IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/701   della
Commissione dell'8 maggio  2018  recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per
la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o  delle
domande di pagamento, il  termine  ultimo  per  la  comunicazione  di
modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine
ultimo per le domande di  assegnazione  di  diritti  all'aiuto  o  di
aumento del valore di diritti all'aiuto  nell'ambito  del  regime  di
pagamento di base per l'anno 2018; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Considerato che ai sensi del citato regolamento di esecuzione  (UE)
n. 2018/701 e' concessa agli Stati membri la facolta' di derogare  ai
termini stabiliti con il  regolamento  (UE)  n.  809/2014,  art.  13,
paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1; 
  Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' di derogare ai  termini
stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo  1,
art. 15, paragrafo 2 e  art.  22,  paragrafo  1,  adeguando  anche  i
termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie
e le domande  di  indennita'  compensativa  previste  dallo  sviluppo
rurale; 
  Ritenuto opportuno, pertanto posticipare, per l'anno  2018,  al  15
giugno il termine ultimo per la presentazione  della  domanda  unica,
delle domande di aiuto o delle  domande  di  pagamento,  del  termine
ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda  unica  o  alla
domanda  di  pagamento  e  del  termine  ultimo  per  le  domande  di
assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di  diritti
all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 10 maggio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Termini per la presentazione della domanda unica 
                e di alcune misure di sviluppo rurale 
 
  1. Per l'anno 2018, il termine ultimo per  la  presentazione  della
domanda unica e' fissato al 15 giugno 2018. 
  2. Per l'anno 2018, le modifiche alla domanda unica,  apportate  ai
sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono  comunicate
per iscritto all'organismo pagatore competente  entro  il  15  giugno
2018. 
  3. Per l'anno 2018, le  Autorita'  di  gestione  dei  programmi  di
sviluppo rurale possono posticipare,  fino  al  15  giugno  2018,  il
termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti  per
la superficie corrispondente e per le misure  connesse  agli  animali
nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale  di  cui  all'art.  67,
paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 giugno 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

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