L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,
come modificato dal decreto legislativo 24 maggio 2017, n. 74; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e,   in
particolare, l'art. 211, commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater,  introdotti
dall'art. 52-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto l'art. 123, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  19
aprile 2017, n. 56; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
  Visto l'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto l'art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare  un  regolamento  ai   sensi
dell'art. 211, comma 1-quater del 18 aprile 2016, n. 50; 
  Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il
24 gennaio 2018; 
  Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 00445/2018 del  4
aprile 2018 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 
    a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) «Autorita'», l'Autorita' Nazionale Anticorruzione; 
    c) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; 
    d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; 
    e) «ufficio», l'ufficio  competente  in  merito  ai  procedimenti
concernenti  l'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  sui   contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture; 
    f) «dirigente», il Dirigente dell'ufficio; 
    g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del codice; 
    h) «ricorso diretto», il  ricorso  di  cui  all'art.  211,  comma
1-bis, del codice; 
    i) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di  cui  all'art.
211, comma 1-ter, del codice.