IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO  
                       del Ministero dei beni 
              e delle attivita' culturali e del turismo 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Vista la legge 18 marzo 1968, n.  337  che  reca  disposizioni  sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;  
  Visto l'art. 4  della  predetta  legge  che  prevede  l'istituzione
dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti  e  delle
attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,  con  l'indicazione  delle
particolarita' tecnico costruttive, delle caratteristiche  funzionali
e della denominazione delle medesime;  
  Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e'  stato
istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti  e
delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;  
  Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio  1985,
1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile  1993,  23
luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre
2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7  novembre  2007,  11  maggio
2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre  2013,  24  giugno
2014, 19 gennaio 2015, 29 aprile 2015 e 18 luglio 2016 con i quali si
e' provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;  
  Visto l'art. 33 del decreto ministeriale 27  luglio  2017,  recante
disciplina relativa alla tenuta  ed  all'aggiornamento  del  predetto
elenco;  
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
ottobre 2015, con il quale e' stato conferito al dott. Onofrio Cutaia
l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di  direttore
della Direzione generale spettacolo del Ministero dei  beni  e  della
attivita' culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il
4 novembre 2015, foglio 4313; 
  Vista l'istanza presentata  dall'Associazione  nazionale  esercenti
spettacoli viaggianti (A.N.E.S.V.) intesa ad  ottenere  l'inserimento
di una nuova attrazione;  
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998,  n.
3;  
  Visto il verbale del 15 dicembre  2017  della  Commissione  tecnica
provinciale di vigilanza presso la sede  della  Prefettura  di  Roma,
relativo al parere sull'attrazione «Simulatore di surf»;  
  Sentito il parere conforme espresso nella seduta del 5 marzo  2018,
dalla  Commissione  consultiva  per  le  attivita'  circensi   e   lo
spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59  del  decreto-legge  23
ottobre 1996, n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.  650
e successive modificazioni;  
  Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'elenco delle attivita' spettacolari, dei  trattenimenti  e  delle
attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18  marzo  1968  n.  337  e'
integrato con l'inserimento della sottoelencata nuova attrazione: 
 
                              Sezione I 
 
                          Grandi attrazioni 
 
Simulatore di surf acquatico. 
 
  «Bacino di acqua  avente  fondo  mobile  per  simulare  l'onda.  Il
simulatore opera con pompe idrauliche che generano  flusso  di  acqua
costante di c.a. cm. 7 di spessore sopra una superficie inclinata  in
tessuto PVC. L'utente scivola sull'onda tramite una tavola  da  surf.
L'attrazione e'  smontabile,  amovibile,  trasportabile  e  priva  di
ancoraggi al suolo.» 
    Roma, 1° giugno 2018 
 
                                                Il direttore generale 
                                                     spettacolo       
                                                      Cutaia          
          p. Il Capo della polizia 
direttore generale della pubblica sicurezza 
                  Guidi