Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al
  Tribunale di  Bari  e  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
  medesimo tribunale. 
 
  1. Fino al 30 settembre  2018,  nei  procedimenti  penali  pendenti
dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della  Repubblica  presso
il medesimo tribunale sono sospesi i termini  di  durata  della  fase
delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura  penale  a
pena di inammissibilita' o decadenza, nonche' per la presentazione di
reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre  sospesi
i processi penali pendenti in qualunque  fase  e  grado,  dinanzi  al
Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale. 
  2. La sospensione di cui al comma 1  non  opera  per  l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri (( , nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati  dal
giudice procedente, nei processi con  imputati  sottoposti  ad  altra
misura cautelare personale )), fatta salva,  dal  1°  al  31  agosto,
l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della  legge  7  ottobre
1969, n. 742. La  sospensione  di  cui  al  comma  1  per  i  termini
stabiliti per la  fase  delle  indagini  preliminari  non  opera  nei
procedimenti per delitti di criminalita' organizzata e terrorismo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  159  del  codice
          penale: 
              «Art. 159. (Sospensione del corso della  prescrizione).
          Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso  in
          cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
          dei  termini  di  custodia  cautelare  e'  imposta  da  una
          particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 
                1)  autorizzazione  a  procedere,  dalla   data   del
          provvedimento con cui il  pubblico  ministero  presenta  la
          richiesta sino al giorno in cui l'autorita'  competente  la
          accoglie; 
                2) deferimento della  questione  ad  altro  giudizio,
          sino al giorno in cui viene decisa la questione; 
                3) sospensione del procedimento o del processo penale
          per ragioni di impedimento  delle  parti  e  dei  difensori
          ovvero su richiesta dell'imputato o del suo  difensore.  In
          caso di sospensione  del  processo  per  impedimento  delle
          parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere  differita
          oltre il sessantesimo giorno  successivo  alla  prevedibile
          cessazione dell'impedimento, dovendosi  avere  riguardo  in
          caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di
          sessanta giorni. Sono  fatte  salve  le  facolta'  previste
          dall'articolo 71, commi 1 e  5,  del  codice  di  procedura
          penale; 
                3-bis) sospensione del procedimento penale  ai  sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale; 
                3-ter)   rogatorie   all'estero,   dalla   data   del
          provvedimento che dispone una rogatoria sino al  giorno  in
          cui  l'autorita'  richiedente  riceve   la   documentazione
          richiesta, o comunque decorsi sei  mesi  dal  provvedimento
          che dispone la rogatoria. 
              Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei
          seguenti casi: 
                1) dal termine previsto dall'articolo 544 del  codice
          di procedura penale per il deposito della motivazione della
          sentenza di condanna di primo grado,  anche  se  emessa  in
          sede di rinvio, sino alla pronuncia del  dispositivo  della
          sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per
          un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 
                2) dal termine previsto dall'articolo 544 del  codice
          di procedura penale per il deposito della motivazione della
          sentenza di condanna di secondo grado, anche se  emessa  in
          sede di rinvio, sino alla pronuncia del  dispositivo  della
          sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore  a
          un anno e sei mesi. 
              I periodi di sospensione di cui al secondo  comma  sono
          computati ai fini della determinazione del tempo necessario
          a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo  ha
          prosciolto l'imputato ovvero ha annullato  la  sentenza  di
          condanna  nella  parte  relativa   all'accertamento   della
          responsabilita' o ne ha dichiarato  la  nullita'  ai  sensi
          dell'articolo 604, commi  1,  4  e  5-bis,  del  codice  di
          procedura penale. 
              Se durante i termini di sospensione di cui  al  secondo
          comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di  cui
          al primo comma, i termini sono prolungati  per  il  periodo
          corrispondente. 
              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
          e' cessata la causa della sospensione. 
              Nel caso  di  sospensione  del  procedimento  ai  sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la
          durata della sospensione della prescrizione del  reato  non
          puo'  superare  i  termini  previsti  dal   secondo   comma
          dell'articolo 161 del presente codice.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2,  primo  comma,
          della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini
          processuali nel periodo feriale): 
              «Art.2. In materia penale la  sospensione  dei  termini
          procedurali, compresi quelli stabiliti per  la  fase  delle
          indagini preliminari, non opera nei  procedimenti  relativi
          ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi  o
          i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 
              Commi da 2. a 7. (Omissis).».