IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», che modifica la delibera CIPE n. 58 del 2010; Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001, e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento Ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nei sistemi stradali ed autostradali, l'infrastruttura «Accessibilita' Malpensa» e, nell'allegato 2 «Interventi strategici di preminente interesse nazionale articolati per regioni e per macro tipologie, include, nell'ambito dei corridoi autostradali e stradali della Lombardia, l'infrastruttura «Accessibilita' Malpensa» comprendente l'intervento «collegamento A8 e A4»; Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, Supplemento Ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nell'infrastruttura «Accessibilita' stradale Malpensa»; l'intervento «Collegamento A8 e A4 Variante SS 341 Gallaratese»; Considerato che l'infrastruttura e' altresi' inserita nell'Accordo di programma quadro «realizzazione di un sistema integrato di accessibilita' ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000», sottoscritto il 1° settembre 1999 da Stato, regione e altri soggetti concessionari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Considerato che l'infrastruttura di cui sopra e' ricompresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia sottoscritta l'11 aprile 2003; Considerato che l'infrastruttura e' inserita nel Protocollo di intesa «Accessibilita' Malpensa», stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. (ANAS) il 26 marzo 2007; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare: a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (cosiddetto «nuovo Codice dei contratti pubblici») e seguenti modificazioni che ha abrogato e sostituito il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, regolando anche il relativo periodo transitorio; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, che sopprime la Struttura tecnica di missione di cui al decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e trasferisce i compiti di cui all'art. 3 del citato decreto alle direzioni generali competenti del medesimo Dicastero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che: 1) il medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3) le procedure per la VIA delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2006, con la quale questo Comitato ha formulato valutazione positiva, sotto l'aspetto tecnico, sul progetto preliminare relativo al «Collegamento alla SS 341 Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello»; Vista la delibera 1° agosto 2008, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2009, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Collegamento stradale variante alla S.S. "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello» con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ed ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, varianti alla localizzazione dell'opera, descritte negli elaborati grafici contenenti le indicazioni progettuali definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il soggetto aggiudicatore ANAS; Vista la nota 6 febbraio 2018, n. 4480, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale e' stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente l'intervento denominato «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il confine con la Provincia di Novara. SS n. 341 Gallaratese - Tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 nel Comune di Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336 Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8)», ed e' stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria; Viste le note 20 febbraio 2018, n. 1767, 20 marzo 2018, n. 2832, e 21 marzo 2018, n. 2912, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmesso integrazioni istruttorie; Vista la nota 23 febbraio 2018, n. 1132, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia sull'intervento «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il confine con la Provincia di Novara. SS 341 Gallaratese - Tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS n. 527 nel Comune di Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336 Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8)»; Preso atto sotto l'aspetto tecnico-procedurale che: a) il progetto definitivo in esame si inserisce nella piu' ampia progettazione riguardante il nuovo itinerario della SS 341 Gallaratese per il tratto ricadente nella Regione Lombardia, compreso, da sud verso nord, tra l'attraversamento del fiume Ticino e il raccordo con la SS 336 dell'Aeroporto di Malpensa e da qui, con la denominazione «Bretella di Gallarate», fino all'Autostrada A8 Milano - Varese (Milano-Laghi); b) l'intervento e' contemplato nel citato Accordo di programma Stato-Regione Lombardia; c) nel suo complesso il tracciato del nuovo itinerario della SS 341 Gallaratese per il tratto compreso tra la SS 527 Bustese e l'Autostrada A8 Milano - Varese si articola in due tratti distinti: 1) «Tratto nord», che, a partire dalla bretella di Vanzaghello, con origine dalla strada «Buffalora - Malpensa», fiancheggia il centro abitato di Vanzaghello per poi proseguire fino alla nuova rotatoria con la strada provinciale (SP) 14 e quindi prosegue, in variante all'altezza dell'abitato di Samarate, per portarsi parallelamente all'attuale sede della SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa, con uno sviluppo complessivo di 6 km circa; 2) «Bretella di Gallarate», anche primo stralcio funzionale dell'opera completa, oggetto della proposta di approvazione all'esame, che proseguendo dal suddetto «Tratto nord», collega la SS 341 alla citata SS 336 e all'Autostrada A8 nell'ambito dello svincolo di Busto Arsizio, in corrispondenza con l'interconnessione della Autostrada A36 Pedemontana lombarda sulla medesima Autostrada A8, con uno sviluppo complessivo di 2,34 km; d) il progetto definitivo dell'intervento e' stato sviluppato in coerenza con il progetto preliminare approvato con la delibera n. 79 del 2008, con modifiche ed integrazioni connesse allo sviluppo della successiva fase progettuale ed al recepimento delle prescrizioni disposte da questo Comitato con la suddetta delibera; e) il tracciato del suddetto stralcio funzionale ha inizio alla progressiva chilometrica 6+500 del nuovo tratto della SS 341 Gallaratese descritto sopra, in corrispondenza dello svincolo con la SS 336, si estende per 2,34 km in direzione ovest/sud-ovest - est/nord-est, e termina, dopo aver superato un terminal intermodale della societa' Hupac, in corrispondenza dello svincolo sulla Autostrada A8, in corrispondenza con l'interconnessione tra la stessa Autostrada A8 e l'Autostrada 36 Pedemontana lombarda; f) il progetto dello stralcio funzionale, seppure di breve estensione chilometrica, e' collocato in una posizione complessa rispetto al territorio circostante, sia per quanto attiene gli aspetti antropici che riguardano il rapporto con le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti, con le interferenze e i sotto-servizi a rete, con le aree per le attivita' produttive e i loro collegamenti, sia per quanto attiene gli aspetti naturali e in particolare modo quelli idrogeologici e ambientali; g) l'opera e' il risultato degli esiti di una lunga serie di incontri promossi con tutti gli enti coinvolti territorialmente e tutti i portatori di interessi; h) il progetto prevede una sezione stradale di categoria B «strada extraurbana principale» (doppia carreggiata con due corsie di 3,75 metri ciascuna, banchina di 1,75 metri per senso di marcia e spartitraffico di 3,5 m) di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, n. 6792 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e successive modificazioni»; i) lungo il tracciato sono presenti: 1) lo svincolo «SS 336 nord», alla progressiva chilometrica 6+400, da realizzare a raso in quanto svincolo terminale che consente la percorrenza da e per l'Aeroporto di Malpensa e la Pedemontana lombarda; 2) una galleria artificiale di sviluppo pari a 80 m, a doppia canna - costituita da due gallerie separate una per ogni senso di marcia, sulla quale e' prevista la sistemazione della rotatoria esistente con le viabilita' interferenti; 3) un sottovia in corrispondenza di Corso Sempione; 4) lo svincolo «SS 336 sud»; 5) il viadotto di 556 metri lungo l'asse principale denominato «Bretella SS 336 - A8»; 6) lo svincolo di Sciare', richiesto dagli enti locali - nonostante la prescrizione prevista dalla delibera n. 79 del 2008 - per soddisfare le mutate esigenze di mobilita' non solo locali, e' situato alla progressiva chilometrica 7+800, e consente le due manovre di collegamento tra viale dell'Unione europea e l'Autostrada A8 e la manovra verso Malpensa; 6) il viadotto «vasche di spoglio» di 138,5 metri in corrispondenza delle vasche di compensazione; 7) lo svincolo A8/A36 Pedemontana, alla progressiva chilometrica 8+400; j) sono inoltre presenti le seguenti opere su viabilita' connessa: 1) un sottovia in corrispondenza della controstrada sud; 2) un piccolo ponte sulla viabilita' locale di via Cadorna per sovrappassare il torrente Tenore; k) questo Comitato con la delibera n. 79 del 2008 ha approvato il progetto preliminare, anche ai fini della compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, del «Collegamento stradale variante alla SS Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello», individuando nell'importo di circa 133 milioni di euro il limite di spesa dell'infrastruttura; l) l'Amministratore unico di ANAS, in data 24 ottobre 2011, ha approvato il progetto definitivo dell'intero intervento, compreso tra l'Autostrada A8 e la SS 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello, ai fini dell'avvio della procedura ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un costo complessivo di circa 261,8 milioni di euro; m) ANAS ha trasmesso il progetto definitivo dell'intero intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 dicembre 2011, per la formulazione della proposta di approvazione del progetto definitivo a questo Comitato, nonche' ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e dell'assegnazione delle relative risorse relativamente all'intero intervento; n) contestualmente mediante pubblicazione dell'avviso su due quotidiani, Il Corriere della sera e Il Giornale, edizione Milano, e' stato dato avvio al procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita' e, relativamente alle sole parti in variante rispetto al progetto preliminare, anche per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la valutazione di impatto ambientale; o) la conferenza di servizi si e' tenuta in data 28 febbraio 2012; p) la Regione Lombardia, con la delibera regionale n. IX/3024 del 15 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo della SS 341 Gallaratese - collegamento stradale tra Samarate il confine con la Provincia di Novara - tratto compreso tra l'Autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello - quindi l'intero progetto - e ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione di detto progetto o, in subordine, nel solo caso in cui non fosse disponibile l'intera copertura finanziaria, e pur nella necessita' di concepire l'intervento come opera unitaria, l'approvazione di uno stralcio funzionale prioritario costituito dalla bretella di Gallarate, indispensabile per garantire la continuita' trasportistica dei flussi veicolari provenienti dalla Pedemontana lombarda e diretti a Malpensa e viceversa; q) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, in data 27 marzo 2012, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale sul progetto definitivo dell'intera opera dall'Autostrada A8 alla strada statale 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello; r) la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si e' espressa con il parere n. 1155 del 25 gennaio 2013, e in particolare: 1) ha rilevato la sussistenza, ad eccezione del tratto in variante, di una sostanziale coerenza del progetto definitivo con il progetto preliminare di cui alla delibera n. 79 del 2008; 2) e' del parere che le variazioni del progetto definitivo, per il tratto compreso tra la progressiva chilometrica 0+000 e la progressiva chilometrica 7+348, dunque anche per il tratto del progetto definitivo in approvazione compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348, introducono elementi migliorativi e comportano soluzioni accettabili dal punto di vista della compatibilita' ambientale; 3) ha rilevato la sussistenza della compatibilita' ambientale relativamente al tratto in nuova sede tra la progressiva chilometrica 7+348 e la progressiva chilometrica 8+844, consistente nella cosi' detta variante della bretella di Gallarate; s) il tratto in variante, oggetto di studio di impatto ambientale, e' situato in corrispondenza delle vasche di spagliamento dei torrenti Rile e Tenore e del terminal intermodale Hupac, ed e' stato spostato verso sud rispetto al progetto preliminare in seguito alle prescrizioni di questo Comitato di cui alla citata delibera n. 79 del 2008; t) considerato che nel passaggio dal progetto preliminare al progetto definitivo si registrava a parita' di percorso un incremento di costo di 128,8 milioni di euro circa, e che cio' determinava una criticita' nel reperire tutti i necessari finanziamenti, il Consiglio di amministrazione di ANAS nella seduta del 12 settembre 2013 ha approvato in linea tecnica un primo stralcio funzionale del progetto definitivo del 2011, in particolare dalla progressiva chilometrica 6+500 (svincolo SS 336 nord) alla progressiva chilometrica 8+844 (svincolo Autostrada A8) del costo di 133.002.604,31 euro; u) per detto progetto risultavano disponibili risorse pari a circa 133 milioni di euro di cui circa 93 a valere sul cosiddetto «mutuo Malpensa» di cui all'art. 1, comma 3, della legge del 2 ottobre 1997, n. 345 e 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; v) ANAS, in data 11 ottobre 2013, ha trasmesso il suddetto progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; w) il Consiglio superiore dei lavori pubblici si e' espresso in data 15 dicembre 2016, con il parere n. 31 del 2016, ritenendo che il progetto definitivo del primo stralcio dell'infrastruttura dovesse essere rivisto, modificato e integrato prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai considerato formulati nel parere stesso; x) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, in data 23 marzo 2017, ha richiesto ad ANAS, in vista della conferenza di servizi, che il progetto definitivo del suddetto primo stralcio funzionale fosse rivisto, modificato ed integrato sulla base delle considerazioni esposte e che lo stesso progetto aggiornato fosse trasmesso entro sessanta giorni alla medesima Direzione generale; y) ANAS, in data 26 ottobre 2017, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo, con ottimizzazioni e riduzioni dei costi che includono anche riduzioni della manovre previste, e lo studio di impatto ambientale, completo ed integrato degli elaborati gia' trasmessi in data 19 luglio 2017 e 11 agosto 2017 relativi al primo stralcio funzionale; z) la seconda conferenza di servizi si e' tenuta in data 21 novembre 2017; aa) il Comune di Gallarate in sede di conferenza di servizi con riferimento allo svincolo di Sciare', ha chiesto il ripristino della manovra in uscita dalla zona industriale verso Malpensa; bb) il Parco lombardo della Valle del Ticino nella medesima seduta ha espresso parere sfavorevole con riferimento in particolare alla mancata indicazione delle modalita' di compensazione per la distruzione di circa 12 ettari di bosco in alternativa alla prevista monetizzazione; cc) anche il rappresentante della societa' Hupac ha depositato in conferenza di servizi il proprio parere sfavorevole, in merito alle soluzioni adottate per superare l'interferenza tra l'opera e l'impianto merci ferroviario gestito dalla societa', nonche' al mancato collegamento con la SS 336 in direzione est; dd) la Regione Lombardia ha confermato il parere favorevole gia' espresso nel 2012 con alcune prescrizioni in particolare rilevando che nella documentazione di progetto sottoposta alla conferenza di servizi e' presente una proposta di riduzione delle manovre ammesse in corrispondenza dello «svincolo di Sciare'» e dello «svincolo SS 336 sud»; ee) la stessa regione, ricordando che con la delibera n. IX/3024/2012 e' stata valutata positivamente la configurazione completa degli svincoli, ha chiesto che fosse rispristinata almeno la connessione dalla SS 336 alla SS 341 in direzione Malpensa, con l'eventuale connessione alla zona industriale di Gallarate; ff) sempre nell'ambito della suddetta conferenza di servizi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. 27791 del 29 novembre 2017, ha trasmesso il parere tecnico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, che, con riferimento all'eliminazione di due rampe in viadotto dello svincolo di Sciare', ha osservato che le modifiche rientrano nel corridoio stradale previsto nel progetto definitivo approvato e che non comportano varianti sostanziali allo stesso; gg) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; hh) la documentazione istruttoria trasmessa da' conto degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e alla risoluzione delle medesime e agli espropri; ii) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate; Preso atto sotto l'aspetto attuativo che: a) il soggetto aggiudicatore, ai sensi del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e' individuato in ANAS; b) la modalita' di realizzazione prevista, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e' l'appalto dei lavori affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'art. 23, comma 8, del medesimo decreto legislativo, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti; c) il cronoprogramma di realizzazione dello stralcio funzionale prevede centoventi giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva e seicentonovanta giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori; d) il CUP assegnato all'opera e' F81B16000730001; Preso atto sotto l'aspetto economico-finanziario che: a) il costo dell'intero intervento, dall'Autostrada A8 alla SS 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello, sulla base del progetto definitivo approvato da ANAS nel 2011, e' pari a circa 261,8 milioni di euro, e registra un incremento di 128,8 milioni di euro circa, rispetto al limite di spesa di 133.002.604,31 euro individuato in sede di approvazione del progetto preliminare con la delibera n. 79 del 2008; b) il costo del progetto definitivo del primo stralcio funzionale, approvato dal soggetto aggiudicatore in data 12 settembre 2013, e' pari a 133.002.604,31 euro; c) il costo del progetto definitivo del medesimo primo stralcio funzionale, integrato sulla base delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e presentato nella conferenza di servizi del 21 novembre 2017, e' ridotto a 118.358.656,46 euro, anche grazie all'eliminazione di alcune manovre; e) a seguito del recepimento delle prescrizioni avanzate dalle Amministrazioni competenti in sede di conferenza di servizi, il costo dello stralcio funzionale e' stato rideterminato in 122.183.657,15 euro, con un incremento di 3.825.000,70 euro; f) in sede di istruttoria la competente direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di una rimodulazione delle voci e degli importi, ha rideterminato ulteriormente il quadro economico del suddetto primo stralcio funzionale in complessivi 118.398.363,70 euro, con una riduzione di 3.785.293,46 euro rispetto al precedente quadro economico presentato dal soggetto aggiudicatore in esito all'esame dei pareri; g) in particolare la rimodulazione del quadro economico e' dovuta alla revisione progettuale dello svincolo di Sciare', all'aggiornamento dei costi dell'intervento al prezzario ANAS 2017 attualmente vigente e alla rimodulazione in ribasso degli oneri di investimento ai sensi delle indicazioni contenute nel contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS; h) per la redazione del progetto definitivo sono stati adottati i prezzi previsti dall'Elenco prezzi ANAS - anno 2017; i) la copertura economica dell'intervento e' pari a circa 133 milioni di euro, cosi' articolata: 1) circa 93 milioni di euro a valere sulle risorse di cui art. 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 (mutuo Malpensa di cui ai limiti di impegno ventennali autorizzati di 53 miliardi di lire all'anno - 27,372 milioni di euro - a decorrere dall'anno 1998 e di 7 miliardi di lire all'anno - 3,615 milioni di euro - a decorrere dall'anno 1999); 2) 40 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate dall'art. 21-quater, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; j) con riferimento all'importo di circa 93 milioni di euro, a fronte dei limiti di impegno ventennali autorizzati dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 345 del 1997 ANAS ha contratto un mutuo bancario (c.d. «mutuo Malpensa») e pertanto le relative risorse sono nella disponibilita' della societa', mentre sul capitolo 7002/MIT (Fondo unico ANAS) risulta iscritta l'ultima annualita' (2018) del limite di impegno decorrente dal 1999 autorizzato dalla succitata disposizione, da versare ad ANAS per il pagamento delle rate di ammortamento; k) con riferimento all'importo di 40 milioni di euro di cui all'art. 21-quater, comma 4, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, le suddette risorse risultano iscritte nel conto del patrimonio, quali residui perenti impegnati in favore della Regione Lombardia, e, pertanto, la loro disponibilita' e' subordinata alla reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste a legislazione vigente; Preso atto inoltre, in relazione alla funzionalita' della realizzazione della sola «Bretella di Gallarate», dei chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha affermato che e' stato aggiornato lo studio trasportistico originario e che il progetto, anche se limitato in questa fase al primo stralcio, »evidenzia la capacita' di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza» e che cio' consente anche di ottenere «un sensibile miglioramento della sicurezza della circolazione stradale»; Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella citata relazione allegata alla nota n. 2912 del 21 marzo 2018, ritiene che la maggiore copertura finanziaria, pari a circa 14,6 milioni di euro, eccedente rispetto alla copertura finanziaria disponibile, vada a ridurre la quota di copertura finanziaria di cui all'art. 21-quater, comma 4, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, impegnata dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore della Regione Lombardia; Ritenuto, invece, che detto importo debba essere inserito nel quadro economico tra le somme a disposizione fino al termine della realizzazione dell'opera, effettuando solo a tal punto una riduzione proporzionale delle diverse fonti di finanziamento; Considerato, inoltre, che: a) il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal «Collegamento stradale variante alla SS Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello», apposto con la delibera n. 79 del 2008, registrata dalla Corte dei conti il 25 marzo 2009, e' scaduto in data 25 marzo 2016; b) il suddetto vincolo preordinato all'esproprio puo' essere reiterato ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente alla parte di progetto compresa tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348; Rilevato, con riferimento alla necessita' di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, che: a) non e' stato finora possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato, in ragione dell'indisponibilita' dei relativi finanziamenti; b) trattasi della prima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio; c) la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile poiche' essendo scaduta, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o piu' oneroso realizzare le opere; d) il valore delle aree oggetto di esproprio, valutato in sede di progettazione definitiva, e' gia' compreso all'interno delle somme a disposizione del quadro economico con un importo di 20.662.355,00 euro e che l'eventuale ulteriore importo da riconoscere ai proprietari in seguito alla reiterazione del vincolo dovra' essere posto a carico del soggetto aggiudicatore; e) permane a tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per la realizzazione del suddetto primo stralcio funzionale, posto che l'opera e' inclusa nei documenti programmatici concernenti le infrastrutture strategiche e in particolare nella tabella 0 dell'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013 di cui alla delibera n. 26 del 2014; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62; Vista la nota 21 marzo 2018, n. 1615, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: Le disposizioni dei seguenti punti 1 e 2 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' di tale previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 1 Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio 1.1 Ai sensi per gli effetti dell'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 79 del 2008, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tracciato compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348. 1.2 Gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio sono a carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri. 2 Approvazione del progetto definitivo 2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tratto compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348. 2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', nonche' della localizzazione, il progetto definitivo dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tratto compreso tra la progressiva chilometrica 7+348 e la progressiva chilometrica 8+844. 2.3 Le approvazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nei progetti approvati. 2.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, l'importo di 118.398.363,70 euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello, dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844. 2.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 2.1 e 2.2, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.4. 2.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze relativo all'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844. 2.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri e' inclusa negli allegati della documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Aspetti finanziari 3.1 La copertura finanziaria del progetto approvato al punto 2.1 e' cosi' articolata: 1) quanto a 93 milioni di euro circa a valere sulle risorse recate dalla citata legge n. 345 del 1997 (mutuo Malpensa); 2) quanto a 40 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 31 del 2008, a carico della Regione Lombardia, oltre che della Provincia e del Comune di Milano; 3.2 La disponibilita' dell'importo di 40 milioni di euro di cui al precedente punto 3.1, iscritto nel conto del patrimonio, quale residui perenti impegnati in favore della Regione Lombardia, e' subordinata alla reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste a legislazione vigente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dara' comunicazione e conferma a questo Comitato della avvenuta reiscrizione in bilancio di dette risorse. 3.3 A fronte della riduzione del costo complessivo dell'opera di circa 14,6 milioni di euro, si precisa che tale importo dovra' restare vincolato all'opera e, pertanto, il Ministero delle infrastrutture dovra' indicare tale importo all'interno dei nuovi quadri economici fra le somme a disposizione del primo stralcio funzionale, di cui al precedente punto 2.1, per eventuali future necessita' e fino alla conclusione dell'opera. 3.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra', dopo aver effettuato l'aggiornamento di cui al precedente punto 3.3, trasmettere i quadri economici analitici per ciascuna tratta, dando evidenza, per ogni voce di dettaglio, delle variazioni di costo rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 79 del 2008. 4 Disposizioni finali 4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2. 4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 2.5. 4.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 4.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1, poste dallo stesso Ministero. 4.5 Il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori. 4.6 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto attuatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 4.8 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP indicato per l'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 21 marzo 2018 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 883