IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV  e  tabella  dei
medicinali. Nelle tabelle I, II, III e  IV  trovano  collocazione  le
sostanze con potere tossicomanigeno e  oggetto  di  abuso  in  ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di  cui  al
citato art. 14 del testo unico; 
  Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del  testo  unico  secondo
cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le  sostanze
indicate nelle convenzioni e  negli  accordi  internazionali  e  sono
aggiornate tempestivamente anche in  base  a  quanto  previsto  dalle
convenzioni  e  accordi  medesimi   ovvero   a   nuove   acquisizioni
scientifiche; 
  Vista la Convezione unica sugli stupefacenti adottata a New York in
data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo  di  Ginevra  del  25
marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5  giugno
1974, n. 412; 
  Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con  legge
25 maggio 1981, n. 385; 
  Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs  (CND),  nell'ambito
della 60° sessione che si e' svolta a Vienna, in data 16 marzo  2017,
con le decisione n. 60/3, ha approvato l'inserimento  della  sostanza
butirfentanil nella Schedule I di cui alla Convenzione del 1961 sulle
sostanze narcotiche e che con  le  decisioni  n.  60/4,  60/5,  60/8,
60/10, ha approvato l'inserimento  delle  sostanze:  4-MEC,  Etilone,
MPA, 5F-APINACA nella Schedule II, di cui alla convenzione  del  1971
sulle sostanze psicotrope; 
  Tenuto conto che le  sostanze  4-MEC,  Etilone,  5F-APINACA,  nella
tabella I, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 sono comprese le prime due: 4-MEC ed Etilone all'interno
della  categorie  degli  «analoghi   di   struttura   derivanti   dal
2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni  sull'anello
aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio  terminale»,  e  5F-APINACA
all'interno della categoria degli «analoghi  di  struttura  derivanti
dal indazol-3-carbossamide», senza essere denominate specificamente; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 6 dicembre 2017, favorevole all'inserimento nella tabella  I  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/90  delle  sostanze
Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella
I del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/90  delle
sostanze: Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA; 
  Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti  delle  tabelle
degli stupefacenti, in adesione alle convenzioni internazionali ed  a
tutela della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    4-MEC denominazione comune 
      (2-etilamino-1-p-tolilpropan-1-one) denominazione chimica 
      (2-Etilammino-1-(4-metilfenil)-1-propanone) altra denominazione 
      4-metiletcatinone altra denominazione 
    5F-APINACA denominazione comune 
      (N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indaziol-3-carbossami
de) denominazione chimica 
      (N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide
) altra denominazione 
      5F-AKB-48 altra denominazione 
    BUTIRFENTANIL denominazione comune 
      (N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-butanamide)
denominazione chimica 
    ETILONE denominazione comune 
      (2-(etilamino)-1-(3,4         metilendiossifenil)-propan-1-one)
denominazione chimica 
      (2-etilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)propan-1-one)     altra
denominazione 
      Bk-MDEA altra denominazione 
    MPA denominazione comune 
      (N-Metil-1-(tiofen-2il)propan-2-ammina) denominazione chimica 
      Metiopropamina altra denominazione 
      Metiltienpropamina altra denominazione 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo