IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze emerse dalla relazione conclusiva del commissario governativo, pervenuta a questa autorita' di vigilanza in data 20 settembre 2017, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate, e in particolare la circostanza che la cooperativa e' inattiva e si trova nell'impossibilita' di raggiungere lo scopo per cui e' stata costituita, in quanto gia' dai mesi di ottobre e novembre 2016 sono stati dismessi tutti i dipendenti; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Ritenuto che per esigenze di celerita' del procedimento non si possa provvedere alla preliminare acquisizione del parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, peraltro a tutt'oggi non riunibile; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La societa' cooperativa «XIII Aprile - Societa' cooperativa in gestione commissariale», con sede in Trecate (Novara) - (codice fiscale n. 11405401008), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.