IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza  delle  ripetute  e  persistenti  avversita'
atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018
nei territori di alcuni Comuni delle province  di  Reggio-Emilia,  di
Modena, di Bologna, di Forli' - Cesena e  di  Rimini,  nei  territori
montani e collinari delle province di  Piacenza  e  di  Parma  e  nei
territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio,  di  Brisighella,
di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna; 
  Considerato che, a seguito dei predetti  fenomeni  atmosferici,  si
sono verificati diffusi fenomeni di dissesto dei  versanti,  dissesti
idraulici   ed   esondazioni   dei    corsi    d'acqua,    provocando
conseguentemente notevoli danni ad edifici pubblici e  privati,  alla
viabilita' ed alle infrastrutture pubbliche; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a  fronteggiare   l'emergenza   nei   territori
alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di  vita
delle popolazioni, nonche' la messa  in  sicurezza  dei  territori  e
delle strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna  con  nota  del  28
maggio 2018; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Nomina Commissario 
                      e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente  della  regione  Emilia-Romagna  e'
nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali,
comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 2 entro trenta giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi  realizzati  dai  soggetti  attuatori  e  dalle
strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere
le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e
ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.   Tale   rendicontazione   deve   essere   supportata   da
documentazione in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo
del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1  della  presente
ordinanza. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.