IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste  le  risultanze  emerse  dalla   relazione   conclusiva   del
commissario governativo, pervenuta a questa autorita' di vigilanza in
data 20 settembre  2017,  cui  si  rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate, e in particolare la circostanza  che  la  cooperativa  e'
inattiva e si trova nell'impossibilita' di raggiungere lo  scopo  per
cui e' stata costituita,  in  quanto  gia'  dai  mesi  di  ottobre  e
novembre 2016 sono stati dismessi tutti i dipendenti; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Ritenuto che per esigenze di  celerita'  del  procedimento  non  si
possa provvedere  alla  preliminare  acquisizione  del  parere  della
Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 78/2007, peraltro a tutt'oggi  non
riunibile; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «XIII  Aprile  -  Societa'  cooperativa  in
gestione commissariale», con  sede  in  Trecate  (Novara)  -  (codice
fiscale n. 11405401008), e' sciolta per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.