L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 24 maggio 2017, n. 74; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 211, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti dall'art. 52-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto l'art. 123, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; Visto l'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto l'art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.; Ritenuta la necessita' di adottare un regolamento ai sensi dell'art. 211, comma 1-quater del 18 aprile 2016, n. 50; Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il 24 gennaio 2018; Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 00445/2018 del 4 aprile 2018 Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) «Autorita'», l'Autorita' Nazionale Anticorruzione; c) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; e) «ufficio», l'ufficio competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; f) «dirigente», il Dirigente dell'ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice; h) «ricorso diretto», il ricorso di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice; i) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all'art. 211, comma 1-ter, del codice.