IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall' 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forli-Cesena Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento n. 503/2018; Vista la nota prot. 112340 del 16 febbraio 2018, del Presidente della regione Emilia-Romagna, in qualita' di Commissario delegato di cui all'OCDPC n. 503/2017 con cui si chiede, al fine di fronteggiare l'emergenza in atto, di adottare un'ulteriore ordinanza, recante le disposizioni ivi proposte; Ravvisata la necessita' pertanto di integrare di procedere alla integrazione della disciplina emergenziale; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Dispone: Art. 1 Contributi autonoma sistemazione 1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 50.000, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 503/2018.