IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  23
marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai  titolari  degli
uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  sono  assegnati,  in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del
Ministro del 15 febbraio  2018,  n.  1654,  nonche'  nella  direttiva
dipartimentale  22  febbraio  2018,  prot.  n.  738,  gli   obiettivi
riportati nell'allegato A) che  costituisce  parte  integrante  della
presente direttiva; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato il regolamento (UE) n. 930/2018 della  Commissione  del
19 giugno  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea (Serie L 165 del  2  luglio  2018)  con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette, l'Indicazione  geografica  protetta
«Pitina»,  riferita  alla  categoria  «Prodotti  a  base   di   carne
(riscaldati, salati, affumicati ecc.)»; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  Indicazione  geografica  protetta   «Pitina»,   affinche'   le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
Indicazione  geografica  protetta  «Pitina»,   registrata   in   sede
comunitaria con regolamento (UE) n. 930/2018 del 19 giugno 2018. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Pitina», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione
del prodotto, la suddetta denominazione e  la  menzione  «Indicazione
geografica protetta» solo sulle produzioni  conformi  al  regolamento
(UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
 
    Roma, 3 luglio 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi