale dell'Unione europea e  l'Autostrada
A8 e la manovra verso Malpensa; 
      6)  il  viadotto  «vasche  di  spoglio»  di  138,5   metri   in
corrispondenza delle vasche di compensazione; 
      7)   lo   svincolo   A8/A36   Pedemontana,   alla   progressiva
chilometrica 8+400; 
    j)  sono  inoltre  presenti  le  seguenti  opere  su   viabilita'
connessa: 
      1) un sottovia in corrispondenza della controstrada sud; 
      2) un piccolo ponte sulla viabilita' locale di via Cadorna  per
sovrappassare il torrente Tenore; 
    k) questo Comitato con la delibera n. 79 del 2008 ha approvato il
progetto preliminare, anche ai fini della compatibilita' ambientale e
dell'apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio,   del
«Collegamento stradale variante alla SS Gallaratese, tra Samarate  ed
il  confine  con  la  Provincia  di  Novara:  tratto   compreso   tra
l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la  SS  527  in  Comune  di
Vanzaghello», individuando nell'importo di circa 133 milioni di  euro
il limite di spesa dell'infrastruttura; 
    l) l'Amministratore unico di ANAS, in data 24  ottobre  2011,  ha
approvato il progetto definitivo dell'intero intervento, compreso tra
l'Autostrada A8 e la SS 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello,
ai fini dell'avvio della procedura ai sensi del  decreto  legislativo
n. 163 del 2006, per un costo complessivo di circa 261,8  milioni  di
euro; 
    m)  ANAS  ha  trasmesso  il   progetto   definitivo   dell'intero
intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in  data
2 dicembre 2011, per la formulazione della proposta  di  approvazione
del progetto definitivo a questo  Comitato,  nonche'  ai  fini  della
dichiarazione di pubblica utilita' e dell'assegnazione delle relative
risorse relativamente all'intero intervento; 
    n) contestualmente  mediante  pubblicazione  dell'avviso  su  due
quotidiani, Il Corriere della sera e Il Giornale, edizione Milano, e'
stato dato avvio al procedimento per  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e, relativamente alle sole parti  in  variante  rispetto  al
progetto preliminare, anche per l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e per la valutazione di impatto ambientale; 
    o) la conferenza di servizi si e'  tenuta  in  data  28  febbraio
2012; 
    p) la Regione Lombardia, con la delibera regionale n. IX/3024 del
15  febbraio  2012,  ha  espresso  parere  favorevole  sul   progetto
definitivo della SS  341  Gallaratese  -  collegamento  stradale  tra
Samarate il confine con la Provincia di Novara - tratto compreso  tra
l'Autostrada A8 e la  SS  527  in  Comune  di  Vanzaghello  -  quindi
l'intero progetto - e ha richiesto al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti l'approvazione di detto progetto o, in subordine, nel
solo  caso  in  cui  non   fosse   disponibile   l'intera   copertura
finanziaria, e pur nella necessita' di  concepire  l'intervento  come
opera unitaria, l'approvazione di uno stralcio funzionale prioritario
costituito dalla bretella di Gallarate, indispensabile per  garantire
la continuita' trasportistica dei flussi veicolari provenienti  dalla
Pedemontana lombarda e diretti a Malpensa e viceversa; 
    q) il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo -  Direzione  generale  per  il  paesaggio,  le  belle  arti,
l'architettura e l'arte contemporanea, in  data  27  marzo  2012,  ha
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  parere
favorevole  con  prescrizioni  alla   richiesta   di   pronuncia   di
compatibilita' ambientale sul progetto definitivo  dell'intera  opera
dall'Autostrada A8 alla strada statale 527 nel territorio del  Comune
di Vanzaghello; 
    r) la Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  -
VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare si e' espressa con il parere n. 1155 del 25 gennaio 2013,  e
in particolare: 
      1) ha rilevato la  sussistenza,  ad  eccezione  del  tratto  in
variante, di una sostanziale coerenza del progetto definitivo con  il
progetto preliminare di cui alla delibera n. 79 del 2008; 
      2) e' del parere che le variazioni del progetto definitivo, per
il tratto  compreso  tra  la  progressiva  chilometrica  0+000  e  la
progressiva chilometrica  7+348,  dunque  anche  per  il  tratto  del
progetto definitivo  in  approvazione  compreso  tra  la  progressiva
chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica  7+348,  introducono
elementi migliorativi e comportano soluzioni accettabili dal punto di
vista della compatibilita' ambientale; 
      3) ha rilevato la sussistenza della  compatibilita'  ambientale
relativamente al tratto in nuova sede tra la progressiva chilometrica
7+348 e la progressiva chilometrica 8+844,  consistente  nella  cosi'
detta variante della bretella di Gallarate; 
    s)  il  tratto  in  variante,  oggetto  di  studio   di   impatto
ambientale, e' situato in corrispondenza delle vasche di spagliamento
dei torrenti Rile e Tenore e del terminal intermodale  Hupac,  ed  e'
stato spostato verso sud rispetto al progetto preliminare in  seguito
alle prescrizioni di questo Comitato di cui alla citata  delibera  n.
79 del 2008; 
    t) considerato che nel  passaggio  dal  progetto  preliminare  al
progetto definitivo si registrava a parita' di percorso un incremento
di costo di 128,8 milioni di euro circa, e che cio'  determinava  una
criticita' nel reperire tutti i necessari finanziamenti, il Consiglio
di amministrazione di ANAS nella seduta  del  12  settembre  2013  ha
approvato in linea tecnica un primo stralcio funzionale del  progetto
definitivo del 2011, in particolare  dalla  progressiva  chilometrica
6+500 (svincolo SS 336  nord)  alla  progressiva  chilometrica  8+844
(svincolo Autostrada A8) del costo di 133.002.604,31 euro; 
    u) per detto progetto  risultavano  disponibili  risorse  pari  a
circa 133 milioni di euro di cui circa 93  a  valere  sul  cosiddetto
«mutuo Malpensa» di cui all'art.  1,  comma  3,  della  legge  del  2
ottobre 1997, n. 345 e 40 milioni di euro a valere sulle  risorse  di
cui al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31; 
    v) ANAS, in data  11  ottobre  2013,  ha  trasmesso  il  suddetto
progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    w) il Consiglio superiore dei lavori pubblici si e'  espresso  in
data 15 dicembre 2016, con il parere n. 31 del 2016, ritenendo che il
progetto definitivo del primo  stralcio  dell'infrastruttura  dovesse
essere rivisto, modificato e integrato prima  dell'esperimento  delle
procedure  di  affidamento,   sulla   base   delle   prescrizioni   e
raccomandazioni di cui ai considerato formulati nel parere stesso; 
    x) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza nelle infrastrutture stradali, in data 23  marzo  2017,  ha
richiesto ad ANAS, in vista  della  conferenza  di  servizi,  che  il
progetto definitivo del  suddetto  primo  stralcio  funzionale  fosse
rivisto, modificato ed  integrato  sulla  base  delle  considerazioni
esposte  e  che  lo  stesso  progetto  aggiornato   fosse   trasmesso
entro sessanta giorni alla medesima Direzione generale; 
    y) ANAS, in data 26 ottobre 2017, ha trasmesso al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti   il   progetto   definitivo,   con
ottimizzazioni e riduzioni dei costi che  includono  anche  riduzioni
della manovre previste, e lo studio di impatto  ambientale,  completo
ed integrato degli elaborati gia' trasmessi in data 19 luglio 2017  e
11 agosto 2017 relativi al primo stralcio funzionale; 
    z) la seconda conferenza di servizi  si  e'  tenuta  in  data  21
novembre 2017; 
    aa) il Comune di Gallarate in sede di conferenza di  servizi  con
riferimento allo svincolo di Sciare', ha chiesto il ripristino  della
manovra in uscita dalla zona industriale verso Malpensa; 
    bb) il Parco lombardo  della  Valle  del  Ticino  nella  medesima
seduta ha espresso parere sfavorevole con riferimento in  particolare
alla mancata indicazione delle  modalita'  di  compensazione  per  la
distruzione di circa 12 ettari di bosco in alternativa alla  prevista
monetizzazione; 
    cc) anche il rappresentante della societa' Hupac ha depositato in
conferenza di servizi il proprio parere sfavorevole, in  merito  alle
soluzioni  adottate  per  superare  l'interferenza  tra   l'opera   e
l'impianto merci  ferroviario  gestito  dalla  societa',  nonche'  al
mancato collegamento con la SS 336 in direzione est; 
    dd) la Regione Lombardia ha confermato il parere favorevole  gia'
espresso nel 2012 con alcune prescrizioni  in  particolare  rilevando
che nella documentazione di progetto sottoposta  alla  conferenza  di
servizi e' presente una proposta di riduzione delle  manovre  ammesse
in corrispondenza dello «svincolo di Sciare'» e  dello  «svincolo  SS
336 sud»; 
    ee)  la  stessa  regione,  ricordando  che  con  la  delibera  n.
IX/3024/2012  e'  stata  valutata  positivamente  la   configurazione
completa degli svincoli, ha chiesto che fosse rispristinata almeno la
connessione dalla SS 336 alla  SS  341  in  direzione  Malpensa,  con
l'eventuale connessione alla zona industriale di Gallarate; 
    ff) sempre nell'ambito della suddetta conferenza  di  servizi  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
nota n. 27791 del 29 novembre 2017, ha trasmesso  il  parere  tecnico
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e
VAS, che, con riferimento all'eliminazione di due rampe  in  viadotto
dello svincolo di Sciare', ha osservato che  le  modifiche  rientrano
nel corridoio stradale previsto nel progetto definitivo  approvato  e
che non comportano varianti sostanziali allo stesso; 
    gg) il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  riferisce
in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; 
    hh) la  documentazione  istruttoria  trasmessa  da'  conto  degli
elaborati di progetto relativi alle interferenze e  alla  risoluzione
delle medesime e agli espropri; 
    ii) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha  esposto
le  proprie  valutazioni,  in  apposito   allegato   alla   relazione
istruttoria,  in  merito  alle  prescrizioni  richieste  dagli   enti
istituzionali e proposto le prescrizioni  da  formulare  in  sede  di
approvazione del progetto  definitivo,  da  allegare  alla  delibera,
esponendo i motivi in caso di mancato recepimento  o  di  recepimento
parziale di osservazioni come sopra avanzate; 
  Preso atto sotto l'aspetto attuativo che: 
    a)  il  soggetto  aggiudicatore,  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e' individuato in ANAS; 
    b) la modalita' di realizzazione prevista, ai sensi dell'art. 59,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e'  l'appalto
dei lavori affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo,  il
cui contenuto, come definito dall'art.  23,  comma  8,  del  medesimo
decreto  legislativo,  garantisce  la   rispondenza   dell'opera   ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei  tempi  e  dei
costi previsti; 
    c) il cronoprogramma di realizzazione dello  stralcio  funzionale
prevede centoventi giorni naturali e consecutivi per la progettazione
esecutiva  e  seicentonovanta  giorni  naturali  e  consecutivi   per
l'esecuzione dei lavori; 
    d) il CUP assegnato all'opera e' F81B16000730001; 
  Preso atto sotto l'aspetto economico-finanziario che: 
    a) il costo dell'intero intervento, dall'Autostrada  A8  alla  SS
527 nel territorio del Comune di Vanzaghello, sulla base del progetto
definitivo approvato da ANAS nel 2011, e' pari a circa 261,8  milioni
di euro, e registra un incremento di 128,8  milioni  di  euro  circa,
rispetto al limite di spesa di  133.002.604,31  euro  individuato  in
sede di approvazione del progetto preliminare con la delibera  n.  79
del 2008; 
    b)  il  costo  del  progetto  definitivo   del   primo   stralcio
funzionale, approvato dal soggetto aggiudicatore in data 12 settembre
2013, e' pari a 133.002.604,31 euro; 
    c) il costo del progetto definitivo del medesimo  primo  stralcio
funzionale, integrato sulla base  delle  osservazioni  del  Consiglio
superiore dei  lavori  pubblici  e  presentato  nella  conferenza  di
servizi del 21 novembre 2017, e' ridotto a 118.358.656,46 euro, anche
grazie all'eliminazione di alcune manovre; 
    e) a seguito del recepimento delle  prescrizioni  avanzate  dalle
Amministrazioni competenti in sede di conferenza di servizi, il costo
dello stralcio funzionale e' stato  rideterminato  in  122.183.657,15
euro, con un incremento di 3.825.000,70 euro; 
    f) in sede di istruttoria la competente direzione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di una  rimodulazione
delle voci e degli importi, ha rideterminato ulteriormente il  quadro
economico del  suddetto  primo  stralcio  funzionale  in  complessivi
118.398.363,70 euro, con una riduzione di 3.785.293,46 euro  rispetto
al precedente quadro economico presentato dal soggetto  aggiudicatore
in esito all'esame dei pareri; 
    g) in particolare la rimodulazione del quadro economico e' dovuta
alla   revisione   progettuale    dello    svincolo    di    Sciare',
all'aggiornamento dei costi dell'intervento al  prezzario  ANAS  2017
attualmente vigente e alla rimodulazione in ribasso  degli  oneri  di
investimento ai sensi delle indicazioni contenute  nel  contratto  di
programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture dei  trasporti
e ANAS; 
    h) per la redazione del progetto definitivo sono stati adottati i
prezzi previsti dall'Elenco prezzi ANAS - anno 2017; 
    i) la copertura economica dell'intervento e'  pari  a  circa  133
milioni di euro, cosi' articolata: 
      1) circa 93 milioni di euro a valere sulle risorse di cui  art.
1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 (mutuo Malpensa di cui
ai limiti di impegno ventennali autorizzati di 53  miliardi  di  lire
all'anno - 27,372 milioni di euro - a decorrere dall'anno 1998 e di 7
miliardi di lire all'anno - 3,615  milioni  di  euro  -  a  decorrere
dall'anno 1999); 
      2)  40  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  stanziate
dall'art. 21-quater, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.
248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
    j) con riferimento all'importo di circa 93  milioni  di  euro,  a
fronte dei limiti di  impegno  ventennali  autorizzati  dall'art.  1,
comma 3, della citata legge n. 345 del  1997  ANAS  ha  contratto  un
mutuo bancario (c.d. «mutuo Malpensa») e pertanto le relative risorse
sono  nella  disponibilita'  della  societa',  mentre  sul   capitolo
7002/MIT (Fondo unico  ANAS)  risulta  iscritta  l'ultima  annualita'
(2018) del limite di impegno decorrente dal  1999  autorizzato  dalla
succitata disposizione, da versare ad ANAS  per  il  pagamento  delle
rate di ammortamento; 
    k) con riferimento all'importo di  40  milioni  di  euro  di  cui
all'art. 21-quater, comma 4, del  citato  decreto-legge  n.  248  del
2007,  le  suddette  risorse  risultano  iscritte   nel   conto   del
patrimonio, quali residui perenti impegnati in favore  della  Regione
Lombardia, e, pertanto, la loro disponibilita'  e'  subordinata  alla
reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste a legislazione
vigente; 
  Preso  atto  inoltre,  in  relazione   alla   funzionalita'   della
realizzazione della sola «Bretella  di  Gallarate»,  dei  chiarimenti
forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  che  ha
affermato che e' stato aggiornato lo studio trasportistico originario
e che il  progetto,  anche  se  limitato  in  questa  fase  al  primo
stralcio, »evidenzia la capacita' di ridurre sensibilmente i tempi di
percorrenza» e che cio' consente  anche  di  ottenere  «un  sensibile
miglioramento della sicurezza della circolazione stradale»; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
nella citata relazione allegata alla nota n. 2912 del 21 marzo  2018,
ritiene che la maggiore copertura  finanziaria,  pari  a  circa  14,6
milioni  di  euro,  eccedente  rispetto  alla  copertura  finanziaria
disponibile, vada a ridurre la quota di copertura finanziaria di  cui
all'art. 21-quater, comma 4, del  citato  decreto-legge  n.  248  del
2007, impegnata dallo stesso Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti a favore della Regione Lombardia; 
  Ritenuto, invece, che  detto  importo  debba  essere  inserito  nel
quadro economico tra le somme a disposizione fino  al  termine  della
realizzazione dell'opera, effettuando solo a tal punto una  riduzione
proporzionale delle diverse fonti di finanziamento; 
  Considerato, inoltre, che: 
    a) il vincolo preordinato all'esproprio  sulle  aree  interessate
dal «Collegamento stradale variante alla SS Gallaratese, tra Samarate
ed il confine  con  la  Provincia  di  Novara:  tratto  compreso  tra
l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la  SS  527  in  Comune  di
Vanzaghello», apposto con la delibera  n.  79  del  2008,  registrata
dalla Corte dei conti il 25 marzo 2009, e' scaduto in data  25  marzo
2016; 
    b) il suddetto  vincolo  preordinato  all'esproprio  puo'  essere
reiterato  ai  sensi  dell'art.  165,  comma   7-bis,   del   decreto
legislativo n. 163 del 2006  limitatamente  alla  parte  di  progetto
compresa tra la  progressiva  chilometrica  6+500  e  la  progressiva
chilometrica 7+348; 
  Rilevato, con riferimento alla necessita' di reiterare  il  vincolo
preordinato all'esproprio, che: 
    a)  non  e'  stato  finora  possibile  sottoporre   il   progetto
definitivo   all'attenzione   di   questo   Comitato,   in    ragione
dell'indisponibilita' dei relativi finanziamenti; 
    b) trattasi della  prima  reiterazione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio; 
    c) la reiterazione del vincolo preordinato  all'esproprio  appare
indispensabile poiche' essendo  scaduta,  qualora  non  si  addivenga
tempestivamente  al  rinnovo  dello  stesso,  le   aree   interessate
potrebbero essere destinate ad altri fini,  con  la  conseguenza  che
risulterebbe precluso o piu' oneroso realizzare le opere; 
    d) il valore delle aree oggetto di esproprio, valutato in sede di
progettazione definitiva, e' gia' compreso all'interno delle somme  a
disposizione del quadro economico con  un  importo  di  20.662.355,00
euro  e  che  l'eventuale  ulteriore  importo   da   riconoscere   ai
proprietari in seguito alla reiterazione del  vincolo  dovra'  essere
posto a carico del soggetto aggiudicatore; 
    e) permane a tutt'oggi un rilevante  interesse  pubblico  per  la
realizzazione del  suddetto  primo  stralcio  funzionale,  posto  che
l'opera  e'  inclusa  nei  documenti  programmatici  concernenti   le
infrastrutture strategiche e in particolare nella tabella 0  dell'11°
allegato infrastrutture al Documento di economia e  finanza  2013  di
cui alla delibera n. 26 del 2014; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla  delibera  del
30 aprile 2012, n. 62; 
  Vista la nota 21 marzo 2018, n. 1615, predisposta per la seduta del
Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica,  e
posta a base dell'esame della presente proposta  nell'odierna  seduta
del Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le disposizioni dei seguenti punti 1 e 2 sono adottate ai  sensi  e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma  11,
e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,
da cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'  di  tale  previgente
disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative,  avviate  prima
del 19 aprile 2016. 
 
1 Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio 
 
  1.1 Ai sensi per gli effetti dell'art. 165, comma 7-bis del decreto
legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la reiterazione del  vincolo
preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n.  79  del  2008,
sulle  aree  e  gli  immobili  interessati  dalla  realizzazione  del
collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia  di
Novara. Strada  Statale  341  «Gallaratese»  -  tratto  compreso  tra
l'autostrada A8 (bretella di Gallarate  -  svincolo  interconnessione
A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello primo  stralcio
funzionale dalla  progressiva  chilometrica  6+500  alla  progressiva
chilometrica  8+844,  limitatamente  al  tracciato  compreso  tra  la
progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348. 
  1.2 Gli oneri per gli indennizzi dovuti a  favore  dei  proprietari
degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio  sono  a
carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri. 
 
2 Approvazione del progetto definitivo 
 
  2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166,  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  nonche'  ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001, e successive modificazioni,  e'  approvato,  con  le
prescrizioni  e  raccomandazioni   proposta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione  di
pubblica   utilita',   il   progetto    definitivo    dell'intervento
collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia  di
Novara. Strada  Statale  341  «Gallaratese»  -  tratto  compreso  tra
l'autostrada A8 (bretella di Gallarate  -  svincolo  interconnessione
A8) e la strada  statale  527  nel  Comune  di  Vanzaghello  -  primo
stralcio  funzionale  dalla  progressiva  chilometrica   6+500   alla
progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tratto compreso  tra
la progressiva  chilometrica  6+500  e  la  progressiva  chilometrica
7+348. 
  2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5,  del  citato
decreto legislativo n. 163  del  2006,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai sensi degli articoli  10  e  12  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327   del   2001,   e   successive
modificazioni, e' approvato, con le  prescrizioni  e  raccomandazioni
proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai
fini della  attestazione  della  compatibilita'  ambientale  e  della
apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e   della
dichiarazione di pubblica utilita', nonche' della localizzazione,  il
progetto  definitivo  dell'intervento   collegamento   stradale   tra
Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341
«Gallaratese» - tratto compreso  tra  l'autostrada  A8  (bretella  di
Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel
Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale  dalla  progressiva
chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente
al tratto  compreso  tra  la  progressiva  chilometrica  7+348  e  la
progressiva chilometrica 8+844. 
  2.3 Le approvazioni di cui ai punti 2.1 e  2.2  sostituiscono  ogni
altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominato  e
consentono  la  realizzazione  di  tutte  le  opere,  prestazioni   e
attivita' previste nei progetti approvati. 
  2.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo
n.  163  del  2006   e   successive   modificazioni,   l'importo   di
118.398.363,70  euro,  al  netto  di  IVA,  come  sintetizzato  nella
precedente  «presa  d'atto»,  costituisce  il  limite  di  spesa  del
dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine  con
la Provincia di Novara. Strada statale  341  «Gallaratese»  -  tratto
compreso tra  l'autostrada  A8  (bretella  di  Gallarate  -  svincolo
interconnessione  A8)  e  la  strada  statale  527  nel   Comune   di
Vanzaghello, dalla progressiva chilometrica  6+500  alla  progressiva
chilometrica 8+844. 
  2.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 2.1 e 2.2, cui resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte dell'allegato 1, che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, mentre le  raccomandazioni  sono  riportate  nella  seconda
parte del predetto allegato 1.  Il  soggetto  aggiudicatore,  qualora
ritenga  di  non  poter  dar  seguito  a  qualcuna   delle   suddette
raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione,  in  modo
da consentire al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  di
esprimere le proprie valutazioni.  L'ottemperanza  alle  prescrizioni
non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di  cui
al precedente punto 2.4. 
  2.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del citato decreto legislativo
n.  163  del  2006  e'  contestualmente  approvato  il  programma  di
risoluzione delle interferenze relativo  all'intervento  collegamento
stradale tra Samarate ed il  confine  con  la  Provincia  di  Novara.
Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso  tra  l'autostrada
A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada
statale 527 nel Comune di Vanzaghello  -  primo  stralcio  funzionale
dalla progressiva chilometrica 6+500  alla  progressiva  chilometrica
8+844. 
  2.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze
e agli  espropri  e'  inclusa  negli  allegati  della  documentazione
istruttoria  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
3. Aspetti finanziari 
 
  3.1 La copertura finanziaria del progetto approvato al punto 2.1 e'
cosi' articolata: 
    1) quanto a 93 milioni di  euro  circa  a  valere  sulle  risorse
recate dalla citata legge n. 345 del 1997 (mutuo Malpensa); 
    2) quanto a 40 milioni di euro  a  valere  sulle  risorse  recate
dalla legge n. 31 del 2008, a carico della Regione  Lombardia,  oltre
che della Provincia e del Comune di Milano; 
  3.2 La disponibilita' dell'importo di 40 milioni di euro di cui  al
precedente punto  3.1,  iscritto  nel  conto  del  patrimonio,  quale
residui perenti impegnati  in  favore  della  Regione  Lombardia,  e'
subordinata  alla  reiscrizione  in  bilancio  secondo  le  procedure
previste a legislazione vigente. Il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti dara' comunicazione e conferma a questo Comitato  della
avvenuta reiscrizione in bilancio di dette risorse. 
  3.3 A fronte della riduzione del costo  complessivo  dell'opera  di
circa 14,6 milioni di  euro,  si  precisa  che  tale  importo  dovra'
restare  vincolato  all'opera  e,  pertanto,   il   Ministero   delle
infrastrutture dovra' indicare tale  importo  all'interno  dei  nuovi
quadri economici fra le  somme  a  disposizione  del  primo  stralcio
funzionale, di cui al precedente  punto  2.1,  per  eventuali  future
necessita' e fino alla conclusione dell'opera. 
  3.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra',  dopo
aver effettuato l'aggiornamento  di  cui  al  precedente  punto  3.3,
trasmettere i quadri economici analitici per ciascuna  tratta,  dando
evidenza, per ogni voce  di  dettaglio,  delle  variazioni  di  costo
rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 79  del
2008. 
 
4 Disposizioni finali 
 
  4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti  punti
2.1 e 2.2. 
  4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sull'avvenuto
recepimento, nel progetto esecutivo, delle  prescrizioni  di  cui  al
punto 2.5. 
  4.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  4.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1, poste dallo stesso Ministero. 
  4.5 Il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra'  contenere
una  clausola  che  ponga  a  carico   dell'appaltatore   adempimenti
ulteriori rispetto alla vigente  normativa,  intesi  a  rendere  piu'
stringenti  le  verifiche  antimafia,  prevedendo  -  tra  l'altro  -
l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli
eventuali  sub-appaltatori  e  sub-affidatari  indipendentemente  dai
limiti d'importo fissati dalla vigente normativa,  nonche'  forme  di
monitoraggio durante la realizzazione dei lavori. 
  4.6 Ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
attuatore dell'opera, dovra'  assicurare  a  questo  Comitato  flussi
costanti di informazioni, coerenti per contenuti con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici  di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei
dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria  generale
dello Stato e  DIPE  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso  decreto
legislativo, articoli 6 e 7. 
  4.7 Ai sensi della richiamata delibera n.  15  del  2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le  modalita'
di controllo dei flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni
della medesima delibera. 
  4.8 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004,  il  CUP  indicato  per
l'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta   la   documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 21 marzo 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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