IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita' Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che destina al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 risorse finanziarie pari ad euro 236.181.685; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n. 153 (registrato dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2018) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in particolare l'art. 1 comma 1 lettera d) che destina 33.600.000 a favore degli investimenti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018, n. 221 recante modalita' di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto (registrato dalla Corte dei conti in data 28 maggio 2018); Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici, della sussistenza dei requisiti tecnici di ammissibilita' dei beni acquisiti, nonche' delle modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria; Considerato che l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto ministeriale prevede quale condizione di ammissibilita' del contributo che gli investimenti siano avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018 e che siano ultimati entro il 15 aprile 2019; Visto il decreto n. 39753 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha disposto le relative variazioni di bilancio per l'annualita' 2018 a favore del capitolo n. 7309/1 per euro 33.600.000; Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «retrofit»); Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato; Visto, inoltre, l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per la loro individuazione sotto il profilo finanziario e dei lavoratori addetti (ULA); Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale; Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.); Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative ed attuative della misura d'incentivazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, giusta quanto dispone l'art. 3 dello stesso decreto in ordine alla gestione dell'attivita' istruttoria, alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonche' alle modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.