IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»; 
  Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2 della citata legge  n.  3
del 2018, che ha aggiunto al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286,   l'art.   39-ter,   recante   «Disposizioni   per   i    medici
extracomunitari», il quale al comma 1, ha demandato ad un decreto del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con il  Ministro  dell'interno,
la definizione dei requisiti, le modalita' e i criteri di svolgimento
della partecipazione dei  medici  extracomunitari  ad  iniziative  di
formazione o  di  aggiornamento  che  comportano  lo  svolgimento  di
attivita' clinica presso le aziende ospedaliere, aziende  ospedaliere
universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,
nonche' i requisiti per il rilascio del visto di ingresso, in  deroga
alle norme vigenti sul riconoscimento dei titoli esteri; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e  successive  modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il decreto interministeriale dell'11  maggio  2011,  n.  850,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280  del  1°  dicembre  2011,
recante «Definizione delle  tipologie  dei  visti  d'ingresso  e  dei
requisiti per il loro ottenimento»; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art.
39-ter , comma 1, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
come introdotto dall'art. 15, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n.
3; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Requisiti di professionalita' dei medici extracomunitari 
 
  1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in
uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,   che   intendono
partecipare  a  iniziative  di  formazione  od   aggiornamento,   che
comportano  lo  svolgimento  di  attivita'  clinica  presso   aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero
e  cura  a  carattere  scientifico,  in   deroga   alle   norme   sul
riconoscimento dei titoli  esteri,  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) titolo di formazione medica; 
    b) abilitazione all'esercizio della professione medica nel  Paese
in cui esercitano la professione se ivi prevista; 
    c) iscrizione all'albo professionale, nel Paese in cui esercitano
la professione se ivi prevista; 
    d) assenza di  impedimenti  all'esercizio  della  professione  di
carattere penale e professionale  nel  Paese  in  cui  esercitano  la
professione. 
  2. Fermo restando l'obbligo di legalizzazione e traduzione ai sensi
dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, le modalita' per la certificazione dei requisiti di cui
al comma 1 saranno pubblicate sul Portale del Ministero della salute. 
  3.  E'  fatta  salva  la  specifica  disciplina  applicabile   agli
stranieri  che  intendono  frequentare  in   Italia   un   corso   di
specializzazione medica.