IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 maggio 1999, recante
«Modalita' per la vigilanza sulle officine di produzione  di  materie
prime farmacologicamente attive e relative disposizioni in materia di
autorizzazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 settembre 1999, n. 229; 
  Vista la direttiva 6 novembre 2001, n.  2001/83/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio recante un  codice  comunitario  relativo  ai
medicinali per uso umano e successive  modifiche,  e  in  particolare
l'art. 47 ove si prevede che la  Commissione  adotta,  mediante  atti
delegati ai sensi dell'art. 121-bis e alle condizioni stabilite  agli
articoli 121-ter e 121-quater, i principi e  gli  orientamenti  sulle
buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive di  cui  all'art.
46, lettera f), primo comma, e all'art. 46-ter; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.  17,  concernente
«Attuazione della direttiva 2011/62/UE,  che  modifica  la  direttiva
2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali  per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di  medicinali  falsificati
nella catena di fornitura legale»; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo  n.
219 del 2006, che prevede che per interpretare i principi e le  linee
guida  delle  norme  di  buona  fabbricazione,  i  produttori  e  gli
importatori di medicinali e sostanze attive e le autorita' competenti
tengono conto delle linee guida dettagliate di cui all'art. 47  della
direttiva 2001/83/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 1252/2014  della  Commissione
del 28 maggio  2014  che  integra  la  direttiva  n.  2001/83/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi  e
gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione  delle  sostanze
attive dei medicinali per uso umano e che fornisce indicazioni  sulla
produzione di sostanze attive potenzialmente  nocive  per  la  salute
umana a causa della  loro  elevata  attivita'  o  della  loro  natura
infettiva o tossica, richiedendo una  valutazione  formale  circa  la
necessita' di produrli o meno in impianti dedicati; 
  Vista la direttiva (UE)  n.  2017/1572  della  Commissione  del  15
settembre 2017 che integra la direttiva n. 2001/83/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i  principi  e  le  linee
guida relative alle buone prassi di fabbricazione di  medicinali  per
uso umano; 
  Vista la linea guida  EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012  «Guideline  on
setting health based exposure limits for use in  risk  identification
in  the  manufacture  of  different  medicinal  products  in   shared
facilities»; 
  Vista la «Compilation of community procedures  on  inspections  and
exchange  of  information»,  adottata  dalla  Commissione  europea  e
pubblicata per suo conto dall'Agenzia europea  per  i  medicinali  in
data  3  ottobre  2014  (EMA/572454/2014   Rev   17)   e   successive
modificazioni,  concernente  i  format  relativi  alla  produzione  e
importazione di sostanze attive; 
  Dato atto che  l'Agenzia  italiana  del  farmaco  ha  rappresentato
l'esigenza di abrogare il citato decreto  del  27  maggio  1999  allo
scopo  di  adeguare  la  normativa  nazionale  a  quella  dell'Unione
europea,  in  particolare  in  ragione  del  richiamato   regolamento
delegato (UE)  n.  1252/2014  e  dell'introduzione  nella  richiamata
«Compilation of community procedures on inspections and  exchange  of
information (revisione del 2014)» dei format relativi alla produzione
e importazione di sostanze attive superando altresi'  i  concetti  di
«classe» e «tipologia di produzione» di cui al citato decreto del  27
maggio 1999; 
  Ritenuto,  in  particolare,  di  dover  armonizzare  la   normativa
nazionale in materia di produzione  e  di  importazione  di  sostanze
attive dei medicinali per  uso  umano,  alla  sopravvenuta  normativa
comunitaria; 
  Ritenuto  necessario  adeguare  la  normativa  nazionale  a  quella
dell'Unione europea, concernente i principi e gli orientamenti  sulle
buone  prassi  di  fabbricazione  delle   sostanze   attive   e,   in
particolare, alla direttiva (UE) n. 2017/1572 concernente i  principi
e le linee guida relative  alle  buone  prassi  di  fabbricazione  di
medicinali per uso umano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A far data  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato il decreto  del  Ministro  della  sanita'  27  maggio  1999,
richiamato in premessa. 
  2.  Le  autorizzazioni  e  le  registrazioni  alla   produzione   e
all'importazione di  sostanze  attive  sono  rilasciate  dall'Agenzia
italiana del farmaco sulla base del format adottato dalla Commissione
Europea nella versione aggiornata  della  «Compilation  of  community
procedures on inspections and exchange  of  information»,  pubblicato
dall'Agenzia europea per i medicinali.