Estratto determina n. 1056/2018 del 6 luglio 2018 
 
    Medicinale: ANIDULAFUNGINA TEVA. 
    Titolare A.I.C.: Teva B.V. Swensweg 5,  2031  GA  Haarlem,  Paesi
Bassi. 
    Confezione: 
      «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046259014 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: 18 mesi. 
    Sono consentite escursioni termiche per 96 ore fino a 25°C, e  la
polvere  puo'  essere  riportata  alle  condizioni  di  conservazione
refrigerate. 
    Condizioni   particolari   di   conservazione:   conservare    in
frigorifero (2°C - 8°C). 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni flaconcino contiene 100 mg di anidulafungina; 
        la   soluzione   ricostituita   contiene   3,33   mg/ml    di
anidulafungina  e  la  soluzione  diluita  contiene  0,77  mg/ml   di
anidulafungina; 
      eccipienti: 
        saccarosio; 
        polisorbato 80 (E 433); 
        acido tartarico; 
        idrossido di sodio (E 524) (per l'aggiustamento del pH); 
        acido cloridrico (E 507) (per l'aggiustamento del pH); 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento delle  candidiasi  invasive
in pazienti adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Anidulafungina  Teva»  e'  la  seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.